Risposta n. 211/19 dell’Agenzia delle Entrate – Compenso CTU – Fatturazione elettronica – Ritenuta a titolo di acconto IRPEF – Art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973

L’ONB segnala che l’Agenzia dell’Entrate, con la risposta n. 211 del 27 giugno 2019 ha chiarito la corretta modalità di emissione della fattura elettronica a seguito della liquidazione del Giudice del compenso spettante per le operazioni peritali svolte in una causa civile.

In particolare, si sottolinea che l’Agenzia dell’Entrate ha rilevato che i compensi spettanti al consulente tecnico d’ufficio (CTU) per le operazioni peritali svolte, cui è obbligata una parte in causa priva di partita IVA, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto IRPEF.

Ciò detto, ricevuto il pagamento della parte, il CTU dovrà emettere la fattura nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia, nella quale dovrà essere evidenziato espressamente che “la modalità avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del giudice”.

Pertanto, ai fini della ritenuta:

– se la parte è ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, il CTU dovrà darne evidenza nella fattura trattandosi di compensi costituenti reddito di lavoro autonomo. In tali casi, infatti, la ritenuta deve essere versata all’Erario non dall’Amministrazione della Giustizia, ma dalla parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del CTU ed esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico;

– se la parte non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto IRPEF non dovrà essere operata e, pertanto, non dovrà essere evidenziata in fattura dal CTU.