Fosfati negli involucri naturali di salsicce

G.U.U.E. L del 31 ottobre 2013, n. 289

Regolamento (UE) n. 1069/2013 della Commissione del 30.10.2013 che modifica “l’Allegato II del Regolamento(CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda l’impiego di Fosfati di sodio (E339) negli involucri naturali di salsicce”.

Di seguito si riporta la versione integrale del testo del nuovo Regolamento.

 

REGOLAMENTO (UE) N. 1069/2013

della COMMISSIONE del 30 ottobre 2013

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

l’impiego di Fosfati (E 339) negli involucri naturali di salsicce.

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’impiego.

(2) Tale elenco può essere modificato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3) Una domanda di autorizzazione per l’impiego dei fosfati di sodio (E 339) come regolatori di acidità negli involucri naturali per salsicce è stata presentata il 26 agosto 2010 e resa accessibile agli Stati membri.

(4) I fosfati di sodio (E 339) sono compresi nell’elenco UE degli additivi alimentari e il loro impiego è autorizzato in determinati prodotti alimentari, fra cui non sono inclusi gli involucri naturali per salsicce.

(5) Importanti caratteristiche meccaniche degli involucri naturali che ne riducono l’efficacia e causano problemi all’industria delle salsicce sono la rottura durante l’insaccamento e una minore scorrevolezza (maggiore adesività) degli involucri sui tubi di insacco per salsicce.

(6) I fosfati di sodio (E 339) utilizzati come regolatori di acidità si sono dimostrati adatti a migliorare le proprietà di scorrevolezza degli involucri naturali, facilitando il processo di insaccamento e riducendo la forza di trazione cui gli involucri sono esposti e che ne provoca la rottura.

(7) La dose massima tollerabile giornaliera (MTDI) di fosfati stabilita dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (3) è di 70 mg/kg di peso corporeo. Il livello massimo proposto dal richiedente è di 12 600 mg/kg di involucro che comporta un trasferimento massimo di fosfati, dagli involucri nelle salsicce finite, di 250 mg/kg. Il contributo massimo dei fosfati attraverso gli involucri naturali trattati sarà pari al 2,1 % della MTDI. È quindi opportuno consentire l’impiego di fosfati di sodio come regolatori di acidità per migliorare le proprietà meccaniche degli involucri per salsicce.

(8) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 se l’aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana. Dato che l’autorizzazione dell’impiego di fosfati di sodio (E 339) per il miglioramento delle proprietà meccaniche degli involucri naturali per salsicce costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana per le ragioni sopra menzionate, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

Microsoft Word - Documento1

 

 

 

 

 

(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3) Reports of the Scientific Committee for Food 25a serie (pag. 13), 1991, disponibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_ reports_25.pdf

 

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità

 

Le NEWS sull’Igiene, Sicurezza e Qualità rappresentano una forma di informazione/formazione di natura tecnico-­scientifica, legislativo-­giuridica, burocratica e di etica professionale utile ai Biologi che operano, o intendono operare, nel settore della Sicurezza Alimentare, della Sicurezza sul Lavoro e dei sistemi di Qualità.

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