Legge 26 febbraio 1999, n. 42

Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

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Gazzetta Ufficiale n. 50 del 02-03-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Definizione delle professioni sanitarie
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche’ in ogni altra
disposizione di legge, e’ sostituita dalla denominazione "professione
sanitaria".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni
previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7
marzo 1975, n. 163, e l’articolo 24 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e
successive modificazioni. Il campo proprio di attivita’ e di
responsabilita’ delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, e’ determinato dai contenuti
dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
diploma universitario e di formazione postbase nonche’ degli
specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per
le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario
per l’accesso alle quali e’ richiesto il possesso del diploma di
laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze
professionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
1974, n. 225, reca: "Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n.
1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e
infermieri generici".
– Il titolo V del citato decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, reca: "Mansioni
dell’infermiere generico".
– Il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo
1975, n. 163, reca: "Aggiornamento del R.D. 26 maggio 1940,
n. 1364, concernente il regolamento per l’esercizio
professionale delle ostetriche".
– Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1968, n. 680, reca: "Regolamento per l’esecuzione della
legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente
regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’arte
ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica". Si
riporta il testo dell’art. 24:
"Art. 24. – 1) Servizio di radiodiagnostica.
I tecnici sanitari di radiologia medica:
a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su
prescrizione medica – anche in assenza del medico
radiologo – i radiogrammi relativi agli esami radiologici
dell’apparato scheletrico, del torace e dell’addome, senza
mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere
generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia
nel servizio radiologico centralizzato che nelle
strutture decentrate;
b) collaborano con il medico radiologo in tutte le
restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.
La continuita’ o la saltuarieta’ della presenza fisica
del medico radiologo durante l’effettuazione delle indagini
di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal
medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del
caso.
2) Servizio di radioterapia.
I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano
direttamente con i medici radioterapisti nell’ambito delle
seguenti attivita’:
a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte
le indagini collaterali ad esso complementari;
b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento,
anche in collaborazione con il servizio di fisica
sanitaria;
c) effettuazione e controllo della centratura e della
eventuale simulazione;
d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di
centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
e) controllo dell’efficienza degli impianti e loro
predisposizione all’uso;
f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia
nella fase successiva al caricamento e recupero delle
sorgenti;
g) operazioni necessarie all’allestimento delle dosi
radioattive da somministrare ai pazienti;
h) controllo delle eventuali contaminazioni;
i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti
contaminati;
l) effettuazione del trattamento radioterapico
predisposto dal radioterapista e suo controllo durante
tutta la durata della seduta secondo le indicazioni
ricevute;
m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei
trattamenti e del registro di carico e scarico del
materiale radioattivo;
n) carico, custodia e scarico del materiale
radioattivo e della strumentazione tecnica;
o) collaborazione con il medico radioterapista ed il
servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la
dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;
p) preparazione e posizionamento del paziente.
I tecnici sanitari di radiologia medica espletano,
inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico
radioterapista.
3) Servizio di medicina nucleare.
I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai
servizi di medicina nucleare:
a) prendono in consegna le sorgenti radioattive,
curando il loro carico e scarico oltre che lo
smaltimento dei rifiuti radioattivi; segnalano il
preposto il movimento e la giacenza del materiale
radioattivo e provvedono alle relative registrazioni;
b) effettuano le operazioni necessarie all’allestimento
delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti e da
manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il
lavoro di camera calda;
c) se necessario, accattano il paziente, ne
accertano i dati anagrafici, provvedono alla
registrazione ed archiviazione dei risultati delle
operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei
fotoscintigrammi;
d) controllano l’efficacia delle apparecchiature che
predispongono per l’uso. Collaborano con il medico
nucleare nell’effettuazione delle indagini e nella
rilevazione e registrazione dei dati anche mediante
impiego di elaboratori elettronici;
e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami
in vitro mediante l’uso di apparecchiature atte a
rilevare la presenza di radionuclidi nei campioni;
f) provvedono alla decontaminazione e controllo della
vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano
tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo
la vigente normativa;
g) effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta
dal medico nucleare.
4) Servizio di fisica sanitaria.
I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i
responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la
risoluzione dei problemi di fisica nell’impiego di isotopi
radioattivi, di sorgenti di radiazione per la terapia,
la diagnostica e la ricerca e, con l’esperto
qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione
contro le radiazioni ionizzanti.
5) Apparecchiature nell’ambito del servizio di radiologia.
I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la
responsabilita’ del corretto uso delle apparecchiature
loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano
gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando
e’ possibile, ad eliminarli; possono altresi’ esprimere
il proprio parere tecnico in fase di collaudo di
installazione di nuove apparecchiature nonche’ dopo
l’esecuzione di eventuali riparazioni.
