D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220

Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

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Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12-06-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo con atto regolamentare dovrà adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo medesimo, nonchè alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, stabilendo in particolare i requisiti specifici per l’ammissione ai concorsi, i titoli valutabili, i criteri di valutazione le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le procedure concorsuali, le modalità di nomina dei vincitori nonchè le modalità e i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi:

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 2 e 72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,n. 761, recante norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali ed in particolare gli articoli 25 e 26 recanti norme sui servizi e titoli equipollenti ed equiparabili;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 0 dicembre 1997, n. 483, è stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la revisione dell’ordinamento del personale del camparto sanità;

Considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia italiana – supplemento ordinario n. 74 del 19 aprile 1999, ha dettato il nuovo sistema di classificazione del personale in quattro categorie, all’interno delle quali sono stati individuati i diversi profili;

Visto, in particolare, l’art. 14 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo cui, qualora l’accesso non avvenga tramite le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’accesso dall’esterno è disciplinato dal regolamento previsto dal citato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 512, e successive modificazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi del succitato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all’emanazione del regolamento concernente la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del comparto sanità relativamente a tutti i profili previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro suindicato;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che ha espresso il parere nella seduta del 9 novembre 2000;

Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell’attività di Governo e sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Titolo I

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo I

Norme generali per lo svolgimento dei concorsi

Art. 1.

Accesso dall’esterno

1. Le procedure concorsuali previste dal presente regolamento riguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire quanto disposto dall’articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La copertura della restante percentuale non superiore, comunque, al 30% dei posti disponibili, sarà effettuata mediante le selezioni interne previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. è esclusa ogni ulteriore riserva di posti a favore del personale interno. Nell’ipotesi di disponibilità di un solo posto, lo stesso è attribuito mediante la procedura concorsuale esterna. Nell’ipotesi di disponibilità di due posti, uno è attribuito mediante la procedura concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettiva di cui al presente comma. Nelle ulteriori ipotesi, qualora l’applicazione percentuale del 70% dà luogo a frazionamento, si applica l’arrotondamento all’unità superiore se il risultato è pari o superiore alla metà dell’unità.

3. Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, previsti dall’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonchè conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) precisando che il decreto legislativo n. 502/1992 viene riportato nelle note nella versione come modificata dai decreti legislativi 7 dicembre 1993, n. 517; 19 giugno 1999, n. 229; 2 marzo 2000, n. 49; 7 giugno 2000, n. 168; 28 luglio 2000, n. 254:
“1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:

a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l’ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalità di nomina dei vincitori;
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.”.

– Il decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 reca: “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”.

– Si riportano gli articoli 2 e 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

“Art. 2 (Fonti). – 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell’art. 4, comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 49, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest’ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonchè i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”.

“Art. 72 (Norma transitoria). – 1. Salvo che per le materie di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all’art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.
2. (abrogato);
3. (abrogato).
4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell’accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell’ambito di riferimento di esso.”.

– Si riportano gli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali).

“Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti).- I servizi e titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all’art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto l’equiparazione prevista dall’art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell’ospedale “Galliera” di Genova, negli ospedali dell’Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.
A tali fini, l’ospedale “Galliera” di Genova, l’Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l’equiparazione prevista dall’art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purchè comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi,presidi e uffici delle unità sanitarie locali.”.

“Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). – Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi dell’unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano Ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere la domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l’equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unità sanitarie locali. I servizi e titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case d cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all’art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all’art. 2, è riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneità con le modalità stabile nella legge 10 luglio 1960, n. 735.”.

– Il decreto del Presidente della Repubblica n.483/1997 reca:
“Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.

– Si riporta il testo dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto “Sanità”, firmato in data 7 aprile 1999 tra: l’Aran e i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
per le organizzazioni sindacali di categoria: CGIL-F.P. Sanità; FIST – CISL; UIL – Sanità; RSU:
Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione nazionale Fials – Confsal Sanità; C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas Sanità, Cisal [Fls/Cisal, Cisal Sanità, Dirsan Cisal], Confill Sanità – Cusal, Confail – Failel – Unsiau,Fenspro – Fasil – Usppi);
per le confederazioni sindacali:
CGIL, CISL, UIL, U.S.A.E., CONFSAL, CISAS:

“Art. 14 (Accesso dall’esterno). – 1. Il regolamento previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disciplina l’accesso alle categorie dall’esterno mediante i pubblici concorsi ovvero con le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, le modalità per garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria.”.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

“1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogato).”.

