Sentenza sul ricorso n. 1663/2007 R.G.

Il TAR del LAZIO, Sez. III^-quater ha pronunciato la sentenza sul ricorso n. 1663/2007 R.G. proposto da ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI per l’annullamento del decreto del Ministero della Salute del 12/9/2006, emanato di concerto con il Ministro dell’Economica e delle Finanze, con il quale si è proceduto alla ricognizione e al primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie.

 

IL TAR DEL LAZIO, 3a  SEZIONE – QUATER ANNULLA IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12.9.2006

 

Il TAR del Lazio, nell’annullare il decreto del 12.9.2006, rimette alla Corte Costituzionale l’esame delle norme di legge che pretendono di utilizzare il decreto del Ministero della Sanità del 22.7.1996.
“Insomma come è finita?”. “E’ stata pubblicata la Sentenza?”. “Che dobbiamo fare con queste tariffe?” “Che ha fatto il TAR del Lazio?”.
Queste ed altre domande sono piovute di continuo sulla sede dell”Ordine e per tutto il mese di dicembre.
Si intuiva che il TAR del Lazio aveva accolto il ricorso dell’Ordine (e della Federbiologi) avverso il decreto del Ministero della Salute del 12.9.2006, tutte le voci che giravano erano in questo senso, ma l’Ordine ha ritenuto di non cantare vittoria prima che la Sentenza fosse stata pubblicata e quindi il suo contenuto fosse certo.
E’ stato nei confronti del colleghi un segno di grande responsabilità, e di rispetto per l’operato dei Giudici. Giacchè un ricorso può dirsi sicuramente accolto solo dopo che è stata resa nota la Sentenza, il cui testo consente di capire non solo se vi è stata una vittoria, ma, soprattutto, che cosa esattamente si è vinto.
Ebbene ora che la Sentenza della 3a sezione – quater del TAR del Lazio del 14.11.2007 è nelle nostre mani possiamo dire che il successo dell?Ordine e della Federbiologi è stato totale.
Il Giudice Amministrativo ha innanzitutto ritenuto illegittimo ed ha annullato il decreto del Ministero della Salute del 12.9.2006 con il quale si era tristemente proceduto all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese quelle di patologia clinica.
Ha ulteriormente annullato i provvedimenti della Regione Puglia, che avevano cominciato a dare attuazione al predetto decreto del Ministero della Salute del 12.9.2006.
Ma quali sono state le ragione che hanno indotto il TAR a procedere all’annullamento è presto detto.
Il Ministero della Salute – dobbiamo dire paradossalmente – aveva stabilito le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale utilizzando il decreto del Ministero della Sanità del 22.7.1996, il cosiddetto decreto Bindi.
E’ con orgoglio che l’Ordine Nazionale dei Biologi ricorda ai propri iscritti che ben 11 anni orsono fu merito unico dell’Ordine avere impugnato il decreto Bindi ed avere ottenuto il suo annullamento con la nota decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1839 del 2001.
Il decreto Bindi era stato censurato dall’Ordine in quanto era frutto di una istruttoria sommaria, parziale e distorta. Per la determinazione delle tariffe in breve il Ministero nel 1996 aveva preso in considerazione i dati emergenti dall’osservazione dei costi e delle entrate di laboratori definibili come macro strutture e con riferimento a 3 sole Regioni e non a tutto il territorio dello Stato.
Il supremo Giudice Amministrativo, con la citata decisione 1839 del 2001, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione dei motivi del ricorso, non aveva esitato ad annullare il decreto Bindi, ritenendolo errato e gravemente lesivo delle ragioni dei biologi.
Paradossalmente, dopo più di 10 anni, il Ministero della Salute ha tirato fuori dal cassetto lo stesso decreto – forse si era dimenticato dell’annullamento? – e lo ha posto a base del nuovo decreto del 12.9.2006, trasmettendo in questo modo al nuovo decreto gli stessi vizi, di cui era affetto il decreto Bindi del 1996.
Saggiamente il TAR del Lazio ha annullato questo ultimo decreto che riproduceva, aggravandoli, i difetti del suo lontano fratello del 1996.
In questa vicenda, contemporaneamente all?Ordine dei Biologi, hanno ricorso anche altri soggetti e ne siamo lieti, ma l’Ordine dei Biologi rivendica il merito di essere stato il primo artefice dell’annullamento del vecchio decreto Bindi che, lo si ripete, impugnò nel 1996.
Il TAR del Lazio, con la Sentenza che commentiamo, ha preso anche in considerazione l’art. 1, comma 796, lettera o) della legge 296/2006 e l?art. 33 della legge regionale della Puglia n. 10/2007.
Queste norme hanno prodotto l’effetto lesivo, collegato al decreto del Ministero della Salute del 2006, della decurtazione dei compensi per le prestazioni erogate per il mese di dicembre 2006 e per il 2007.
L’art. 1, comma 796, lettera o) della legge 296/2006 e l?art. 33 della legge regionale della Puglia n. 10/2007, in quanto disposizioni di livello legislativo, non possono essere annullate dal Giudice Amministrativo, che può esercitare il suo potere solo nei confronti dei provvedimenti amministrativi e non delle leggi, siano esse statali o regionali.
Il TAR del Lazio non ha comunque esitato a ritenere queste norme incostituzionali per contrasto con gli artt. 24, 113, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione ed ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, che riteniamo si pronuncerà in tempi brevi.
L’Ordine continuerà con impegno a seguire la vicenda nell’interesse superiore della Categoria.
Resta, comunque, il fatto al momento attuale  che l’Amministrazione non può operare nessuna decurtazione dei compensi delle tariffe in quanto l’atto che aveva innescato la vicenda, e cioè il decreto del Ministero della Salute del 12.9.2006, è stato definitivamente annullato.

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