6)Trattamento del materiale radiografico e
documentazione fotografica.
I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano
tutte le operazioni concernenti il tattamento del
materiale sensibile; possono altresi’ provvedere alla
riproduzione e riduzione del materiale iconografico.
7) Attivita’ collaterali.
I tecnici sanitari di radiologia medica che con
provvedimento del medico autorizzato siano stati
allontanati, in via cautelativa temporanea o
permanente, dalle zone controllate, perche’ affetti da
patologia professionale specifica, sono adibiti, a
richiesta, prioritariamente nell’ambito del settore
radiologico, alle pratiche di accettazione del
paziente, alla sua registrazione, all’archiviazione
degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei
dati statistici, nonche’ al carico e scarico del
materiale ricevuto in dotazione".
– Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; si
riporta il testo dell’art. 6, comma 3:
"3. A norma dell’art. 1, lettera o), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni private accreditate. I requisiti di
idoneita’ e l’accreditamento delle strutture sono
disciplinati con decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica d’intesa con il Ministro della sanita’. Il
Ministro della sanita’ individua con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili. Il
relativo ordinamento didattico e’ definito, ai sensi
dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanita’. Per tali finalita’ le regioni e le
universita’ attivano appositi protocolli di intesa per
l’espletamento dei corsi di cui all’art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita’ dei
corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento
didattico universitario e’ affidata di norma a
personale del ruolo sanitario dipendente dalle
strutture presso le quali si svolge la formazione
stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti
in attuazione delle predette intese sono regolati con
appositi accordi tra le universita’, le aziende
ospedaliere, le unita’ sanitarie locali, le istituzioni
pubbliche e private accreditate e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi
conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile
del corso e del rettore dell’universita’ competente.
L’esame finale, che consiste in una prova scritta ed in
una prova pratica, abilita all’esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame e’ assicurata la presenza
di rappresentanti dei collegi professionali, ove
costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo
e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati
riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l’accesso alle scuole ed ai corsi
disciplinati dal precedente ordinamento e’ in ogni caso
richiesto il possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di secondo grado di durata
quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo
temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano
superato il primo biennio di scuola secondaria superiore
per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado".
Art. 2.
Attivita’ della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie
1. Alla corresponsione delle indennita’ di missione e al rimborso
delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali
delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi
dell’articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono
direttamente le Federazioni predette.

Nota all’art. 2:
– Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca: "Ricostituzione
degli ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. Si
riporta il testo dell’art. 17, terzo comma:
"I sanitari liberi professionisti indicati nel comma
precedente sono designati dai Comitati centrali delle
rispettive Federazioni nazionali".
Art. 3.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi
telefonici" sono aggiunte le seguenti: ", sugli elenchi generali di
categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente
agli esercenti le professioni sanitarie";
b) all’articolo 2, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo
qualora siano apportate modifiche al testo originario della
pubblicita’";
c) all’articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall’esercizio
della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni
disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della
professione sanitaria, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,
n. 221";
d) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi
telefonici" sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di
categoria";
e) all’articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall’esercizio
della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni
disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della
professione sanitaria, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,
n. 221";
f) all’articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita’
sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita’
sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni
autorizzate dalla regione per la pubblicita’ sugli elenchi generali
di categoria possono essere utilizzate per la pubblicita’ sugli
elenchi telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo
qualora siano apportate modifiche al testo originario della
pubblicita’";
g) dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente:
"Art. 9-bis. – 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui
all’articolo 1 nonche’ le strutture sanitarie di cui all’articolo 4
possono effettuare la pubblicita’ nelle forme consentite dalla
presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito
dichiarato per l’anno precedente".

Note all’art. 3:
– La legge 5 febbraio 1992, n. 175, reca: "Norme in
materia di pubblicita’ sanitaria e di repressione
dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie". Si
riporta il testo dell’art. 1, comma 1, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. – 1. La pubblicita’ concernente
l’esercizio delle professioni sanitarie e delle
professioni sanitarie ausiliarie previste e
regolamentate dalle leggi vigenti e’ consentita soltanto
mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge
l’attivita’ professionale, nonche’ mediante inserzioni
sugli elenchi telefonici sugli elenchi generali di
categoria e attraverso giornali e periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie".
