Decreto 31 luglio 1997

Linee guida dell’ organizzazione dell’ attività libero – professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

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G.U. 5.8.1997, n. 181

IL MINISTRO DELLA SANITà

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, concernente disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
Visto, in particolare, l’art. 4 che prevede che il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità 11 giugno 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 140 del
18 giugno 1997, con il quale sono stati fissati i termini per l’attivazione e l’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Le linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria sono quelle stabilite dai seguenti articoli.

Art. 1. Organizzazione dell’ attività intramuraria

1. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in conformità alle eventuali direttive regionali in materia e alle presenti linee guida, adottano, sentite le OO.SS. del personale della dirigenza sanitaria, un apposito atto regolamentare per definire le modalità organizzative dell’attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.
2. Il regolamento, in particolare:
a) individua, nell’ambito delle strutture dell’azienda, gli spazi adeguati, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio ed i posti letto, di norma distinti, da utilizzare – in relazione all’effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione – per le attività libero-professionale;
b) individua, in caso di documentata impossibilità di assicurare l’attività libero-professionale all’interno delle proprie strutture, gli spazi ed i posti letto in case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private, con le quali stipulare apposite convenzioni con i limiti di cui all’art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502/1992; i contratti per l’utilizzazione di spazi e posti letto fuori della struttura sono consentiti solo se è contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti spazi e posti letto nell’ambito della struttura;
c) determina il numero degli operatori, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero-professionale, negli spazi e posti letto individuati;
d) individua e quantifica, nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti in specifiche aree distinte da quelle destinate all’attività ordinaria nell’ambito delle proprie strutture ovvero nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti fuori dalle proprie strutture, il personale di supporto all’attività libero professionale;
e) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione;
f) definisce le modalità per le prenotazioni, la tenuta delle liste di attesa e le turnazioni del personale
che svolge attività libero-professionale, nonché, sentito, ove esista, il consiglio dei sanitari, le modalità per l’utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività;
g) fissa i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale anche attraverso appositi organismi di verifica, costituiti in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti delle OO.SS. della dirigenza sanitaria e rappresentanti dell’azienda, fermi restando i limiti di cui al comma 3.
3. Gli spazi utilizzabili per l’attività libero-professionale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all’attività istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l’attività libero-professionale non può essere inferiore al 5%, in relazione alla effettiva richiesta, e superiore al 10% dei posti letto della struttura.
4. L’attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del consiglio dei sanitari, e delle OO.SS. della dirigenza sanitaria, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.
5. Al fine di assicurare che l’attività libero-professionale comporti, altresì, la riduzione delle liste d’attesa per l’attività istituzionale delle singole specialità, il direttore generale concorda con i singoli dirigenti e con le équipe i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionale.
6. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere a), c) ed e), sono adottati previa intesa con le OO.SS. del personale della dirigenza sanitaria. Ove l’intesa non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data della proposta, il direttore generale adotta il regolamento motivando la mancata intesa.

Art. 2. Attività di ricovero

1. Nei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere il ricovero in regime libero-professionale è garantito in spazi definiti anche prescindendo da riferimenti di comfort alberghiero.
2. Le amministrazioni aziendali devono assicurare la disponibilità di posti letto per l’attività libero-professionale programmata entro i limiti fissati dall’art. 1, comma 3, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l’impiego degli stessi per la normale attività istituzionale.
3. Fermo restando la programmazione obbligatoria degli spazi e posti letto intramoenia ed i vincoli di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 662/1996, le aziende possono reperire, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità, per un periodo non superiore ad un anno, di camere di ricovero e di spazi orari per l’utilizzo di attrezzature diagnostiche e riabilitative o sale operatorie presso strutture private non accreditate, da destinare ad attività professionale intramuraria.
4. In caso di accertata impossibilità di reperire spazi sufficienti o idonei in strutture private non accreditate, le aziende possono, in via eccezionale e previa autorizzazione della regione, stipulare accordi per utilizzare, per un periodo non superiore ad un anno, anche strutture totalmente o parzialmente accreditate, previa temporanea sospensiva dell’accreditamento per tutte le attività comunque svolte dalle strutture stesse.
5. L’accreditamento, sospeso durante il periodo di utilizzazione, è ripristinato di diritto, con le conseguenti incompatibilità, al termine del periodo massimo di un anno.
6. I posti letto, in tal modo reperiti, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, previsto dall’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 3. Attività ambulatoriale

1. Nei casi nei quali ricorra l’impossibilità di reperire in misura esauriente idonei spazi interni necessari per lo svolgimento ordinario dell’attività libero-professionale in regime ambulatoriale, o nei casi nei quali non risulti conveniente concentrare all’interno delle proprie strutture lo svolgimento delle medesime attività, gli spazi necessari alla libera professione sono temporaneamente reperiti in strutture private non accreditate.
2. Limitatamente alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali ambulatoriali fino all’allestimento di idonei spazi che rientrino nella completa disponibilità aziendale, e comunque non oltre il 30 giugno 1998, i direttori generali, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate o l’interesse aziendale, possono prevedere, con norma regolamentare, specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria, che abbia optato per l’esercizio intramurale della libera professione, ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda sanitaria, studi o ambulatori privati per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l’attività professionale intramurale.
3. La disciplina transitoria sull’attività libero-professionale intramuraria, da esercitare eccezionalmente per un periodo massimo di un anno anche presso strutture private, ivi compresi gli studi o ambulatori privati, è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) l’attività deve essere preventivamente autorizzata dall’azienda, che ne definisce i volumi con riferimento all’art. 1, comma 2, e le modalità di esecuzione;
b) le tariffe sono definite dall’azienda, d’intesa con i dirigenti interessati;
c) le ricevute o fatture sono emesse su bollettario dell’azienda e l’importo corrisposto dall’utente è versato dal dipendente nelle casse dell’azienda;
d) una quota della tariffa è trattenuta dall’azienda in sede di riparto, come previsto dal vigente C.C.N.L. per le consulenze;
e) la gestione dell’attività è soggetta alle norme di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

Art. 4. Attività di supporto

1. Il regolamento di cui all’art. 1 deve disciplinare i criteri e le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore, nell’ordine:
a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all’attività libero-professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell’ambito della normale attività di servizio;
b) del personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l’attività libero-professionale intramuraria e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero-professionale;
c) del personale che collabora per assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale.
2. Il personale infermieristico tecnico e della riabilitazione, che partecipa, fuori dell’orario di lavoro, all’attività di supporto dell’attività libero-professionale, ha diritto, a carico della gestione separata dell’attività libero-professionale intramuraria di cui all’art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a specifici compensi da determinare con atto regolamentare, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria. La partecipazione, fuori dell’orario di lavoro, ad attività di supporto dell’attività libero-professionale è volontaria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: BINDI