Legge 24 dicembre 2003, n. 368

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

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Gazzetta Ufficiale N. 6 del 9 Gennaio 2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Martino, Ministro della difesa
Marzano, Ministro delle attivita’
produttive
Matteoli, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4493):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro dell’interno (Pisanu), dal
Ministro della difesa (Martino), dal Ministro delle
attivita’ produttive (Marzano) e dal Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio (Matteoli) il 18 novembre
2003.
Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede
referente, il 19 novembre 2003 con pareri delle commissioni
I, V, X, XII, XIV, del Comitato per la legislazione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
25, 26 novembre 2003; il 2 dicembre 2003.
Esaminato in aula il 2, 3 dicembre 2003 ed approvato il
4 dicembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2624):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede
referente, il 5 dicembre 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª, 14ª e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di
costituzionalita’ il 9 dicembre 2003.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il
9 e 10 dicembre 2003.
Esaminato in aula l’11 dicembre 2003 e approvato il
16 dicembre 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
268 del 18 novembre 2003.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e’ pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE LN SEDE DI CONVERSIONE
DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003. N. 314
All’articolo 1:
al comma 1, le parole da: "opera di difesa" fino a: "sito," sono
sostituite dalle seguenti: "riservato ai soli rifiuti di III
categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprieta’
dello Spato. Il sito." e le parole: "e’ individuato nel territorio
del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera» sono
sostituite dalle seguenti: "e’ individuato, entra un anno dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dal Commissario straordinario di cui all’articolo 2, sentita la
Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l’intesa non sia
raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente,
l’individuazione definitiva del sito e’ adottata con decreto del
presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri";
al comma 2, dopo le parole: "Deposita nazionale dei rifiuti
radioattivi" sono inserire le seguenti: "di cui al comma 1":
al comma 3, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono inserite le
seguenti: "di cui al comma 1" e le parole: "possono essere
utilizzate" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzate";
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
"4. La validazione del sito, l’esproprio delle aree, la progettazione
e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le
attivita’ di supporto di cui all’articolo 3 sono finanziate dalla
SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei
rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva
dello stesso e’ affidata in concessione";
dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
"4-bis. La validazione del sito e’ effettuata, entro un anno dalla
data di individuazione del sito medesimo dal Consiglio dei ministri,
sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, previo parere, dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA)".
All’articolo 2:
al comma 1:
all’alinea, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono inserire le
seguenti: "di cui all’articolo 1, comma 1";
la lettera a) e’ soppressa;
la lettera b) e’ soppressa;
al comma 2, primo periodo, la parola:"sollecita e’ soppressa e dopo
le parole: "Deposito nazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui
all’articolo 1, comma 1"; il secondo periodo e’ sostituita dai
seguenti: "Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto
ambientale in conformita’ a quanto previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresi’, fatte salve le competenze
dell’ APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento
della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni, in quanto applicabile";
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e’
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta
vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi
del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario
straordinario. La predetta Commissione e’ composta da diciannove
esperti di elevata e comprovata qualificazione tacnico-scientifica, d
cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
uno con funzioni di presidente, due dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, due dal Ministro delle attivita’
produttive, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal
Ministro della difesa, uno dal Ministro dell’intero, uno dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all’articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi
dalle regionii e due espressi dagli enti locali, uno dall’ENEA, uno
dal CNR e uno dall’APAT. Il Commissario straordinario si avvale
altresi’, di una struttura di supporto individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma, si provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 3".
All’articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono
inserire le seguenti "di cui all’articolo 1, comma 1" e le parole:
"Il e" sono soppresse; il secondo periodo e’ soppresso; il terzo
periodo e’ sostituito dal seguente: "Fino alla data della messa in
esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il
condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonche’ la messa in
sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al
fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere
trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre
strutture ove richiesto da motivi di sicurezza";
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Con decreto dei Presidente dei Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri dell’interno delle attivita’
produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto
operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio
dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in
sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le
procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta
eccezione per quelle previste dall’articolo 1, comma 3, primo
periodo.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e’ vietata l’esportazione definitiva
dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi
dell’Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa
comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di
III categoria e’ autonzzata ai fini del loro trattamento e
riprocessamento".
All’Articolo 4:
il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
"1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al
definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che
ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile
nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di cui all’articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al
territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione
dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L’ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del
comma 1 e’ definita mediante la determinazione di un’aliquota della
componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per
ogni kilowattora consumata, con aggiornamento annuale sulla base
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e’ assegnato
annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica sulla base delle stime di inventario
radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta
dell’APAT, valutata la pericolosita’ dei rifiuti, ed e’ ripartito,
per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia
che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustine
nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di cui all’articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all’allocazione
dei rifiuti radioattivi il contributo e’ assegnato in misura del 20
per cento in favore del comune nel cui territorio e’ ubicato il
Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo
confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura
del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della
provincia";
il comma 2 e’ sostituito dal seguente
"2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di
informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi".

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato