Informazioni sugli alimenti in merito all’assenza di Glutine

G.U.U.E. n. L 306 del 16.11.2013

Regolamento delegato (UE) n. 1155/2013 della Commissione, del 21.08.2013, che “modifica il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull’assenza di glutine o sulla presenza in misura ridotta negli alimenti”.

Di seguito si riporta la versione integrale del testo del nuovo Regolamento.

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1155/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda

le informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori(1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni che possono essere fornite dagli operatori del settore alimentare non devono indurre in errore il consumatore, non devono essere ambigue né confuse per il consumatore e devono, se del caso, essere basate sui dati scientifici pertinenti.

(2) A norma del paragrafo 3 di tale articolo alla Commissione è attribuito il compito di adottare atti di esecuzione per l’applicazione di tali prescrizioni ai casi in esso individuati.

(3) Il paragrafo 4 di detto articolo prevede la possibilità di completare il paragrafo 3 con l’aggiunta di altri casi specifici nei quali la Commissione ha il compito di attuare tali prescrizioni al fine di garantire che i consumatori siano correttamente informati.

(4) Le persone affette da celiachia soffrono di intolleranza permanente al glutine. Questo può avere effetti negativi su di esse ed è pertanto opportuno che nella loro dieta il glutine sia assente o sia presente in quantità molto modeste.

(5) Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (2) stabilisce norme armonizzate in materia di informazioni fornite ai consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Il regolamento (UE) n 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone l’abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 a decorrere dal 20 luglio 2016.

(6) È opportuno che i consumatori continuino a essere correttamente informati e non siano indotti in errore o confusi dalle informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti fornite dagli operatori del settore alimentare dopo l’abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009. È pertanto necessario modificare l’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 in modo da consentire alla Commissione di stabilire condizioni uniformi per le informazioni in merito all’assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti che possono essere fornite dagli operatori del settore alimentare,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 36, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1169/2011 è aggiunta la seguente lettera d):

«d) informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

 

(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(2) Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3).

(3) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

 

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità

 

Le NEWS sull’Igiene, Sicurezza e Qualità rappresentano una forma di informazione/formazione di natura tecnico-­‐scientifica, legislativo-­‐giuridica, burocratica e di etica professionale utile ai Biologi che operano, o intendono operare, nel settore della Sicurezza Alimentare, della Sicurezza sul Lavoro e dei sistemi di Qualità.

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