Riorganizzazione della rete dei laboratori Regione Basilicata: una doverosa precisazione che vale un chiarimento

Pubblichiamo la sentenza del Consiglio di Stato, Terza Sezione Giurisdizionale, relatore Giovanni Pescatore, n. 4517/2018, con cui è stato confermato l’annullamento del piano di riassetto della rete dei laboratori della Basilicata.
Va, preliminarmente, chiarito che la sentenza non ha alcuna efficacia sul piano di riassetto della rete dei laboratori in altre Regioni, per le quali sono state già emesse specifiche sentenze del Consiglio di Stato (passate in cosa giudicata) di approvazione dei relativi piani di riorganizzazione.

Tale doverosa premessa si rende necessaria per smentire notizie di stampa propalate in Campania che annunciano la soppressione dell’obbligo dei laboratori di doversi adeguare  alle indicazioni di legge sui requisiti di accreditamento riguardanti il possesso della soglia minima di efficienza posta ad almeno 200.000 prestazioni annue. Infatti, la sentenza 4517/2018, pur discostandosi in parte dalla precedente pronuncia n. 3060/2018, sempre riguardante la Regione Basilicata, non afferma che la norma sulla soglia minima sia illegittima, né legittima altre forme di aggregazioni come sistema della “rete contratto” (non ne parla affatto). Conferma, invece, che il rispetto della soglia minima di efficienza (legge 133 del 6 Agosto 2006) è un requisito per l’accreditamento imposto dalla legge.

La sentenza  si sofferma, tuttavia, sul fatto che l’individuazione della soglia minima di efficienza in 200.000 prestazioni previsto dall’accordo Stato-Regioni 23 marzo 2011, poiché disposta in assenza di un’adeguata istruttoria volta a confermare tale quantificazione rispetto alle peculiarità della regione Basilicata, è illegittima.
Afferma, in altri termini, che la Regione avrebbe potuto pervenire alla quantificazione della soglia minima di efficienza in 200.000 esami non limitandosi a richiamare l’accordo Stato-Regioni ma solo all’esito di una specifica istruttoria che tenesse conto dei costi di gestione dei laboratori della Basilicata.

In altre Regioni ove le sentenze sono passate in cosa giudicata, tale quantificazione non può essere più contestata in giudizio. Quando ciò è avvenuto, lo stesso Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del Decreti emessi dalle Regioni. Queste ultime se anche volessero  arrivare a una riparametrazione della soglia minima di efficienza, il risultato potrebbe essere – all’esito della istruttoria tecnica regionale – anche  più alto di 200.000 prestazioni  laddove i requisiti organizzativi richiesti dalla disciplina regionale sono sensibilmente più gravosi che in altre Regioni.

 

Leggi la sentenza