Legge 24 giugno 2004, n.157

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 24 giugno 2004, n.157 – Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n.
157 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 147 del 25 giugno 2004), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche’ in materia di agricoltura e pesca».

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Gazzetta Ufficiale N. 186 del 10 Agosto 2004

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’
dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( … ))
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.
Denominazioni di vendita nazionali

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1-ter, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le denominazioni di
vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di
alta qualita», da riportare nella etichettatura del latte vaccino
destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte
prodotto conformemente all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge
3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, n. 54. (( La data di scadenza del «latte fresco
pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualita» e’
determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento
termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore.
L’uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte
vaccino destinato al consumo umano e’ riservato ai prodotti la cui
durabilita’ non eccede quella di sei giorni successivi alla data del
trattamento termico.
1-bis. E’ comunque vietata l’utilizzazione della denominazione
«fresco» sull’etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle
confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per
il latte prodotto in maniera non conforme all’articolo 4, commi 1 e
2, della legge 3 maggio 1989. n. 169. ))
2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti
autorizzati, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169
del 1989, in relazione all’evoluzione tecnologica e’ quella di
«latte» con l’aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.
3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare
nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del
pomodoro, e’ riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta
del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attivita’
produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori
caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua
composizione e le altre modalita’ di produzione, nonche’ individuati,
tra quelli gia’ previsti dalla legislazione vigente, i metodi
ufficiali di analisi e le modalita’ relative ai controlli, ((
eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal
personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica
di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.
3-bis. L’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n.
171, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Ai fini della classificazione merceologica si intende per
«vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima
dell’ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185
chilogrammi». ))
4. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti le modalita’ ed i requisiti per
l’indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di
provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.
5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del
consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di
produzione non puo’ essere usata quando il prodotto che essa designa,
dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione,
si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2
e 3.
6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le
disposizioni previste all’articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del
citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve
essere trasmessa al Ministero delle attivita’ produttive e al
Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono
autorizzare l’uso della denominazione o, con il medesimo
provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonche’
indicazioni di utilizzazione.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le
confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti
disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centoventi
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
(( 8-bis. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 18 giugno
1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, e’ sostituito dal seguente:
«2. Per l’effettuazione delle analisi di revisione, anche con
riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l’Ispettorato centrale
repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi». ))
Riferimenti normativi:
– Si riportano i commi 1-ter e 1-quater dell’art. 4 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante:
«Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE
concernenti l’etichettatura, la presentazione e la
pubblicita’ dei prodotti alimentari»:
«1-ter. E’ ugualmente consentito l’uso della
denominazione di vendita sotto la quale il prodotto e’
legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro
di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da
consentire al consumatore di conoscere l’effettiva natura
del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali
esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita
deve essere accompagnata da specifiche informazioni
descrittive sulla sua natura e utilizzazione.
1-quater. La denominazione di vendita dello Stato
membro di produzione non puo’ essere usata, quando il
prodotto che essa designa, dal punto di vista della
composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera
sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale
con tale denominazione.».
– Si riportano i commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge 3
maggio 1989, n. 169, recante: «Disciplina del trattamento e
della commercializzazione del lane alimentare vaccino»:
«Art. 4 (Latte fresco pastorizzato). – 1. Viene
definito «latte fresco pastorizzato» il latte che perviene
crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi
sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla
mungitura, presenti al consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non
denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine
totali;
c) prova della perossidasi positiva.
2. Il «latte fresco pastorizzato» puo’ essere definito
«latte fresco pastorizzato di alta qualita» qualora venga
ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalle
stalle ovvero da centri di raccolta cooperativi o
consortili, avente le caratteristiche igieniche e di
composizione stabilite, con particolare riferimento al
contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica
totale e di numero di cellule somatiche, con decreto del
Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro
dell’agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine
solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento
delle proteine totali.»
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, n. 54, e’ relativo al regolamento recante attuazione
delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione
e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di
latte.
Gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169,
abrogati dalla presente legge, recavano, rispettivamente,
«Caratteristiche del latte alimentare» e «Trattamenti
ammessi».
– Si riporta l’art. 2 della legge 4 aprile 1964, n.
171, (Modificazioni al R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458,
sulla disciplina della vendita delle carni fresche e
congelate), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. E’ fatto obbligo ai Comuni di dispone che le
carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreche’
dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la
vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298,
da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole
specie, la indicazione della categoria degli animali da cui
le carni provengono, e cioe’:
a) per i bovini: vitello, bovino adulto;
b) per i bufalini: bufalo, annutolo;
c) per gli equini: (categoria unica) equino;
d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;
e) per i suini: (categoria unica) suino;
f) per i caprini: capretto, caprino adulto.
Ai fini della classificazione merceologica si intende
per «vitello» un animale appartenente alla specie bovina,
macellato prima dell’ottavo mese di vita, la cui carcassa
non superi il peso di 185 chilogrammi.
– Si riporta l’art. 3 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109:
«Art. 3 (Elenco delle indicazioni dei prodotti
preconfezionati). – 1. Salvo quanto disposto dagli
articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati
destinati al consumatore devono riportare le seguenti
indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) la quantita’ netta o, nel caso di prodotti
preconfezionati in quantita’ unitarie costanti, la
quantita’ nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di
prodotti molto deperibili dal punto di vista
microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore
o di un venditore stabilito nella Comunita’ economica
europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di
confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le
bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in
volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto
di appartenenza del prodotto;
i) le modalita’ di conservazione e di utilizzazione
qualora sia necessaria l’adozione di particolari
accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l’uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in
cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa
l’origine o la provenienza del prodotto;
m-bis) la quantita’ di taluni ingredienti o categorie
di ingredienti come previsto dall’art. 8.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere
riportate in lingua italiana; e’ consentito riportarle
anche in piu’ lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano
corrispondenti termini italiani, e’ consentito riportare le
menzioni originarie.
3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le
indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel
momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4. Il presente decreto non pregiudica l’applicazione
delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che
impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
5. Per sede si intende la localita’ ove e’ ubicata
l’azienda o lo stabilimento.
5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita’
produttive e del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono definite le modalita’ ed i requisiti per
l’indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma
1, lettera m).»
– Si riporta il testo dell’art. 11 del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, legge 7 agosto 1986, n. 462,
recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e
repressione delle sofisticazioni alimentari», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11. 1. Per le analisi di sua competenza
l’Ispettorato centrale repressioni frodi si avvale anche
degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23
novembre 1967, n. 1318, nonche’ della collaborazione
tecnico scientifica di istituti univesitari e di altri
istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano
apposite convenzioni di durata triennale.
2. Per l’effettuazione delle analisi di revisione,
anche con riguardo ai prodotti di cui all’art. 1, comma 1,
2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
l’Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno
dei propri laboratori di analisi.
3. Con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti
della dotazione organica complessiva delle singole carriere
di cui alla allegata tabella B, e’ determinato, e
all’occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli
istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la
specificazione delle relative qualifiche funzionali.
4. Gli organici delle carriere del Ministero
dell’agricoltura e delle foreste e degli istituti di
ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati
secondo le allegate tabelle A e B.
5. L’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo e’ valutato in lire 17.500 milioni in ragione di
anno. La quota relativa all’anno 1986 e’ valutata in lire
9.240 milioni.