– Si riporta il testo dell’art. 2 della citata legge
n. 175/1992 come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. – 1. Per la pubblicita’ a mezzo targhe e
inserzioni contemplate dall’art. 1, e’ necessaria
l’autorizzazione del sindaco che la rilascia previo
nulla osta dell’ordine o collegio professionale
presso il quale e’ iscritto il richiedente. Quando
l’attivita’ a cui si riferisce l’annuncio sia svolta in
provincia diversa da quella di iscrizione all’albo
professionale, il nulla osta e’ rilasciato dall’ordine o
collegio professionale della provincia nella quale viene
diffuso l’annuncio stesso.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione
comunale, il professionista deve inoltrare domanda
attraverso l’ordine o collegio professionale competente,
corredata da una descrizione dettagliata del tipo,
delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio
pubblicitario. L’ordine o collegio professionale trasmette
la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro
trenta giorni dalla data di presentazione.
3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l’ordine o
collegio professionale deve verificare l’osservanza delle
disposizioni di cui all’art. 1, nonche’ la rispondenza
delle caratteristiche estetiche della targa o
dell’inserzione o delle insegne di cui all’art. 4 a
quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal
Ministro della sanita’, sentiti il Consiglio superiore
di sanita’, nonche’, ove costituiti, gli ordini o i
collegi professionali, che esprimono il parere entro
novanta giorni dalla richiesta.
3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono
rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al
testo originario della pubblicita’".
– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1, della
citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. – 1. Gli esercenti le professioni
sanitarie di cui all’art. 1, che effettuino pubblicita’
nelle forme consentite dallo stesso articolo senza
autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle
sanzioni disciplinari della censura o della
sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai
sensi dell’art. 40 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Se la pubblicita’ non autorizzata contiene indicazioni
false la sospensione e’ da sei mesi a un anno. Alla
stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni
sanitarie che effettuino pubblicita’ a qualsiasi titolo
con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge".
– Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221, reca: "Approvazione del regolamento per la
esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.
233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle
professioni stesse". Si riporta il testo dell’art. 40:
"Art. 40. – Le sanzioni disciplinari sono:
1) l’avvertimento, che consiste nel diffidare il
colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che e’ una dichiarazione di biasimo per
la mancanza commessa;
3) la sospensione dall’esercizio della professione per la
durata da uno a sei mesi, salvo quanto e’ stabilito dal
successivo art. 43;
4) la radiazione dall’Albo".
– Si riporta il testo dell’art. 4, comma 1, della
citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. – 1. La pubblicita’ concernente le case di cura
private e i gabinetti e ambulatori mono o
polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge
e’ consentita mediante targhe o insegne apposte
sull’edificio in cui si svolge l’attivita’
professionale nonche’ con inserzioni sugli elenchi
telefonici e sugli elenchi generali di categoria,
attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente
agli esercenti le professioni sanitarie, con facolta’ di
indicare le specifiche attivita’ medicochirurgiche e
le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche
effettivamente svolte, purche’ accompagnate dalla
indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei
responsabili di ciascuna branca specialistica.
2. E’ in ogni caso obbligatoria l’indicazione del nome,
cognome e titoli professionali del medico
responsabile della direzione sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di
cui al comma 1, nonche’ al medico responsabile della
direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 1".
– Si riporta il testo dell’art. 5 della citata legge
5 febbraio 1992, n. 175 come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5. – 1. La pubblicita’ di cui all’art. 4 e’
autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali
degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti,
che devono garantire il possesso e la validita’ dei titoli
accademici e scientifici, nonche’ la rispondenza delle
caratteristiche estetiche della targa, dell’insegna
o dell’inserzione a quelle stabilite dal regolamento di
cui al comma 3 dell’art. 2.
2. Con decreto del Ministro della sanita’ sono
stabilite le modalita’ per il rilascio dell’autorizzazione
regionale.
3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente
articolo devono indicare gli estremi dell’autorizzazione
regionale.
4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle
strutture di cui all’art. 4, che effettuino pubblicita’
nelle forme consentite senza l’autorizzazione regionale,
sono assoggettati alle mansioni disciplinari della
censura o della sospensione dall’esercizio della
professione sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
5. Qualora l’annuncio pubblicitario contenga
indicazioni false sulle attivita’ o prestazioni che la
struttura e’ abilitata a svolgere o non contenga
l’indicazione del direttore sanitario, l’autorizzazione
amministrativa all’esercizio dell’attivita’ sanitaria
e’ sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.
5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la
pubblicita’ sugli elenchi telefonici possono essere
utilizzate per la pubblicita’ sugli elenchi generali di
categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla
regione per la pubblicita’ sugli elenchi generali di
categoria possono essere utilizzate per la pubblicita’
sugli elenchi telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono
rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al
testo originario della pubblicita’".
– Si riporta il testo dell’art. 9 della citata legge n.
175/1992:
"Art. 9. – 1. Con decreto del Ministro della sanita’,
sentito il parere delle federazioni nazionali degli
ordini, dei collegi professionali e delle associazioni
professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, e’ fissato, e periodicamente
aggiornato, l’elenco delle attrezzature tecniche e
strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti
le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche
gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli
indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati
nei confronti di coloro che non dimostrino di essere
iscritti agli albi degli esercenti le professioni
sanitarie, mediante attestato del relativo organo
professionale di data non anteriore ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
e’ punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove
il fatto costituisca piu’ grave reato, con una ammenda
pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio
in caso di recidiva".
Art. 4.
Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di
attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre
1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre
1996, n. 573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e
dell’accesso alla formazione postbase, i diplomi e gli attestati
conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso
l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attivita’
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano
previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio
sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e
dell’accesso alla formazione postbase.
2. Con decreto del Ministro della sanita’, d’intesa con il Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi
regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli
altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualita’ e
durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale
esperienza professionale, i criteri e le modalita’ per riconoscere
come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e
dell’accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli conseguiti
conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e
le modalita’ definiti dal decreto di cui al presente comma possono
prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di
riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame
finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ne’ degli
enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 e’ emanato, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2
stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione
conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai
fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione
postbase per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 26 febbraio 1999
SCALFARO
D’Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bindi, Ministro della sanita’
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2586):
Presentato dal Ministro della sanita’ (Bindi) il 1 luglio
1997.
Assegnato alla 12 commissione (Sanita’), in sede
deliberante, il 21 luglio 1997, con pareri delle
commissioni 1 , 2 , 5 , 7 e 11 e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12 commissione in sede deliberante, il
29 luglio 1997; il 17 e 23 settembre 1997 e approvato il 1
ottobre 1997.
Camera dei deputati (atto n. 4216-bis):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 22 ottobre 1997, con pareri delle commissioni
I, II, V e VII.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
28 gennaio 1998; il 18 e 19 febbraio 1998; il 25
febbraio 1998; il 12 e 20 maggio 1998 ed il 24 giugno
1998.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, il 23 settembre 1998, con pareri delle
commissioni I, II, V e VII.
Esaminato dalla XII commissione, in sede
legislativa, il 29 settembre 1998; il 1 ottobre 1998;
il 13 gennaio 1999 e approvato, con modificazioni, il 19
gennaio 1999. Deliberato il 19 gennaio 1999, lo stralcio
dell’art. 1 che forma l’atto Camera 4216-ter.
Senato della Repubblica (atto n. 2586/B):
Assegnato alla 12 commissione (Sanita’), in sede
deliberante, il 28 gennaio 1999, con pareri delle
commissioni 1 , 2 , 5 e 7 e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12 commissione, in sede deliberante,
il 3 e 9 febbraio 1999 ed approvato il 10 febbraio 1999.

Note all’art. 4:
– Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre
1996, n. 573, reca: "Misure urgenti per le universita’ e
gli enti di ricerca".
– Il decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, reca: "Stato giuridico del
personale delle unita’ sanitarie locali".
– La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di
alcune norme di contabilita’ generale dello Stato in
materia di bilancio". Si riporta il testo degli articoli 25
e 27:
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti
pubblici). – Ai comuni, alle province e relative
aziende, nonche’ a tutti gli enti pubblici non economici
compresi nella tabella A allegata alla presente legge,
a quelli determinati ai sensi dell’ultimo comma del
presente articolo, gli enti ospedalieri, sino
all’attuazione delle apposite norme contenute nella
legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello
Stato, agli enti portuali ed all’ENEL, e’ fatto obbligo,
entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, di adeguare il sistema della contabilita’ ed i
relativi bilanci a quello annuale di competenza e di
cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della
spesa sulla base della classificazione economica e
funzionale ed evidenziando, per l’entrata, gli
introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al
fine di consentire il consolidamento delle operazioni
interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra’ essere modificata con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio
e della programmazione economica.
Per l’ENEL e le aziende di servizi che dipendono
dagli enti territoriali, l’obbligo di cui al primo comma
si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di
cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che
regolano la tenuta della contabilita’.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro
bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che
da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal
Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali
della finanza pubblica e’ fatto obbligo agli enti di cui
al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro
informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle
spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale,
ove questi non risultino gia’ dai conti pluriennali
prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua
gli organismi e gli enti anche di natura economica che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente
interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli
enti di gestione delle partecipazioni statali e
degli enti autonomi fieristici, ai quali si
applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli
enti economici l’obbligo di cui al primo comma si
riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini
di cassa".
"Art. 27 (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli
enti del settore pubblico allargato). – Le leggi che
comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a
carico dei bilanci degli enti di cui al precedente art.
25 devono contenere la previsione dell’onere stesso
nonche’ l’indicazione della copertura finanziaria riferita
ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".
 
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato