Legge 26 febbraio 1999, n. 42

Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato ;
IL PRERDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
Definizione delle professioni sanitarie
1. La denominazione nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con reggio decreto 27 luglio 1934, n.1265, ed successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto’ del Presidente della Repubblica 14 AMZO 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l’articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità di cui all’articolo 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma Universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
Art. 2
Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.
Art. 3
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) articolo 1, comma 1, dopo le parole sono aggiunte le seguenti <, sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie>;
b) all’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<3-bis Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità>;
c) all’articolo 3, comma1, le parole: ;
d) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: < sugli elenchi telefonici> sono inserite le seguenti ;
e) all’articolo 5, comma 4, le parole sono sostituite dalle seguenti ;
f) all’articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
<5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui il comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità>;
g) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 4
Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successivi modificazioni.
1. Fermo restando quando previsto dal decreto legge 13 settembre 1996, n 475, convertito, con modificazioni , dalla legge 5 novembre 1996, n.573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio della professionale e dell’accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministero della sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento all’iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza pluriennale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell’esercizio professionale di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 1999
SCALFARO
D’ALEMA Presidente del consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della Sanità
Visto il Guardasigilli DILIBERTO