Art. 1-bis.
Indicazione obbligatoria nell’etichettatura
dell’origine dei prodotti alimentari

(( 1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere
scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari
posti in vendita, l’etichettatura dei prodotti medesimi deve
riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
l’indicazione del luogo di origine o provenienza.
2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non
trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona
di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di
concerto con il Ministro delle attivita’ produttive sono individuate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le modalita’ per la indicazione del
luogo di origine o di provenienza.
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni
obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 e’ punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di
piu’ violazioni, commesse anche in tempi diversi, e’ disposta la
sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti
alimentari interessati. ))
Riferimenti normativi:
– Per l’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, recante «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e
89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e
la pubblicita’ dei prodotti alimentari», vedi nei
riferimenti normativi all’art.. 1.

Art. 1-ter.
Etichettatura degli oli d’oliva
(( 1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai
consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione,
nell’etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini e’
obbligatorio riportare l’indicazione del luogo di coltivazione e di
molitura delle olive.
2. Le modalita’ per l’indicazione obbligatoria delle diciture di
cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all’articolo 3,
comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. ))
Riferimenti normativi:
– Per l’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione delle
direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei
prodotti alimentari», vedi nei riferimenti normativi
all’art. 1.

Art. 2.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario

1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province
autonome in materia di agricoltura, all’articolo 4, comma 3, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite
le seguenti: «d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,»;
b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite
le seguenti: «relativi alle modalita’ tecniche e applicative, e
secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita’ di
trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e
della concorrenza,»
(( 1-bis. All’articolo 80, comma 18 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dopo le parole: «dell’obiettivo 1,», sono inserite le
seguenti: «nonche’ al programma nazionale di iniziativa comunitaria
Leader+ «Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale»,».
1-ter. All’articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo le parole: «azioni di sistema 2000-2006», sono inserite le
seguenti: «nonche’ del programma nazionale di iniziativa comunitaria
Leader+ «Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale»» e
le parole: «del medesimo Programma» sono sostituite dalle seguenti:
«dei medesimi Programmi».
1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure
attivabili ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del regolamento (CE)
n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini
dell’applicazione delle misure previste dall’articolo 33, dodicesimo
trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire
dall’anno 2005. ))
2. Al fine di mantenere l’equilibrio produttivo nazionale e
coerentemente con la quota produttiva assegnata dall’Unione europea,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su
proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati
i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento
separatamente dall’azienda, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre
2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse,
quali previsti dall’articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al
settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.
(( 2-bis. All’articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, dopo le parole: «con efficacia limitata al periodo in
corso», sono inserite le seguenti: «esclusivamente tra aziende
ubicate in zone di produzione omogenee». ))
3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il
prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con
i versamenti e’ restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale
operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo
da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all’Unione europea
aumentato del 5 per cento, (( l’AGEA non procede alla richiesta di
prelievo )) imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora
eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorita’
previsti dai commi 3 e 4 del medesimo art. 9, ferme restando le
sanzioni di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.
(( 3-bis. All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, dopo la lettera b), e’ inserita la seguente:
«b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i
produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte
realizzata nel periodo di riferimento e’ stata trasformata in
prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le
province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo
successivo l’elenco delle aziende interessate, secondo le modalita’
che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano». ))
Riferimenti normativi:
– Si riporta art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n.
428, recante: «disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’
europee (legge comunitaria per il 1990)», come modificato
dalla presente legge:

4. Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi
di attuazione.

1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma
dell’articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183
soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi
dell’articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si applicano il secondo e terzo periodo dell’articolo
4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
2. Il Ministro del commercio con l’estero, di concerto
con il Ministro delle finanze, e’ autorizzato ad apportare
agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle
importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi
direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni
comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui
aderiscono i Paesi della Comunita’ economica europea,
riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.
3. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste,
nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio
decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi
alle modalita’ tecniche e applicative, e secondo criteri
obiettivi in modo da garantire la parita’ di trattamento
tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e
della concorrenza, direttamente conseguenti alle
disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati
dalla Comunita’ economica europea in materia di politica
comune agricola e forestale, al fine di assicurarne
l’applicazione nel territorio nazionale.»
– Si riportano i commi 18 e 19 dell’art. 80 della legge
27 dicembre 2002 n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)» come modificati dalla presente
legge:
«18. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle
risorse comunitarie relative al Programma operativo
assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a
supporto dei programmi operativi delle regioni
dell’obiettivo 1, nonche’ al programma nazionale di
iniziativa comunitaria Leader+ «Creazione di una Rete
nazionale per lo sviluppo rurale», il fondo di rotazione di
cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e’
autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse
disponibili, su richiesta del Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione – Servizio per le politiche dei Fondi
strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari
e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le
annualita’ successive il fondo procede alle relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del
Programma.
19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo
ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte
comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese
sostenute nell’ambito del Programma operativo assistenza
tecnica e azioni di sistema 2000-2006 nonche’ del programma
nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ «Creazione di
una Rete nazionale per lo sviluppo rurale» e, per la parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in
favore dei medesimi Programmi nell’ambito delle procedure
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»
– Si riporta il comma 2 dell’art. 10 del Regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93,
(CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001,
(CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE)
n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001:
«2. Gli importi risultanti dall’applicazione delle
riduzioni di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli
importi totali di cui all’allegato Il, sono messi a
disposizione come sostegno supplementare comunitario alle
misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla
sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n.
1257/1999.»
– Si riporta il dodicesimo trattino dell’art. 33 del
Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e
che modifica ed abroga taluni regolamenti:
«Articolo 33
Omissis
Viene accordato un sostegno a misure, legate alle
attivita’ agricole e alla loro riconversione nonche’ ad
attivita’ rurali, che non rientrano nell’ambito di
applicazione di altre misure di cui al presente titolo.
Tali misure riguardano:
– la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato
da disastri naturali e l’introduzione di adeguati strumenti
di prevenzione».
– Si riporta il comma 4 dell’art. 5 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38».
«4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al
presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all’assicurazione agevolata. Nel calcolo della
percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da
eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso
dell’annata agraria, che non siano stati oggetto di
precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il
calcolo dell’incidenza di danno non e’ comprensiva dei
contributi o delle altre integrazioni concessi dall’Unione
europea».
– Si riporta l’art. 18, comma 1, lettera e), del
regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del
29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
«Art. 18 (Misure specifiche di trasferimento). – 1. Per
portare a termine la ristrutturazione della produzione
lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri
possono, secondo modalita’ che essi definiscono tenendo
conto degli interessi legittimi delle parti:
omissis;
e) determinare, in base a criteri obiettivi, le
regioni e le zone di raccolta all’interno delle quali sono
autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della
produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di
quantitativi di riferimento senza corrispondente
trasferimento di terre;».
– Si riportano i commi 13 e 15 (come modificato dalla
presente legge) dell’art. 10 del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, recante: «Riforma della normativa in tema di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari e convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 30 maggio
2003, n. 119»:
«Art. 10 (Adempimenti dei trasportatori. Vendite
dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella
conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione
della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi
due periodi di applicazione. Periodi pregressi.
Responsabilita’ finanziaria delle regioni e delle province
autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni
attuative e abrogazioni).
1-12 (omissis).
13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra
aziende ubicate in regioni o province autonome diverse e’
consentito entro il limite massimo del 70 per cento del
quantitativo di riferimento dell’azienda cedente riferito
al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende
ubicate nel territorio delle regioni insulari il
trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione
e’ consentito entro il limite massimo del 50 per cento del
quantitativo di riferimento dell’azienda cedente riferito
al periodo di commercializzazione 2003-2004.
14. (omissis).
15. In conformita’ all’art. 6, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3950/1992, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1256/1999, e’ consentita la stipula di
contratti di affitto della parte di quota non utilizzata,
separatamente dall’azienda, con efficacia limitata al
periodo in corso esclusivamente tra aziende ubicate in zone
di produzione omogenee, dandone comunicazione alle regioni
e alle province autonome per le relative verifiche purche’
il contratto intervenga tra produttori in attivita’ che
hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.».
– Si riporta l’art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, (Riforma della normativa in tema di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari) convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, legge 30 maggio 2003, n. 119, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9 (Restituzione del prelievo pagato in eccesso).
– 1. Al termine di ciascun periodo, l’AGEA:
a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il
prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a
