DPR 10 dicembre 1997, n. 484

Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’ accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’ accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.

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G.U. 17.1.1998, n. 13 – S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che demanda ad uno o più regolamenti la determinazione dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale;
Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 21 maggio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi, rispettivamente in data 4 e 5 giugno 1997;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 6 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I – Direzione sanitaria aziendale

Art. 1. Requisiti per l’ accesso all’ incarico di direzione sanitaria aziendale

1. L’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 previsto per l’area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.
3. L’attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria per il conferimento dell’incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell’incarico.
4. L’accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal direttore generale dell’azienda sanitaria prima del conferimento dell’incarico.
5. I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalità di cui all’articolo 7. I corsi sono riservati ai medici con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.
6. Con decreto del Ministro della sanità, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi dei medici che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono:
a) le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; gli enti ed istituti di cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d’interesse sanitario, del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali; le strutture sanitarie complesse dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria;
b) le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

CAPO II – Secondo livello dirigenziale

Art. 3. Requisiti e criteri per l’ accesso al secondo livello dirigenziale

1. Ai fini dell’accesso al secondo livello dirigenziale delle categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono per:
a) requisiti le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
b) criteri le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell’elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all’articolo
15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 4. Discipline

1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro dalla sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento dell’accordo di cui all’articolo 7, comma 6, le discipline sono quelle di seguito indicate:

A) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI MEDICI

Area medica e delle specialità mediche:
1) Allergologia e immunologia clinica;
2) Angiologia;
3) Cardiologia;
4) Dermatologia e venereologia;
5) Ematologia;
6) Endocrinologia;
7) Gastroenterologia;
8) Genetica medica;
9) Geriatria;
10) Malattie metaboliche e diabetologia;
11) Malattie dell’apparato respiratorio;
12) Malattie infettive;
13) Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza;
14) Medicina fisica e riabilitazione;
15) Medicina interna;
I 6) Medicina dello sport;
17) Nefrologia;
18) Neonatologia;
19) Neurologia;
20) Neuropsichiatria infantile;
21) Oncologia;
22) Pediatria;
23) Psichiatria;
24) Radioterapia;
25) Reumatologia;
26) Scienza dell’alimentazione e dietetica.

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
1) Cardiochirurgia;
2) Chirurgia generale;
3) Chirurgia maxillo-facciale;
4) Chirurgia pediatrica;
5) Chirurgia plastica e ricostruttiva;
6) Chirurgia toracica;
7) Chirurgia vascolare;
8) Ginecologia e ostetricia;
9) Neurochirurgia;
10) Oftalmologia;
11) Ortopedia e traumatologia;
12) Otorinolaringoiatria;
13) Urologia.

Area della medicina diagnostica e dei servizi
1) Anatomia patologica;
2) Anestesia e rianimazione;
3) Biochimica clinica;
4) Farmacologia e tossicologia clinica;
5) Laboratorio di genetica medica;
6) Medicina trasfusionale;
7) Medicina legale;
8) Medicina nucleare;
9) Microbiologia e virologia;
10) Neurofisiopatologia;
11) Neuroradiologia;
12) Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);
13) Radiodiagnostica.

Area di sanità pubblica
1) Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
2) Igiene degli alimenti e della nutrizione;
3) Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
4) Organizzazione dei servizi sanitari di base;
5) Direzione medica di presidio ospedaliero.

B) CATEGORIA PROFESSIONALE DEGLI ODONTOIATRI
che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra
1) Odontoiatra

C) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI VETERINARI
1) Sanità animale;
2) Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
3) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zoo-tecniche.

D) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI FARMACISTI
che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche
1) Farmacia ospedaliera;
2) Farmaceutica territoriale;
3) I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresì, accedere agli incarichi di secondo livello in:
a) Biochimica clinica, ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
b) Chimica analitica, ricompresa nell’area di chimica.

E) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI BIOLOGI
1) Biochimica clinica ricompresa nell’area della Medicina diagnostica e dei servizi;
2) Laboratorio, di genetica medica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
3) Microbiologia e virologia ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
4) Patologia clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
5) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di sanità pubblica;

F) CATEGORIA PROFFSSIONALE DEI CHIMICI
1) Biochimica clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
2) Patologia clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
3) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di sanità pubblica;
4) Chimica analitica.

G) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI FISICI
1) Fisica sanitaria.

H) CATEGORIA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
1) Psicologia;
2) Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all’esercizio dell’attività di psicoterapia.

Art. 5. Requisiti

1. L’accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo professionale, ove esistente;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum ai sensi dell’articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6;
d) attestato di formazione manageriale.
2. La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.
3. L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi e 2 è effettuato dalla Commissione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Art. 6. Specifica attività professionale

1. L’aspirante all’incarico di secondo livello dirigenziale in una delle discipline di cui all’articolo 4 deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa dimostrando di possedere:
a) per le discipline ricomprese nell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione;
b) per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionali come stabilito, per ogni disciplina e categoria professionale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
2. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera.
3. I decreti ministeriali di cui al comma 1 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e possono essere aggiornati periodicamente.
4. Il personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l’assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, può essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le prerogative del personale in servizio a svolgere presso l’amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l’amministrazione, al fine di acquisire o di evitare di perdere la specifica attività professionale indicata al comma 1.

Art. 7. Corsi di formazione manageriale

1. L’attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L’attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.
2. I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.
3. I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, Organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.
4. I contenuti, con particolare riferimento all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all’organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica è svolta a cura dell’Istituto superiore di sanità.
5. I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dal Ministero della sanità, previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano i corsi. Conio stesso accordo l’istituto superiore di sanità organizza ed attiva i corsi dell’area di sanità pubblica.
7. I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale, in una o più sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacità ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge l’attività didattica.
8. Il bando indica l’articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede preferita per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacità delle strutture didattiche il candidato può essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L’assegnazione è disposta in base al criterio della precedenza in relazione all’età.
9. In ogni sessione di corsi si può presentare domanda di ammissione per un solo corso.
10. La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previste per il corso comporta l’esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l’intera sua durata non può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell’ambito di altro corso anche di altra sessione.
11. Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso corso, l’attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell’ultima sessione.
12. Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanità, le regioni e l’Istituto superiore di sanità si avvalgono delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all’articolo 9, comma 6, in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale.

Art. 8. Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

1. La commissione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta I’ idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
4. Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
6. Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all’incarico.

Art. 9. Corsi di aggiornamento tecnico – professionale

1. Ai fini dell’articolo 8, la partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all’estero, è valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.
3. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dall’Istituto superiore di sanità, anche unitamente ai corsi di formazione manageriale.
4. I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati, nell’ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di propria competenza, dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dagli istituti zooprofilattici sperimentali.
5. I corsi possono essere, altresì, organizzati ed attivati dagli ordini professionali e dalle associazioni e società scientifiche accreditate
6. I corsi di cui al presente articolo sono classificati e valutati, in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione scientifica costituita presso il dipartimento del Ministero della sanità nella cui competenza rientra la materia, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio superiore di sanità, dal direttore del predetto dipartimento e da tre esperti nominati dal Ministro della sanità e da tre esperti designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per ogni titolare è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
7. La commissione può consultare, di volta in volta, esperti della materia oggetto del corso, scelti nell’ambito di appositi elenchi predisposti dal Ministero della sanità, sentite le associazioni e le società scientifiche accreditate.
8. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui al comma 6, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di costituzione della commissione stessa, i criteri e le modalità per la classificazione e valutazione dei corsi con riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla qualità, al tipo di partecipazione richiesto, alla durata degli stessi, nonché le modalità di certificazione dei periodi di aggiornamento ossia dei crediti espressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso. Specifici criteri e modalità sono stabiliti per la valutazione e la certificazione dei corsi tenuti all’estero.
9. Il Ministero della sanità, conformemente alla proposta della commissione, accredita, in via preventiva, ogni corso, attribuendo allo stesso un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da indicare negli attestati rilasciati a coloro che frequentano i corsi.
L’accreditamento ed il relativo riconoscimento del credito di aggiornamento può essere revocato o rideterminato qualora si accerti la mancanza in tutto o in parte dei presupposti che hanno determinato l’accreditamento stesso.