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 36, comma 1, lettera a)e comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993 citato in premessa:

“1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso all’esterno;

lettera b) (omissis);

comma 2 (omissis).

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con

esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”.

– Per il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro vedi note alle premesse.

– La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.”.

Art. 2. Requisiti generali di ammissione

1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b) idoneità fisica all’impiego:

1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio previsto per l’accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Nota all’art. 2:

– Per il testo dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni si veda nelle note alla premessa.”.

Art. 3. Bando di concorso

1. L’assunzione in servizio è disposta dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera nei limiti di cui all’art. 1, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.

2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non può complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso e possono stabilire che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili.

4. I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.

5. I bandi di concorso devono prevedere l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, così come stabilito nel Titolo III, con riferimento ai concorsi per i profili professionali di ciascuna categoria.

6. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso.

7. Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.

8. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

9. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Nota all’art. 3:

– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato in premessa.

“2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonchè l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione all’impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei postiriservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di deteminate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.”.

Art. 4.

Domande di ammissione ai concorsi

1. Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.

2. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

3. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

6. Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

7. Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a), del comma 1.

Nota all’art. 4:

– Si riporta il testo dell’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 citato in premessa:

“5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale e alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento.”.

Art. 5.

Esclusione dai concorsi

1. L’esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Art. 6.

Nomina delle commissioni – Compensi

1. L’unità sanitaria locale o l’azienda ospedaliera, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l’attività della stessa.

2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all’articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l’espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale.

4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione o della sottocommissione.

6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.

7. Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.

8. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

9. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.

10. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va designato un componente supplente.

11. Al fine di consentire l’espletamento delle prove previste dall’articolo 3, comma 5, del presente regolamento, le commissioni giudicatrici, ove necessario, potranno essere integrate da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della linguastraniera.

Nota all’art. 6:

– Si riporta il testo dell’art. 61 del decreto legislativo n. 29/1993 citato in premessa:

“Art. 61 (Pari opportunita). – 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lettera e);

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nella amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati pari opportunità nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalitàdi cui all’art. 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.”.

Capo II

Procedure concorsuali

Art. 7.

Svolgimento delle prove

1. Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” – non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

3. Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. In relazione al numero dei candidati la commissione puòstabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

5. La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico.

6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Art. 8.

Concorso per titoli ed esami

1. Nei casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.

2. Le prove d’esame si svolgono secondo le modalità previste dagli specifici articoli del presente regolamento.

3. I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera;

b) titoli accademici e di studio;

c) pubblicazioni e titoli scientifici;

d) curriculum formativo e professionale.

La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è stabilita in sede di bando di concorso.

4. Per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame sono così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli;

b) 60 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sano così ripartiti:

a) 30 punti per la prova pratica;

b) 30 punti per la prova orale.

5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale.

Art. 9.

Adempimenti preliminari

1. Prima dell’inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.

2. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

3. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.

4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. I quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.

5. All’ora stabilita per ciascuna prova, prima dell’inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati attraverso un documento personale di identità.

6. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l’osservanza delle norme del presente decreto.

Nota all’art. 9:

– Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile:

“Art. 51 (Astensione del giudice). – Il giudice ha l’obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi;
quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.”.

“Art. 52 (Ricusazione del giudice). – Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.”.

Art. 10. Verbali relativi al concorso

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all’esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all’espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi;
in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

4. Per l’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 3, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.

5. Ciascun commissario, fermo restando l’obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

6. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

7. Qualora la commissione di esame si trovi nell’impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.

8. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai competenti uffici dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera per le conseguenti determinazioni.

Art. 11. Criteri di valutazione dei titoli

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) titoli accademici e di studio:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

c) pubblicazioni e titoli scientifici:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

4) curriculum formativo e professionale:

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Art. 12. Prova scritta: modalità di espletamento

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, lacommissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I fogli contenenti i temi o i questionari, firmati dai componenti e dal segretario, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all’appello nominale dei candidati, e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l’integrità della chiusura dei pieghi contenenti le tracce dei temi o dei questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere.

3. Durante lo svolgimento della prova scritta è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.

4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell’unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L’uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

5. Ai candidati sono consegnate, nel giorno della prova scritta, una busta grande ed una piccola dello stesso colore, contenente un cartoncino bianco.

6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna.

7. Al termine della prova, tutte le buste contenenti l’elaborato vengono racchiuse in uno o più plichi che, sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai componenti presenti e dal segretario.

8. Sono esclusi dal concorso – previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata – i candidati che risultino in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie afferenti le materie d’esame.

9. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti del candidato o di tutti i candidati coinvolti.

10. è consentita la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

11. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.

12. Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.

13. La commissione, ferme restanti le proprie competenze per gli adempimenti inerenti allo svolgimento della prova, può avvalersi del personale messo a disposizione dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera scelto tra i propri dipendenti.

Art. 13.

Adempimenti della commissione

1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all’esame degli elaborati.

2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all’apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell’elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

3. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

4. Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la commissione procede alla sua valutazione, attribuendo il punteggio. Successivamente, al termine della valutazione di tutti gli elaborati, si procede all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati:

a) il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa;

b) nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L’apertura della busta piccola avverrà dopo l’attribuzione dei punteggi da parte di tutte le sottocommissoni.

Art. 14. Valutazione delle prove d’esame

1. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

2. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

3. Il superamento della prova pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo dette due prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

4. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3.

Art. 15. Prova pratica: modalità di svolgimento

1. L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall’articolo precedente.

2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.

3. La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l’espletamento della prova stessa.

4. La prova pratica si svolge alla presenza dell’intera commissione, previa l’identificazione dei concorrenti.

Art. 16. Prova orale

1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dal precedente articolo 14.

2. L’esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico.

Capo III

Graduatoria – Nomina – Decadenza

Art. 17. Graduatoria

1. La commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

2 La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all’articolo seguente.

Art. 18.

Conferimento dei posti

1. Il direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

5. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, ed è immediatamente efficace.

6. La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

7. La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria. è vietata l’utilizzazione della graduatoria perla copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.

Nota all’art. 18:

– Si riporta il testo degli articoli 5 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato in premessa:

“Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). – 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadino, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15% senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell’art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficilali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedatisenza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.”.

“Art. 16 (Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina). – 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all’amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell’elevazione del limite massimo dietà, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.

2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguitol’idoneità verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell’art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all’atto dell’immissione in servizio.”.

– La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Art. 19. Adempimenti dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

2. I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all’amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L’unità sanitaria locale o l’azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’unità sanitaria locale o l’azienda ospedaliera comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Nota all’art. 19:

– Si riporta il testo del’art. 18, comma 3, della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

“3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.”.

Titolo II

NORME GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 20.

Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibii al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

Nota all’art. 20:

– Si riporta il testo dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata):

“Art. 22 (Sospensione del rapporto di lavoro – Norma particolare per i pubblici concorsi). – Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio.
In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto. Per l’ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati non deve essere imposta la condizione di avere soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.
L’interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio per l’applicazione delle norme contenute nel presente articolo.”.

Art. 21. Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Nota all’art. 21:

– Si riporta il testo dell’art. 4, commi 12 e 13 e dell’art. 15undecies del decreto legislativo n. 502/1992 citato in premessa:

“Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri). –
(Omissis).

12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l’ospedale Galliera di Genova, l’Ordine mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l’apporto dell’attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull’organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.

13. I rapporti tra l’ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all’attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.”.

“Art. 15-undecies (Applicabilità al personale di altri enti). – 1. Gli enti e istituti di cui all’art. 4, comma 12, nonchè gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche.”.

– Per il testo degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 si veda nelle note alle premesse.

Art. 22. Servizio prestato all’estero

1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

Nota all’art. 22:

– La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”.

– La legge 10 luglio 1960, n. 735, reca:

“Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dai medici italiani negli ospedali all’estero”.

Titolo III

CONCORSI DI ASSUNZIONE

Capo I

Categoria A

Art. 23. Assunzione per i profili professionali della categoria “A”

1. Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria “A” per i quali è richiesto il solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, l’assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.

Nota all’art. 23:

– Il Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato in premessa, reca:

“Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.”.

Capo II

Categoria B

Art. 24. Assunzione per i profili professionali della categoria “B”

1. Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria “B” e richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico unitamente, ove previsti, a specifici titoli, abilitazioni o attestati di qualifica. Per il personale appartenente al profilo professionale di coadiutore amministrativo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente, ove previsti, ad attestati di qualifica.

2. L’assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell’Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.

Nota all’art. 24:

– Per l’argomento del capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si veda in nota all’art. 23.

Capo III

Categoria B – livello economico super (Bs)

Assunzione per i profili professionali della categoria “B” livello economico super (Bs)

Art. 25. Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di puericultrice

1. Requisito specifico di ammissione al concorso:

a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;

b) diploma di cui al regio decreto 19 luglio 1940, n. 1098, o di cui al decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458, articolo 6, comma 2 (Gazzetta Ufficiale n. 75/1992).

Nota all’art. 25:

– La legge 19 luglio 1940, n. 1098, reca: “Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell’arte ausiliaria di puericultrice”.

– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458 (Regolamento di attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente riserva di posti per il personale appartenente al comparto sanita):

“2. Tra le figure di cui al primo comma sono ricompresi la puericultrice e l’operatore tecnico addetto all’assistenza, al quale è obbligatoriamente richiesto il possesso del titolo di qualificazione previsto dall’art. 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che ne istituisce il profilo. Ai concorsi per puericultrice possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di assistente all’infanzia di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 338.”.

Art. 26.

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore tecnico specializzato

1. Requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

c) possesso di specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestieri necessari allo svolgimento dell’attività inerente il profilo professionale messo a concorso, individuati in relazione alle esigenze organizzative dell’azienda ed indicati nel bando.

Art. 27.

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore amministrativo esperto

1. Requisito specifico di ammissione al concorso:

a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;

b) attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 28.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti a categoria non inferiore alla “B” – livello economico super di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.

2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all’artico lo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l’azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di puericultrice; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di operatore tecnico specializzato;
di dirigente amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla “C”.

Nota all’art. 28:

– Si riporta il testo dell’art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 citato in premessa.

“Art. 17 (Collegio di direzione). – 1. In ogni azienda è costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l’attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici, Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell’azienda, nonchè per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l’utilizzazione delle risorse umane.

2. La regione disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio.

2-bis. Fino all’entrata in vigore della disciplina regionale sull’attività e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.”.

Art. 29.

Prove di esame

1. Le prove di esame per i profili della categoria Bs sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale.

2. I bandi di concorso stabiliscono l’oggetto delle singole prove prevedendo che la prova pratica consista nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.

Capo IV

Categoria C

Art. 30.

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale infermieristico

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di infermiere, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo e igienista dentale, il requisito specifico di ammissione ai concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Nota all’art. 30:

– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 citato in premessa:

“3. A norma dell’art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l’accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica d’intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l’espletamento dei corsi di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell’università competente. L’esame finale, che consiste in una prova scritta e in una prova pratica, abilita all’esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi, entro due anni a decorrere dal 1o gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.”.

Art. 31.

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale tecnico-sanitario

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico e tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma

3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

2. Per il personale appartenente al profilo professionale di odontotecnico ed ottico il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica professione prevista dalla vigente legislazione.

Nota all’art. 31:

– Per il testo dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all’art. 30.

Art. 32.

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale della riabilitazione

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale e educatore professionale, il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’eserciziodell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.

2. Per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.

Nota all’art. 32:

– Per il testo dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all’art. 30.

Art. 33.

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale di vigilanza ed ispezione.

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.

Nota all’art. 33:

– Per il testo dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all’art. 30.

Art. 34.

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale dell’assistenza sociale.

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di operatore professionale assistente sociale il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.

Art. 35.

Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente tecnico e di programmatore
(personale tecnico)

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico in relazione alla professionalità richiesta.

2. Per il personale appartenente al profilo professionale di programmatore il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto.

Art. 36.

Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente amministrativo
(personale amministrativo)

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 37.

Prove di esame

1. Le prove di esame per i profili della categoria “C” sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

2. I bandi di concorso stabiliscono l’oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.

Art. 38.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici nominate dal Direttore generale dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “C” dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.

2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’articolo 21, comna 1, situati nel territorio della regione.

3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l’azienda che bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per i profili del personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della vigilanza ed ispezioni;
di dirigente per il personale dell’assistenza sociale, profilo operatore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il personale tecnico, profilo di assistente tecnico e programmatore; di dirigente amministrativo per il personale amministrativo, profilo assistente amministrativo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla “C”.

Nota all’art. 38:

– Per il testo dell’art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all’art. 28.

