Decreto 23 dicembre 2000

Recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa i metodi per il prelievo di campioni e metodi d’analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari.

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IL MINISTRO DELLA SANITA’

Vista la direttiva 98/53/CE della Commissione del 16 luglio 1998 che fissa i metodi per il prelievo dei campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto l’art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l’art. 9;

Ritenuto di dover recepire nell’ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della sopra citata direttiva della Commissione CE;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all’art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 17 maggio 2000.

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i metodi di analisi e di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari riportati negli allegati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2000

Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 51

Allegato I
MODALITà DI PRELIEVO DEI CAMPIONI DESTINATI AL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI AFLATOSSINEIN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI.

1. Oggetto e campo d’applicazione.

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di aflatossine nei prodotti alimentari vengono prelevati con le modalità indicate qui di seguito. I campioni globali cosi’ ottenuti vengono considerati rappresentativi delle partite. La conformità delle partite, per quanto si riferisce al tenore massimo fissato nel regolamento (CE) 1525/98, viene determinata in funzione dei tenori riscontrati nelle aliquote analizzate.

2. Definizioni.

2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un umca volta, per il quale e’ stata accertata, dall’addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali l’origine, la varietà, il tipo di imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere o la marcatura.

2.2. Sottopartita: porzione di una grande partita designata per l’applicazione delle modalità di prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

2.5. Campione di laboratorio: campione ricavato dal campione globale, da suddividere in aliquote da destinare alle analisi.

2.6. Aliquota: porzione ottenuta dal campione di laboratorio macinato e corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.

3. Disposizioni generali.

3.1. Personale.

Il personale che effettua il prelievo deve operare secondo le modalità del presente allegato.

3.2. Prodotto da campionare.

Ciascuna partita da controllare e’ oggetto di campionamento separato. Conformemente alle disposizioni specifiche di cui al punto 5 del presente allegato, le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che devono essere oggetto di campionamento separato.

3.3. Precauzioni da prendere.

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni di laboratorio, e’ necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di aflatossine e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4. Campioni elementari.

I campioni elementari devono quanto piu’ possibile essere prelevati in vari siti distribuiti attraverso tutta la partita o sottopartita. Segnalare qualsiasi deroga a tale norma nel verbale di cui al punto 3.8.

3.5. Preparazione del campione globale e dei campioni di laboratorio.

Il campione globale viene ottenuto mescolando sufficientemente i campioni elementari.

Il mescolamento e’ necessario onde garantire che ciascun campione di laboratorio sia rappresentativo della partita o sottopartita da controllare.

Dopo tale operazione e se del caso, il campione globale deve essere suddiviso in campioni di laboratorio eguali, conformemente alle disposizioni specifiche di cui al punto 5.2.1, lettera d) del presente allegato.

3.6. Identificazione dei campioni globali o dei campioni di laboratorio.

Per ciascun prelievo di campione, redigere un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonche’ qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all’analista, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327.

3.7. Condizionamento ed invio dei campioni di laboratorio.

Sistemare ciascun campione di laboratorio in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione e danno che potrebbe essere causato dal trasporto. Prendere altresi’ tutte le precauzioni necessarie ad evitare modifiche nella composizione del campione di laboratorio durante il trasporto o la conservazione.

3.8. Preparazione delle aliquote.

Ciascun campione di laboratorio deve essere macinato, presso il laboratorio, e suddiviso in aliquote secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327. A tal fine l’autorità che ha predisposto il prelevamento dei campioni procede ad effettuare la suddetta operazione alla presenza del titolare o di un suo rappresentante della merce campionata redigendo apposito verbale.

4. Disposizioni esplicative.

4.1. Diversi tipi di partite.

I prodotti possono essere commercializzati sfusi, in contenitori, in imballaggi singoli (sacchetti, confezioni al dettaglio), ecc. La procedura di campionamento puà essere applicata alle varie forme nelle quali i prodotti vengono immessi in commercio.

4.1.1. Peso del campione elementare.

Il peso del campione elementare e’ di circa 300 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente al punto 5 del presente al-legato. Nel caso di partite in confezioni al dettaglio il peso del campione elementare dipende dalla dimensione della confezione stessa.

4.1.2. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui al punto 5 del presente allegato, come guida per il campionamento delle partite commercializzate in sacchetti o in confezioni singole puo’ essere usata la formula seguente:

peso della partita (in kg) x peso
del campione elementare (in kg)
Frequenza di campionamento =