Fosfati nel pesce salato

G.U.U.E. L del 31 ottobre 2013, n. 289

Regolamento (UE) n. 1068/2013 della Commissione del 30.10.2013 che modifica “l’Allegato II del Regolamento(CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda l’impiego di Difosfati (E450), Trifosfati (E451) e Polifosfati (E452) nel pesce salato”.

Il presente Regolamento è applicabile dal 31 dicembre 2013.

Di seguito si riporta la versione integrale del testo del nuovo Regolamento.

 

REGOLAMENTO (UE) N. 1068/2013

della COMMISSIONE del 30 ottobre 2013

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

l’impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) nel pesce salato.

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’impiego.

(2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4) Una domanda di autorizzazione per l’impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) nel pesce salato è stata presentata il 19 giugno 2009 ed è stata resa accessibile agli Stati membri.

(5) Il pesce può essere essiccato e conservato aggiungendo un tasso elevato di sale alla materia prima. La salagione si è evoluta da una singola fase a un processo di varie fasi, comprendente una fase di presalatura che consente di ridurre i tempi della salagione e di ottenere una concentrazione di sale relativamente omogenea nel muscolo di pesce. A tal fine, il pesce viene dapprima presalato mediante iniezione e/o in salamoia, preparata con una concentrazione controllata di sale. Poi il pesce è sottoposto a una salatura a secco (essicazione) per ottenere la giusta concentrazione di sale nel prodotto finito.

(6) Durante il lungo processo di conservazione può ancora verificarsi un’ossidazione, in particolare dei lipidi presenti nel muscolo di pesce, che causa un’alterazione del colore e del sapore. L’ossidazione è accelerata da ioni metallici presenti nel muscolo di pesce e nel sale utilizzato. Dato che i difosfati (E 450), i trifosfati (E 451) e i polifosfati (E 452) formano complessi chimici con gli ioni metallici, si sono dimostrati più efficaci per proteggere il pesce salato dall’ossidazione. La maggior parte dei fosfati aggiunti e del sale vengono rimossi immergendo il pesce in acqua prima del consumo. Il tenore di acqua nel prodotto finito salato non aumenta con l’utilizzo dei fosfati. Il pesce salato il cui colore e sapore originali sono stati conservati è particolarmente richiesto sui mercati della Spagna, dell’Italia e della Grecia.

(7) A norma dell’articolo 3, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (3) l’impiego dei fosfati nel pesce salato deve essere indicato nell’elenco degli ingredienti. Gli operatori del settore alimentare possono anche indicare sui loro prodotti che non sono stati utilizzati polifosfati.

(8) Dato che la maggior parte dei fosfati viene rimossa con l’immersione in acqua, l’esposizione del consumatore ai fosfati è minima e per questo motivo non può avere un effetto sulla salute umana. È quindi opportuno consentire l’utilizzo di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) per la conservazione del pesce salato.

(9) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare se l’aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana. Dato che l’autorizzazione all’impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) per la conservazione del pesce salato costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(10) Il baccalà o merluzzo portoghese viene prodotto essiccando ulteriormente il pesce salato. L’impiego di polifosfati potrebbe influenzare questo processo di essiccazione e potrebbe anche ostacolare lo sviluppo del tipico colore e sapore del baccalà. I produttori del baccalà tradizionale non accetterebbero perciò il pesce salato trattato con fosfati. Occorre quindi prevedere un periodo transitorio per consentire ai produttori del baccalà tradizionale di adattarsi alla possibilità di un’immissione sul mercato di pesce trattato con fosfati. Durante tale periodo i produttori del baccalà tradizionale possono concludere accordi con i rifornitori e familiarizzarsi con i metodi analitici che possono essere utilizzati per controllare la presenza di fosfati aggiunti nel pesce.

(11) Per valutare ulteriormente l’impatto sulla disponibilità di pesce salato per la produzione del baccalà, la Commissione provvederà a monitorare per tre anni l’impiego di polifosfati nei principali paesi produttori di merluzzo salato.

(12) In considerazione di quanto precede, occorre modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

Nell’Allegato II, parte E, del Regolamento (CE) 1333/2008 sono inserite le seguenti voci nella categoria alimentare 09.2 “Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei” dopo la voce E 392.

Microsoft Word - Documento2

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità

 

 

Le NEWS sull’Igiene, Sicurezza e Qualità rappresentano una forma di informazione/formazione di natura tecnico-­scientifica, legislativo-­giuridica, burocratica e di etica professionale utile ai Biologi che operano, o intendono operare, nel settore della Sicurezza Alimentare, della Sicurezza sul Lavoro e dei sistemi di Qualità.

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