Anidride solforosa e solfiti nei vini

G.U.U.E. n. L 21 del 24.01.2014

Regolamento UE n. 59/2014 della Commissione del 23.01.2014 che “modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di Anidride solforosa-­Solfiti (E 220-­228) in prodotti aromatizzati a base di vino”.

Di seguito si riporta la versione integrale del testo del nuovo Regolamento.

 

REGOLAMENTO (UE) N. 59/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2014

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

per quanto riguarda l’uso di anidride solforosa-­solfiti (E 220-­228) in prodotti aromatizzati a base di vino

 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2) L’elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato in applicazione della procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda.

(3) Il 27 marzo 2013 è stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione per l’uso di anidride solforosa-­solfiti (E 220-­228) in prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (3), dai produttori di tali prodotti.

(4) Esiste una necessità tecnologica per l’uso di anidride solforosa‐solfiti (E 220-­228) nei prodotti aromatizzati a base di vino. Tali sostanze (E 220-­228) sono aggiunte allo scopo di bloccare l’ossidazione e prevenire contaminazioni microbiologiche, il che si traduce in una migliore conservazione del sapore e del colore dei prodotti. Questi prodotti, come il vermut, dovrebbero essere protetti in particolare in quanto sono spesso conservati per un lungo periodo dopo l’apertura delle bottiglie.

(5) Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha stabilito dosi giornaliere ammissibili per anidride solforosa-­solfiti (E 220-­228) (4). I prodotti aromatizzati a base di vino sono bevande alcoliche consumate generalmente in alternativa ad altre bevande alcoliche, come il vino, in cui è autorizzato l’uso di anidride solforosa-­solfiti. L’esposizione ulteriore ad anidride solforosa e solfiti (E 220-­228) sulla base di tale nuovo impiego sarà limitata e non porterà ad un aumento delle dosi globali. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di anidride solforosa-­solfiti (E 220-­228) come conservanti e antiossidanti nei prodotti aromatizzati a base di vino.

(6) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l’uso di anidride solforosa e solfiti (E 220-­228) come conservanti e antiossidanti nei prodotti aromatizzati a base di vino costituisce un aggiornamento di tale elenco non suscettibile di avere effetti sulla salute umana, non è necessario richiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente José Manuel BARROSO

 

ALLEGATO

La parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificata come segue:

1) nella categoria di alimenti 14.2.7.1 «Vini aromatizzati» la seguente voce è inserita dopo la voce per l’E 200-­203:

«E 220-­228 Anidride solforosa-­solfiti 200 (3)

(3): I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l» 2) nella categoria di alimenti 14.2.7.2 «Bevande aromatizzate a base di vino», la seguente voce è inserita dopo la voce per l’E 200-­203: «E 220-­228 Anidride solforosa‐solfiti 200 (3) (3): I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l»

3) nella categoria di alimenti 14.2.7.3 «Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli», la seguente voce è inserita dopo la voce per l’E 200-­203: «E 220-­228 Anidride solforosa-­solfiti 200 (3)

(3): I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l»

 

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità

Coordinatore del Comitato EXPO 2015

Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute

 

 

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