Decreto 16 settembre 1994, n. 657

Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe , insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

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G.U. 30.11.1994, n. 280

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
Visto l’art. 2, comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministro della sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne ed inserzioni per la pubblicità concernente l’esercizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti alle autorizzazioni di legge;
Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti;
Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali;
Ritenuta l’esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l’ordine o il collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria;
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le federazioni nazionale degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliarie;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’audunanza generale del 28 aprile 1994 e del
27 luglio 1994;
Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliare e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 2. Targhe

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell’art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 8;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal sindaco;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell’art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 12;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell’impresa ai sensi della normativa vigente.
3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.
4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività; quando l’edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

Art. 3. Insegne

1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell’art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti ne programmati in modo da dare un messaggio variabile;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione;
d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l’edificio e, quando l’edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

Art. 4. Inserzioni

1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell’inserzione medesima;
d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
e) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l’indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l’evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell’attività oltre che di informazione.
3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l’esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell’autorizzazione regionale.

Art. 5. Cartelli segnaletici

1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell’art. 1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l’indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

Art. 6. Autorizzazioni

1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell’art. 1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.

Art. 7. Norma transitoria

1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 settembre 1994

Il Ministro: Costa
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato