Nuove disposizioni per l’impiego di additivi in alcune bevande alcoliche

REGOLAMENTO (UE) N. 509/2013 della COMMISSIONE del 3 giugno 2013

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche.

 

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego.

(2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3) Il 10 febbraio 2011 il Consiglio nazionale polacco della viticoltura e dei produttori di idromiele (Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa) ha introdotto una domanda di modifica dell’elenco dell’Unione degli additivi alimentari, affinché sia autorizzato l’impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche, descritte nella legge adottata dal governo polacco il 12 maggio 2011 sulla produzione e sull’imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli, sul commercio di tali prodotti e sull’organizzazione del mercato (di seguito «la legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli»).

(4) Le bevande alcoliche oggetto della legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in quanto non rientrano in nessuna delle categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell’allegato XI ter di detto regolamento. Di conseguenza, i prodotti aromatizzati disciplinati dalla legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli sono esclusi anche dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

(5) L’impiego di additivi nei prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 è autorizzato dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, nonché dalle relative misure di applicazione. Tali atti non si applicano alle bevande al-­‐ coliche contemplate dalla legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli.

(6) Tuttavia, l’articolo 113 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola «vino» per prodotti diversi da quelli indicati nell’allegato XI ter di detto regolamento, se è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva, oppure se è parte di una denominazione composta. Conformemente all’articolo 113 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le autorità polacche hanno consentito l’uso del termine «vi-­‐ no» per le bevande alcoliche indicate nella legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli. Pertanto, occorre inserire gli additivi utilizzati in tali prodotti nell’elenco dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, ferme restando le disposizioni applicabili negli altri Stati membri per quanto riguarda la denominazione di tali prodotti.

(7) Le bevande alcoliche contemplate dalla legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli appartengono alle categorie di alimenti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, secondo la seguente ripartizione:

— Wino owocowe. Markowe (vini di frutta di marca), wino owocowe wzmocnione (vini di frutta fortificati), wino owocowe aromatyzowane (vini di frutta aromatizzati), wino z soku winogronowego (vini a base di succhi di uve) e aromatyzowane wino z soku winogronowego (vini aromatizzati a base di succhi di uve) dovranno essere inseriti nella categoria 14.2.4: «Vino di frutta e made wine» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008,

— nalewka na winie owocowym (liquori di vino di frutta), aromatyzowana nalewka na winie owocowym (liquori di vino di frutta aromatizzati), nalewka na winie z soku winogronowego (liquori di vino a base di succhi di uve), aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego (liquori di vino a base di succhi di uve aromatizzati), napój winny owocowy lub miodowy (bevande a base di vino di frutta o idromele), aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy (bevande aromatizzate a base di vino di frutta o idromele), wino owocowe niskoalkoholowe (vini di frutta di grado alcolico ridotto) e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe (vini di frutta aromatizzati a basso tasso alcolico) dovranno essere inseriti nella categoria 14.2.8: «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(8) L’autorizzazione all’impiego di additivi nei prodotti contemplati dalla legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli non comporta un’ulteriore esposizione dei consumatori a tali sostanze e non solleva quindi preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza.

(9) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l’autorizzazione all’impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche indicate nella legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità.

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2013

ALLEGATO (Omissis)

 

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità

 

Le NEWS sull’Igiene, Sicurezza e Qualità rappresentano una forma di informazione/formazione di natura tecnico-­‐scientifica, legislativo-­‐giuridica, burocratica e di etica professionale utile ai Biologi che operano, o intendono operare, nel settore della Sicurezza Alimentare, della Sicurezza sul Lavoro e dei sistemi di Qualità.

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