Capo V

Categoria D

Collaboratore professionale sanitario  nei profili e nelle discipline corrispondenti a quelle previste nella categoria “C”.

Art. 39.

1. Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore professionale sanitario:

Requisiti specifici di ammissione al concorso:

a) diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla vigente normativa;

b) esperienza professionale triennale acquisita nel corrispondente profilo della categoria “C” in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Per il profilo dell’infermiere, l’esperienza professionale richiesta è biennale in caso di possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.

3. Per il personale di cui ai commi precedenti la regione può disporre, disciplinandone le modalità, la durata e le materie, che le aziende sanitarie prevedano nei bandi di concorso l’obbligo per i vincitori di frequentare un corso di formazione su tecniche di organizzazione prima dell’immissione in servizio. Dalla frequenza al corso sono esonerati gli infermieri in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.

Art. 40.

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore professionale assistente sociale 1. Requisiti specifici di ammissione al concorso:

a) diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla vigente normativa;

b) esperienza professionale triennale acquisita nel profilo corrispondente della categoria “C” in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 41.

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore tecnico-professionale

1. Requisito specifico di ammissione al concorso:

a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell’azienda sanitaria;

b) abilitazione professionale, ove prevista.

Art. 42.

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore amministrativo-professionale

1. Requisito specifico di ammissione al concorso:

a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell’azienda sanitaria;

b) abilitazione professionale, ove prevista.

Art. 43. Prove di esame

1. Le prove di esame per i profili della categona “D” sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

2. I bandi di concorso stabiliscono l’oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.

Art. 44.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “D” dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.

2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l’azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario;
di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale; di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’Unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla “C”.

Nota all’art. 44:

– Per il testo dell’art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all’art. 28.

Capo VI

Categoria D – livello economico super (Ds)

Assunzione per i profili professionali  della categoria D – livello economico super (Ds)

Art. 45.

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario esperto

1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

a) diploma di abilitazione alla professione prevista dalla vigente normativa;

b) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria “D” in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ovvero, per il profilo infermieristico esperienza triennale nel corrispondente profilo della categoria “C”, corredato del diploma di scuola diretta a fini speciali nell’assistenza infermieristica.

Art. 46.

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore professionale assistenie sociale esperto

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di abilitazione alla professione previsto dalla vigente normativa;

b) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria “D” in aziende ed enti del Servizio sanitano nazionale.

Art. 47.

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore tecnico professionale esperto

1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell’azienda sanitaria;

b) iscrizione all’albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.

Art. 48.

Concorso per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto

1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell’azienda sanitaria;

b) iscrizione all’albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.

Art. 49. Prove di esame

1. Le prove di esame per i profili della categoria Ds sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

2. I bandi di concorso stabiliscono l’oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.

Art. 50. Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori di livello non inferiore a Ds, di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.

2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttole generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l’azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario esperto; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale esperto; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale esperto;
di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla “C”.

Nota all’art. 50:

– Per il testo dell’art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all’art. 28.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51. Iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali

1. L’iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali, prevista tra i requisiti specifici nei concorsi disciplinati nel presente regolamento, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalle aziende sanitarie che, in base all’ordinamento dell’ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli albi professionali. In tal caso è richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della relativa attività professionale.

Art. 52. Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche aiconcorsi relativi a categorie di personale di nuova istituzione. Le eventuali disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilanclo e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni. Con la stessa procedura si provvede ai necessari adattamenti conseguenti a modifiche contrattuali.

Art. 53. Regione Valle d’Aosta

1. L’ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento, da espletarsi nelle strutture sanitarie ubicate nella regione Valle d’Aosta, è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.

2. A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dall’unità sanitaria locale o azienda ospedaliera.

Art. 54.Assunzioni obbligatorie

1. Per le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Nota all’art. 54:

– Il Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato in premessa, reca:

“Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità”.

Art. 55. Modalità di espletamento dei concorsi in atto

1. I concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iniziate le prove di esame o comunque prove preselettive sono portati a termine con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 nel rispetto delle riserve al personale interno sulla base delle previsioni dei bandi di concorso.

Nota all’art. 55:

– Il decreto ministeriale 30 gennaio 1992, reca:

“Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell’art. 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.”.

Art. 56. Abrogazione

1. A deconere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, recante normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanità
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2 Sanità, foglio n. 33
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato