SCIA e DIA. Cosa sono e quali sono le differenze

Ultimamente alcuni colleghi hanno inoltrato al sevizio News “Igiene, Sicurezza e Qualità” diversi quesiti in merito alla DIA e alla SCIA e qualcuno ha anche chiesto se si potevano fare dei corsi teorico-­pratici su questi argomenti.

Dal tipo di domande emerge una non profonda conoscenza di questi due atti amministrativi quindi di seguito il collega Domenico Di Martino (membro della Commissione “Igiene, Sicurezza e Qualità”) darà risposta ai suddetti quesiti cercando di essere il possibile esaustivo.

 

RISPOSTA

La DIA (Denuncia Inizio Attività) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sono due atti amministrativi utilizzati per dichiarare l’inizio di un’attività commerciale o artigianale (alimentare o non alimentare) che sia.

In passato la presentazione della DIA presso la Pubblica Amministrazione comportava l’attesa di 30 giorni prima dell’avvio dell’esercizio dell’attività, entro i quali la PA eseguiva i controlli di merito e poteva intraprendere azioni conseguenziali in caso di accertata carenza dei presupposti.

Nell’art. 85 del D. Lgs. n. 59/2010 si trova però una differenza nell’avvio dell’attività, distinguendo le attività soggette a DIA “differita” (avviamento dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda) e DIA “immediata” (avviamento dell’attività contestualmente alla presentazione della dichiarazione alla PA).

Solo successivamente con il D. Lgs. n. 78/2010 la DIA viene sostituita con la SCIA, modificando così l’art. 19 della Legge n. 241/1990: l’attività oggetto della segnalazione può essere avviata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

La SCIA, dunque va a sostituire “…Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi…”.

Nei successivi 60 giorni dalla presentazione della SCIA, l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza di requisiti e presupposti, può intervenire con provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi; decorso tale termine la PA può intervenire solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

 

QUANDO OCCORRE PRESENTARE LA SCIA

Le principali attività produttive sottoposte alla presentazione della SCIA sono:

• Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;

• Esercizi annessi ad alberghi, pensioni, SCIA di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

• Esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

• Somministrazione di alimenti e bevande nei seguenti esercizi: sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;

• Mense aziendali, spacci annessi ai circoli cooperativi, ecc.;

• Attività esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

• Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose ecc.;

• Somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico;

• Esercizio di vicinato – settore merceologico alimentare e non alimentare;

• Apparecchi automatici;

• Vendita per corrispondenza: televisione ecc.;

• Vendita presso il domicilio del consumatore;

• Affittacamere, Agriturismo, Alberghi, B&B, Campeggio.

 

La SCIA, essendo una autodichiarazione responsabile sul possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività e deve rappresentare la concreta configurazione di essa (dall’assetto societario alla conformazione dei locali e alle attrezzature utilizzate).

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) potrà, inoltre essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l’iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall’art. 11 comma 8 del D.P.R. n. 581 del 1995.

 

ATTIVITÀ NON SOGGETTE A SCIA: NECESSITÀ di AUTORIZZAZIONE

Prima della modifica dell’art. 19 della Legge 241/1990, l’avvio delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande era determinato dall’efficacia immediata o differita della dichiarazione di inizio attività; con l’art. 49 del D.Lgs. n. 78 del 2010 bisogna considerare attività soggette a SCIA solo quelle previste dal D.Lgs. n. 59/2010.

Pertanto risulta evidente l’inammissibilità di procedere con la SCIA nei casi in cui la materia di settore dispone la necessità di strumenti di programmazione. Pertanto, in riferimento alle attività commerciali, resta la necessità dell’autorizzazione nei seguenti casi:

• avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell’articolo 64, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;

• trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate;

• avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 59;

• avvio dell’attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 114/1998.

 

È da tener presente però che il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare del 21/06/2011 prot. 0118160, ha chiarito l’ammissibilità all’istituto della SCIA nel caso di apertura di esercizi di somministrazione alimenti e bevande situati nelle zone che il Comune non ha sottoposto alla tutela prevista dal comma 3 dell’art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010.

 

PRESENTAZIONE DELLA SCIA

La SCIA deve essere presentata presso il SUAP del Comune dove si intende avviare l’attività, e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

L’invio della SCIA può essere effettuato direttamente dal soggetto titolare dell’attività da avviare oppure può essere effettuato tramite un intermediario di fiducia:

• Professionista (ad es. Biologo);

• Associazione di Categoria;

ai quali dovrà essere conferita apposita procura.

 

Per la presentazione bisogna essere in possesso di una casella di posta certificata -­‐ PEC e di un dispositivo per la Firma Digitale, in quanto ogni documento che deve essere inoltrato alla PA dovrà essere firmato digitalmente dal procuratore ed inviato via PEC in modo da accertarne la validità.

Dopo l’invio della pratica SCIA, l’utente riceve da parte del SUAP una ricevuta di avvenuta consegna, che però non attesta la valutazione della pratica da parte degli addetti; successivamente si riceverà una mail con esito favorevole, esito negativo o di integrazione documentale.

 

COSA ALLEGARE ALLA PRATICA SCIA

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività oltre da dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere corredate di:

• Planimetrie dell’esercizio complete di impianti tecnologici, con indicazione dell’ubicazione dell’attività, evidenziando ingressi ed uscite ed aree di servizio (locale cucina, locale preparazione alimenti, zona di somministrazione e servizi) redatta da tecnico abilitato;

• Relazione tecnica dei locali e delle attrezzature con descrizione dell’attività, del ciclo produttivo, con indicazioni sulle emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l’approvvigionamento di acqua potabile, redatta da professionista iscritto all’Ordine Professionale;

• Conformità degli impianti (D. M. n. 37/2008);

• Certificato di destinazione d’uso e agibilità dei locali.

 

DA SAPERE

• le SCIA inviate complete e corrette al SUAP vengono inoltrate agli enti di controllo (es. ASL) per le verifiche di competenza. In tal modo, l’intervento si sposta da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato) ad una verifica su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA efficace;

• è estremamente importante oltre che compilare la SCIA in maniera completa e corretta, ma anche essere consapevoli del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;

• lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).

 

 

 

Dr. Domenico Di Martino

Componente della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Sicurezza del Lavoro

 

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