Circolare 22 marzo 2005

Indicazioni per l’operatività nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203.

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Gazzetta Ufficiale N. 81 del 8 Aprile 2005

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

1. Materiale riciclato.

Definizione di materiale riciclato.
Materiale realizzato utilizzando rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata.
Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Sono ascrivibili a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell’elenco dei materiali riciclati all’interno del repertorio del
riciclaggio:
Ammendante compostato verde (ACV) cosi’ come classificato dalla legge n. 748/1984 e successive modificazioni.
Ammendante compostato misto (ACM) cosi’ come classificato dalla legge n. 748/1984 e successive modificazioni.

1.1. Norme Tecniche.

L’ammendante compostato e’ classificato secondo l’allegato 1. C della legge n. 748/1984 cosi’ come modificata dal decreto
ministeriale 27 marzo 1998 e decreto ministeriale 3 novembre 2004.
Nell’allegato 1.C sono elencati gli ammendanti organici compostati cosi’ come specificato al punto 2 con le seguenti indicazioni:
Denominazione del tipo;
Metodo di preparazione e componenti essenziali;
Criteri concernenti la valutazione;
Requisiti richiesti;
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo;
Elementi oppure sostanze il cui titolo deve essere dichiarato;
Caratteristiche diverse da dichiarare;
Note.

1.2. Limite in peso imposto dalla tecnologia.

La tecnologia impiegata per la produzione di ammendanti compostati non impone particolari limiti. Il limite minimo di materiali organici e’ pertanto pari al 100%.
L’entita’ effettiva di rifiuti dovra’ essere dichiarata nell’ambito dell’allegato A e da apposita certificazione. Eventuali ed ulteriori parametri, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, potranno essere aggiunti in funzione dell’evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.

2. Materiale riciclato e categorie di prodotti.

Categorie di prodotti ammissibili alla iscrizione del repertorio del riciclaggio.
Sono indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i seguenti prodotti realizzati utilizzando rifiuti organici derivanti dal post-consumo iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:
Ammendante per ricarichi di sostanza organica per parchi e giardini;
Ammendante per la cura di aree verdi ricreative e sportive;
Ammendante per la costruzione del verde urbano;
Ammendante per la ricostituzione della copertura vegetale delle discariche;
Ammendante per la ricostituzione della copertura vegetale negli interventi di bonifica;
Ammendante per colture estensive;
Ammendante per colture protette;
Ammendante per colture in contenitore;
Ammendante per colture di pregio (orticole, fioricole, vivai, ecc.);
Ammendante per aiuole, aree spartitraffico;
Ammendante per particolari interventi paesaggistici (tetti verdi, barriere fonoassorbenti, ecc.).

3. Metodologia di calcolo.

Nel settore degli ammendanti, con riferimento al termine quantitativo di cui all’obbligo previsto dall’art. 3 comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si fa riferimento alla quantita’ totale annua della categoria di materiali come definiti al precedente punto 1.

4. Obbligo.

L’obbligo di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, fermo restando quanto disposto dalla legge n. 748/1984 e successive modificazioni rispetto agli standards qualitativi, si genera nel momento in cui l’ACM e l’ACV, iscritti al repertorio del riciclaggio, presentino contestualmente:
medesimo uso, ancorche’ con aspetto, caratteristiche o ciclo produttivo diversi;
prestazioni sostanzialmente conformi all’utilizzo cui sono destinati;
rispetto ad altri ammendanti, intendendo con ammendante «qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di
modificare e migliorare le proprieta’ e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno» (legge n. 748/1984).

5. Congruita’ del prezzo.

La congruita’ del prezzo degli ammendanti iscrivibili al repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta
superiore a quello relativo ai corrispondenti materiali che si vanno a sostituire.

6. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio.

Documentazione da produrre per l’iscrizione:
Allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare;

Relazione tecnica.
La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui e’ richiesta l’iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici;

Perizia giurata.
La perizia giurata deve documentare la percentuale di materialiorganici derivanti da raccolta differenziata presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato. Puo’ essere presentata un’unica perizia comprendente anche piu’ materiali riciclati da iscriversi al repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno.

Altre informazioni utili.
I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio del riciclaggio (per esempio possesso di marchi di qualita’, possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi ammendanti realizzati con altri materiali, etc.).

Invio della domanda:
la domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. a: Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 – Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Matteoli

Allegato A

SCHEMA PER I MATERIALI RICICLATI
PER IL SETTORE DEGLI AMMENDANTI

All’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio – Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003
– Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma.
Ai sensi dell’art. 6 del decreto recante norme affinche’ gli uffici pubblici e le societa’ a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo

la societa/ditta…………………………………………………………………………………. con sede legale in………………………………………………………………. cap……..via/piazza……………………………………………………………………………………….. prov. ……… cod. fisc. o partita IVA…………………….,
iscritta al registro delle ditte esercenti attivita’ di riciclo della prov. di …………………………………………………………………………… n. ……………………………..(eventuale), richiede l’iscrizione al Repertorio del riciclaggio del materiale riciclato
1. Nome commerciale del materiale (eventuale)……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Natura del materiale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Codice europeo rifiuti con cui e’ realizzato il materiale:…. …. …………………………………………………………………………………………………………..
Classificazione merceolgica All. 1.C legge n. 784/1984 ……………………………………………………………………………………………………………………….
relativa percentuale contenuta espressa in peso ……………….%;
4. Capacita’ produttiva annua ton …………………….;
All’atto dell’analisi della presente richiesta potra’ essere consultato in qualita’ di tecnico il sig. …………………………………………………………………
tel. …………………………………., e-mail……………………………………….
Il tecnico ………………………………………………………………….

Il legale rappresentante …………………………………………….

Data ……………………..

 
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato