Provvedimento 26 gennaio 2006

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincia autonome di Trento e Bolzano

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Gazzetta Ufficiale N. 56 del 8 Marzo 2006

Intesa, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, sul Piano di vigilanza, per l’anno 2005, sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. (Repertorio n. 2439).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.
Nell’odierna seduta del 26 gennaio 2006:
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che all’art.
13 prevede che annualmente, d’intesa con questa conferenza, sia
definito il piano di vigilanza sugli integratori alimentari,
considerate le problematiche emergenti nel settore e sentita la
commissione di cui all’art. 11 del medesimo decreto legislativo;
Vista la nota del 23 novembre 2005, con la quale il Ministero della
salute ha trasmesso la proposta di Piano di vigilanza che prevede,
per l’anno 2005, lo svolgimento dell’attivita’ di controllo, con
specifiche verifiche ispettive, presso erboristerie, palestre, centri
fitness e simili, con annessa vendita di integratori alimentari;
Vista la nota in data 20 gennaio 2006, con la quale le regioni
hanno comunicato il loro assenso tecnico e hanno chiesto
l’attivazione di un gruppo congiunto stato e regioni per discutere il
piano di vigilanza per l’anno 2006, in considerazione della
importante valenza della problematica per la salute;
Acquisito nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo e dei
presidenti delle regioni e province autonome sul piano di vigilanza,
nei termini di cui all’allegato sub A;
Sancisce intesa
tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome,
nei termini di cui all’allegato sub A, richiamato in premessa, parte
integrante del presente atto
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato A
Piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come
prodotti alimentari e presentati come tali (art. 13, decreto
legislativo n. 169/2004).
Art. 1.
Piano di vigilanza
1. Si conviene di adottare per l’anno 2005 il piano di vigilanza
sui prodotti ricadenti nel campo di applicazione del decreto
legislativo n. 169/2004.
Art. 2.
Finalita’ del piano di vigilanza sugli integratori alimentari
1. Il piano di vigilanza per l’anno 2005 prevede che l’attivita’
di controllo venga effettuata, con specifiche verifiche ispettive,
presso erboristerie, palestre, centri fitness e simili, con annessa
vendita di integratori alimentari.
2. Tali controlli hanno lo scopo di verificare, attraverso
l’esame dell’etichetta, che gli integratori alimentari con
ingredienti vegetali non contengano le piante o gli estratti vegetali
non ammessi dal Ministero della salute, evidenziati nell’allegato 1.
Art. 3.
Programmazione
1. Le regioni/province autonome si impegnano a fornire alle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti apposite
indicazioni per l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 2 del
piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come
prodotti alimentari e presentati come tali.
2. Le verifiche ispettive e i controlli di cui all’art. 2 devono
essere svolti da strutture appositamente designate dalle
regioni/province autonome.
3. La programmazione dei controlli e le designazioni di cui al
comma 2, vengono comunicate al Ministero della salute, direzione
generale della sanita’ veterinaria e degli alimenti e per conoscenza
all’Istituto superiore di sanita’.
4. Per gli adempimenti di cui all’art. 2, il numero minimo di
strutture da verificare e’ di 4 per milione di abitanti e comunque
non meno di 4 per regione/provincia autonoma.
5. Vanno raccolti i dati relativi al numero di etichette
visionate all’interno di ogni struttura nonche’ quello dei prodotti
contenenti le sostanze di origine vegetale non ammesse di cui
all’allegato I.
Art. 4.
Elaborazione e trasmissione dei dati
1. I dati riepilogativi dell’attivita’ di verifica vanno
registrati su apposita scheda conforme al modello di cui all’allegato
2.
2. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmettono
al centro nazionale per la qualita’ degli alimenti e i rischi
alimentari dell’Istituto superiore di sanita’ i dati riepilogativi
dell’attivita’ di verifica e controllo di cui all’art. 2, entro il
31 marzo 2006.
3. I risultati complessivi sono elaborati dall’Istituto superiore
di sanita’ e comunicati alla direzione generale della sanita’
veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute a indagine
completata, per l’adozione degli eventuali provvedimenti.

Allegato A
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
Allegato n. 7
Allegato n. 8
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