Sottoprodotti di origine animale. Regolamento (UE) 2015/9

Lo scorso 6 gennaio 2015 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2015/9 il quale “modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera”.

In particolare il Regolamento (CE) 1069/2009 stabilisce norme relative ai sottoprodotti di origine animale e derivati con lo scopo di ridurre al minimo rischi per la salute pubblica, mentre il Regolamento (UE) 142/2011 ne stabilisce le modalità di applicazione comprese le norme per lo smaltimento e/o impiego dei sottoprodotti e derivati.

Il Regolamento in esame all’art.1 modifica gli artt. 15, 19, 20, 22, 23 e 36 del regolamento (UE) 142/2011 nonché gli allegati I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV e XVI conformemente all’allegato I. Inoltre all’art.2 si stabilisce che fino al 27 settembre 2015 “le partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati accompagnate da un modello di dichiarazione compilato e firmato conformemente al modello figurante nell’allegato XV, capo 20 del regolamento (UE) n. 142/2011 nella versione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere ammesse all’importazione nell’Unione, a condizione che tali modelli siano stati compilati e firmati prima del 27 luglio 2015”.

Il considerandum (13) del nuovo Regolmento inoltre riporta il parere dell’EFSA riguardante il rischio rappresentato dal metodo di contenimento del compostaggio e dal successivo incenerimento dei suini morti all’interno degli allevamenti, in alternativa a quelli a quelli già approvati dalla normativa. Si riporta di seguito il testo del considerandum (13) del Regolamento (UE) 2015/9:

L’EFSA ha valutato il rischio rappresentato dal contenimento del compostaggio e dal successivo incenerimento dei suini morti all’interno degli allevamenti (1) e ha concluso che il contenimento del compostaggio di cui ai parametri alternativi stabiliti all’allegato V, capo III, sezione 2 del regolamento (UE) n. 142/2011 non è un trattamento sufficiente per lo smaltimento sicuro dei materiali della categoria 2 e non può pertanto essere descritto come un metodo di trasformazione alternativo all’allegato IV, capo IV, di tale regolamento. In seguito alla succitata valutazione dell’EFSA, «maturazione aerobica e stoccaggio dei suini morti all’interno degli allevamenti con successivo incenerimento o coincenerimento» vanno considerati come un metodo specifico di contenimento per il magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale in attesa del loro successivo smaltimento in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009. Al fine di differenziare tale metodo dai metodi di compostaggio approvati e di evitare il procedimento di autorizzazione richiesto per gli impianti di compostaggio di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno inserire tale metodo in un nuovo capo dell’allegato IX di detto regolamento insieme al metodo «idrolisi con successivo smaltimento» attualmente elencato all’allegato IV, capo IV, sezione 2, punto H, che si basa sugli stessi principi. Occorre inoltre adattare di conseguenza il riferimento all’allegato IV nell’allegato XVI, capo II, sezione 11. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati IV, IX e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.

La conclusione è stata che le temperature raggiunte durante il processo non sono in grado di inattivare i rischi biologici presenti sia nella fase di compostaggio che di stoccaggio, passaggi chiave di contenimento del rischio. Per cui il compost risultante deve ancora essere considerato come di categoria 2, sottoprodotto di origine animale. Di fatto tale metodo alternativo può essere autorizzato solo dalle autorità competenti che ne rilascino parere favorevole dopo le valutazioni del caso.

Si riporta testo integrale del Regolamento (UE) 2015/9 escluso l’Allegato.

 

REGOLAMENTO (UE) 2015/9 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, lettere b), c), d) e g), l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), punto i), l’articolo 19, paragrafo 4, lettera c), l’articolo 20, paragrafo 11, l’articolo 21, paragrafo 6, lettera d), l’articolo 23, paragrafo 3, l’articolo 27, lettera c), l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 40, lettera f), l’articolo 41, paragrafo 3, e l’articolo 42, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso determina inoltre il punto finale nella catena di fabbricazione per alcuni prodotti derivati, oltre il quale essi non sono più soggetti alle prescrizioni di tale regolamento.

(2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme relative all’adozione di metodi alternativi per l’impiego o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati e i requisiti per l’immissione sul mercato di fertilizzanti organici e di taluni altri sottoprodotti di origine animale.

(3) In conformità all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli Stati membri possono autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera f) del suddetto regolamento, con gli altri mezzi di cui all’allegato VI, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011. A norma dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, tale possibilità è stata limitata al periodo di transizione, fino al 31 dicembre 2014. Alcuni Stati membri autorizzano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, con gli altri mezzi di cui all’allegato VI, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, di piccole quantità di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano fino ad un massimo di 20 kg per settimana.

(4) In assenza di conseguenze negative riscontrate per la salute degli animali e tenendo conto del fatto che, in alcuni casi, lo smaltimento in conformità all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009 sarebbe eccessivamente oneroso rispetto allo smaltimento in loco, sembra giustificato stabilire la deroga transitoria come opzione permanente, a condizione che tale smaltimento non provochi rischi inaccettabili per la salute. L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 142/2011, che prevede norme speciali per l’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, va pertanto integrato con riferimento alle misure di cui all’allegato VI, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, che deve essere anch’esso modificato di conseguenza. Previa consultazione con gli Stati membri e le organizzazioni delle parti interessate, nel momento in cui la deroga transitoria diventa un’opzione permanente l’opzione che gli Stati membri possano decidere di aumentare il volume a un massimo di 50 kg per settimana viene cancellata. Inoltre, il paragrafo 3 dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe essere soppresso.

(5) Dato il basso rischio di possibili contatti degli animali d’allevamento con fertilizzanti organici e ammendanti manipolati da taluni operatori e utenti, in particolare quando essi operano al di fuori della catena alimentare e dei mangimi, le autorità competenti dovrebbero poter esentare tali operatori e utenti dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tali operatori e utenti dovrebbero essere aggiunti all’elenco degli operatori esentati dall’obbligo di notifica alle autorità competenti, in conformità all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 142/2011. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 142/2011.

(6) I substrati di coltivazione, compreso il terriccio, con un modesto tenore di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati imballati per l’uso da parte dell’utente finale non presentano il rischio di essere utilizzati come mangimi per animali d’allevamento. La limitazione ad un tenore inferiore al 5 % in volume di prodotti derivati da materiali di categoria 2 o 3 nei substrati di coltivazione, compreso il terriccio, riduce il rischio che vengano utilizzati come mangimi per animali da allevamento, in quanto l’elevato contenuto di terriccio e di altri materiali li rende non idonei al consumo da parte di tali animali. Per la produzione di substrati di coltivazione può essere utilizzato stallatico trasformato. Tuttavia, lo stallatico trasformato non costituisce l’unica componente dei substrati di coltivazione, ma dovrebbe presentare non più del 50 % in volume dei substrati di coltivazione. Lo stallatico trasformato non viene utilizzato per la produzione di substrati di coltivazione quando il luogo di origine è soggetto a divieto a causa di un focolaio, sospettato o confermato, di una grave malattia trasmissibile che colpisce gli animali d’allevamento. Pertanto, tali prodotti possono essere esentati dai controlli veterinari per l’immissione sul mercato escluse le importazioni. Occorre modificare di conseguenza l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(7) Le definizioni di «prodotti intermedi» e «campioni commerciali» di cui ai punti 35 e 39 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero essere chiarite al fine di evitare ostacoli ingiustificati al commercio. La definizione di «prodotti intermedi» comprende anche la destinazione di tali prodotti. È giustificato estendere l’attuale definizione a eventuali usi ulteriori nell’industria cosmetica. I prodotti derivati conformi alle prescrizioni della direttiva 76/768/CEE del Consiglio possono essere dichiarati come punto finale nella catena di fabbricazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Inoltre, è necessario precisare che gli alimenti per animali da compagnia possono essere introdotti nell’UE quali campioni commerciali ai fini degli studi di alimentazione e per testare macchinari o attrezzature. Occorre modificare di conseguenza la definizione di «prodotti intermedi» e «campioni commerciali» di cui all’allegato I, punti 35 e 39, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(8) Sebbene, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli equidi siano considerati animali d’allevamento, alcuni singoli equini hanno un rapporto particolarmente stretto con i loro detentori. È pertanto giustificato prevedere la possibilità di cremare gli equidi morti negli inceneritori riconosciuti a tal fine dall’autorità competente, purché tali equidi provengano da aziende non soggette a misure di divieto per le malattie soggette a obbligo di denuncia. La direttiva 2009/156/CE del Consiglio stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano, tra gli altri, i movimenti di equidi, compresi i requisiti per l’identificazione degli equidi stessi. Solo gli equidi morti conformi a detta direttiva possono essere cremati individualmente in inceneritori a bassa capacità. Occorre dunque modificare di conseguenza l’allegato III, capo III, del regolamento (CE) n. 142/2011.

(9) L’articolo 13, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 dispone che i sottoprodotti di origine animale derivanti da animali acquatici rientranti tra i materiali di categoria 2 possano essere insilati, compostati o trasformati in biogas. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha pubblicato un parere scientifico sulla valutazione di un nuovo metodo di trasformazione dei sottoprodotti dei materiali di categoria 2 di origine ittica. Secondo il parere dell’EFSA, i rischi derivanti dai materiali della categoria 2 di origine ittica sono adeguatamente ridotti mediante il metodo di trasformazione, e i prodotti derivati possono quindi essere utilizzati per la produzione di fertilizzanti organici, compostati, trasformati in biogas o utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali da pelliccia o altri animali non destinati al consumo umano. Il parere dell’EFSA conclude che non vi è aumento del rischio, se il metodo di trasformazione viene applicato anche per la trasformazione dei sottoprodotti ottenuti da animali acquatici di materiali della categoria 3. I materiali di categoria 3 ottenuti da animali acquatici possono pertanto essere destinati ai fini elencati all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

(10) In seguito all’esito positivo della valutazione dei rischi dell’EFSA, l’insilamento dei materiali di origine ittica va aggiunto all’elenco dei metodi di trasformazione alternativi di cui all’allegato IV, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011. Occorre modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(11) I residui della digestione e il compost di origine animale possono in pratica essere mescolati con materiali di origine non animale. Gli operatori dovrebbero sapere quali norme si applicano per lo smaltimento di questi residui della digestione e del compost. Inoltre, è necessario chiarire in quali casi il compost e i residui della digestione derivati da rifiuti di cucina e ristorazione possono essere smaltiti in una discarica autorizzata. Occorre modificare di conseguenza l’allegato V, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(12) La Croazia ha notificato un elenco di specie di uccelli necrofagi selvatici che dovrebbero essere soggetti alla deroga per impieghi speciali nei mangimi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Occorre modificare di conseguenza l’elenco di uccelli necrofagi dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 142/2011.

(13) L’EFSA ha valutato il rischio rappresentato dal contenimento del compostaggio e dal successivo incenerimento dei suini morti all’interno degli allevamenti (6) e ha concluso che il contenimento del compostaggio di cui ai parametri alternativi stabiliti all’allegato V, capo III, sezione 2 del regolamento (UE) n. 142/2011 non è un trattamento sufficiente per lo smaltimento sicuro dei materiali della categoria 2 e non può pertanto essere descritto come un metodo di trasformazione alternativo all’allegato IV, capo IV, di tale regolamento. In seguito alla succitata valutazione dell’EFSA, «maturazione aerobica e stoccaggio dei suini morti all’interno degli allevamenti con successivo incenerimento o coincenerimento» vanno considerati come un metodo specifico di contenimento per il magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale in attesa del loro successivo smaltimento in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009. Al fine di differenziare tale metodo dai metodi di compostaggio approvati e di evitare il procedimento di autorizzazione richiesto per gli impianti di compostaggio di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno inserire tale metodo in un nuovo capo dell’allegato IX di detto regolamento insieme al metodo «idrolisi con successivo smaltimento» attualmente elencato all’allegato IV, capo IV, sezione 2, punto H, che si basa sugli stessi principi. Occorre inoltre adattare di conseguenza il riferimento all’allegato IV nell’allegato XVI, capo II, sezione 11. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati IV, IX e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.

(14) I grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 3 sono soggetti a prescrizioni specifiche di cui all’allegato X, capo II, sezione 3 del regolamento (UE) n. 142/2011. Tuttavia, non vi sono motivi di salute animale per vietare la trasformazione di materiali di categoria 3 provenienti da animali acquatici e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici di cui all’articolo 10, lettere i) e j), del regolamento (CE) n. 1069/2009 insieme ai sottoprodotti di origine animale di categoria 3 provenienti da animali terrestri in grassi fusi misti. Dovrebbe quindi essere possibile utilizzare materiali di categoria 3 provenienti da animali acquatici e sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici di cui all’articolo 10, lettere i) e j), del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la produzione di grassi fusi. Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato X, capo II, sezione 3, punto A, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(15) Le prescrizioni per il trattamento termico di fanghi di centrifugazione o di separazione che potrebbero essere successivamente utilizzati come fertilizzanti organici o nella loro produzione e immessi sul mercato sono definite nell’allegato X, capo II, sezione 4, parte III del regolamento (UE) n. 142/2011. È opportuno introdurre una deroga per cui l’autorità competente possa autorizzare parametri alternativi per il trattamento termico di fanghi di centrifugazione o di separazione destinati all’uso all’interno degli Stati membri, a condizione che gli operatori possano dimostrare che il trattamento termico effettuato secondo i parametri alternativi garantisca almeno la stessa riduzione del rischio del trattamento effettuato secondo i parametri già stabiliti applicabili per l’immissione sul mercato. Occorre modificare di conseguenza l’allegato X, capo II, sezione 4, parte III del regolamento (UE) n. 142/2011.

(16) I prodotti intermedi possono essere utilizzati, fra le altre cose, per la produzione di reagenti di laboratorio o diagnosi veterinarie in vitro. Dopo i controlli presso il posto d’ispezione frontaliero a norma dell’articolo 4 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, il prodotto deve essere trasportato direttamente allo stabilimento o all’impianto di destinazione registrato. Al fine di chiarire le prescrizioni per l’importazione di prodotti intermedi, occorre modificare di conseguenza l’allegato XII del regolamento (UE) n. 142/2011.

(17) I prodotti sanguigni destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento, ivi compresi il sangue e il plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati, devono essere stati prodotti conformemente all’allegato X, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione. Secondo quanto stabilito al punto B di tale sezione i prodotti sanguigni devono essere stati sottoposti a uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo di trasformazione 7 di cui all’allegato IV, capo III, di tale regolamento, o ad un altro metodo che garantisca la conformità dei prodotti sanguigni alle norme microbiologiche per i prodotti derivati di cui all’allegato X, capo I, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione. Il regolamento (UE) n. 142/2011 prevede inoltre, in particolare nella colonna 6, riga 2 della tabella 1 di cui all’allegato XIV, capo I, sezione 1, che i prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all’allegato XV, capo 4(B), quando essi sono destinati alla spedizione o al transito nell’Unione.

(18) In Asia, America settentrionale, Caraibi, America centrale e meridionale è stata segnalata la diarrea epidemica del suino, inclusa l’infezione di suini con il virus della diarrea epidemica dei suini (PEDv) e con il deltacoronavirus suino (SDCv). Quest’ultimo virus non è mai stato rilevato nell’Unione. Si ritiene che la causa della diffusione del virus sia un trattamento termico inadeguato o una contaminazione dopo il trattamento termico di sangue e plasma sanguigno essiccati atomizzati di animali della specie suina, un ingrediente tradizionale per i mangimi per suinetti.

(19) La Commissione, di propria iniziativa, ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2014 quale misura di salvaguardia provvisoria per quanto riguarda la sicurezza di sangue e plasma sanguigno essiccati atomizzati di animali della specie suina destinati alla produzione di mangimi per animali della specie suina. Dal momento che il rischio per la salute degli animali permane, è necessario rivedere le prescrizioni per le importazioni di sangue e di plasma sanguigno essiccati atomizzati di animali della specie suina destinati alla produzione di mangimi per gli animali della specie suina e applicare le misure provvisorie come prescrizione permanente.

(20) L’osservazione scientifica indica che i coronavirus suini vengono inattivati nelle feci suine se riscaldati e mantenuti a una temperatura di 71 °C per 10 minuti oppure se vengono lasciati per sette giorni a una temperatura ambiente di 20 °C. Il virus non è sopravvissuto in un mangime secco infettato in via sperimentale immagazzinato per più di due settimane a una temperatura ambiente di 24 °C. Nell’Unione e nei paesi terzi la temperatura comunemente applicata per l’essiccazione a spruzzo del sangue e del plasma sanguigno in tutte le loro parti è di 80 °C.

(21) Sulla base delle informazioni disponibili, risulta opportuno prescrivere che il sangue e il plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati provenienti da paesi terzi e destinati all’alimentazione di animali della specie suina siano stati sottoposti a un trattamento ad alta temperatura e successivamente immagazzinati per un certo periodo a temperatura ambiente al fine di attenuare i rischi di contaminazione dopo il trattamento.

(22) Le importazioni di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati ad essere utilizzati quali materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti dovrebbero essere altresì autorizzate se tali materiali sono trasportati per via aerea, a condizione che rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1069/2009. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(23) In seguito alle modifiche della definizione di «prodotti intermedi» e alle prescrizioni supplementari per le importazioni di prodotti sanguigni, il modello di dichiarazione da utilizzare per le importazioni da paesi terzi di prodotti intermedi e il modello di certificato sanitario per le importazioni di prodotti sanguigni da utilizzare quali materie prime per mangimi dovrebbero essere modificati di conseguenza. Occorre modificare di conseguenza l’allegato XV, capo 4(B) e capo 20 del regolamento (UE) n. 142/2011.

(24) Al fine di evitare perturbazioni negli scambi, è necessario stabilire un periodo transitorio in cui le importazioni dei prodotti intermedi ai quali si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011, modificato dal presente regolamento, dovrebbero essere accettate dagli Stati membri in conformità alle norme in vigore prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1) all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «In deroga all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli Stati membri possono autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera f) del suddetto regolamento mediante i mezzi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di smaltimento mediante altri mezzi di cui all’allegato VI, capo IV del presente regolamento.»

2) all’articolo 19, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) capo III, se immagazzinano prodotti derivati destinati a taluni scopi di cui al all’articolo 24, paragrafo 1, lettera j) di tale regolamento;

d) capo V, se immagazzinano all’interno dell’allevamento sottoprodotti di origine animale destinati al successivo smaltimento di cui all’articolo 4 di tale regolamento.»

3) L’articolo 20, paragrafo 4 è così modificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all’interno della regione all’utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l’autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all’uomo o agli animali; la presente lettera non si applica se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia;»

b) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

«e) gli utenti di fertilizzanti organici o ammendanti in aziende in cui non sono detenuti animali d’allevamento;

f) gli operatori che trattano e distribuiscono fertilizzanti organici o ammendanti esclusivamente in imballaggi pronti per la vendita al dettaglio di peso uguale o inferiore a 50 kg per usi esterni alla catena dei mangimi e degli alimenti.»

4) All’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’immissione sul mercato dei seguenti prodotti non è soggetta a condizioni di polizia sanitaria:

a) guano di uccelli marini selvatici, raccolto nell’Unione oppure importato da paesi terzi;

b) substrati di coltivazione pronti per la vendita, diversi da quelli importati, con un tenore inferiore al:

i) 5 % del volume di prodotti derivati da materiali di categoria 3 o materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico trasformato;

ii) 50 % del volume di stallatico trasformato.»

5) All’articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’operatore o il proprietario dello stabilimento o impianto di destinazione dei prodotti intermedi, o il suo rappresentante, usano e/o spediscono i prodotti intermedi esclusivamente per l’utilizzo nella fabbricazione secondo la definizione di prodotti intermedi di cui all’allegato I, punto 35.»

6) all’articolo 36, il paragrafo 3 è soppresso.

7) gli allegati I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV e XVI sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

 

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 27 settembre 2015, le partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati accompagnate da un modello di dichiarazione compilato e firmato conformemente al modello figurante nell’allegato XV, capo 20 del regolamento (UE) n. 142/2011 nella versione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere ammesse all’importazione nell’Unione, a condizione che tali modelli siano stati compilati e firmati prima del 27 luglio 2015.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica dal 23 febbraio 2015. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2015

Per la Commissione Il presidente Jean-­‐Claude JUNCKER

 

 

 

Dr.ssa Elga Baviera

Componente della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

 

 

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