seguito degli adempimenti di cui all’art. 5;
b) esegue il calcolo del prelievo nazionale
complessivamente dovuto all’Unione europea per esubero
produttivo nelle consegne;
c) calcola l’ammontare del prelievo versato in
eccesso.
2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del
prelievo nazionale viene detratto dall’importo di cui alla
lettera c) del comma 1 ed e’ accantonato per eventuali
restituzioni successive a quelle di cui al presente
articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso
amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per
essere destinato alle misure di cui all’art. 8, lettera a),
del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, la percentuale di cui al presente comma potra’
essere rideterminata ogni due periodi.
3. L’importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato
dell’importo accantonato ai sensi del comma 2, viene
ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno
versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e
nell’ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo
loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque
non piu’ dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
di montagna, di cui all’art. 18 del regolamento n.
1257/1999/CE;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui all’art. 19 del regolamento n.
1257/1999/CE;
c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un
provvedimento emesso dall’autorita’ sanitaria competente,
il blocco della movimentazione degli animali, in aree
interessate da malattie infettive diffuse, per almeno
novanta giorni nel corso di un periodo di
commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati
costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un
massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento
assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano
all’AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l’elenco
delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il
blocco della movimentazione, nonche’ i relativi termini di
decorrenza.
4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le
disponibilita’ dell’importo di cui al comma 3, il residuo
viene ripartito tra i produttori titolari di quota che
hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che
abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio
quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti
criteri e nell’ordine:
a) tra i produttori gia’ titolari di quota «B» che
sia stata ridotta ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge
23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della
riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali
integrative effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 21, del
decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai
sensi dell’art. 3;
b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre
il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale
di fine periodo;
b-bis) con decorrenza a partire dal periodo
2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui
intera produzione di latte realizzata nel periodo di
riferimento e’ stata trasformata in prodotti a
denominazione di origine protetta di cui al regolamento
(CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le
regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il
30 aprile del periodo successivo l’elenco delle aziende
interessate, secondo le modalita’ che saranno definite con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano».
c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui
alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non
ancora restituita.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno l’AGEA comunica agli
acquirenti, alle regioni e alle province autonome l’importo
del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli
importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4,
ovvero eventuali importi di prelievo dovuti e non versati;
entro lo stesso termine l’AGEA provvede alla restituzione
agli acquirenti degli importi stessi.
6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti
pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e
provvedono alla riscossione ed al versamento degli
eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle
regioni e alle province autonome.
7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali
concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il
trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui
ai comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi
delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo,
che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai
procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il
cui ricorso e’ stato accolto il prelievo versato e’
restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi
contabili con l’Unione europea sono iscritti nella gestione
finanziaria dell’AGEA – spese connesse ad interventi
comunitari – e sono ripianati attraverso l’importo
accantonato ai sensi del comma 2.
7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini
di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta
l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art.
5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e’ disposta la
revoca del riconoscimento.».
– Si riporta il comma 5 dell’art. 5 del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, legge 30 maggio 2003, n. 119:
«5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di
cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al
prelievo supplementare eventualmente dovuto, fermo restando
l’obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel
caso di ripetute violazioni da parte dell’acquirente le
regioni e province autonome dispongono la revoca del
riconoscimento.».
– Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, e’ relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei
prodotti agricoli ed alimentari.

Art. 3.
Misure speciali a favore delle regioni in regime
di fuoruscita transitoria dall’obiettivo 1

1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure
previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del
17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione
sociale ed economica stabiliti dall’Unione europea, anche in coerenza
con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo 2004 del
comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno, in
ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli
interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le
connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti
il prepensionamento, ai sensi dell’articolo 12 del citato regolamento
(CE) n. 2792/1999, e’ autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla
liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero
delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto
definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unita’ iscritte negli
uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita
transitoria dall’obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce,
d’intesa con la regione Molise, le modalita’ di attuazione del
comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
(( 3-bis. Per le unita’ da pesca per le quali e’ stato concesso
contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero
delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all’atto
del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista
dalla vigente normativa.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 226, e’ inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno 2004, per gli oneri derivanti
dall’articolo 2 e’ autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui
e per gli oneri derivanti dall’articolo 3 e’ autorizzata la spesa
massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno,
l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e’ rideterminata quanto a
euro 100.000 annui per l’attuazione dell’articolo 2 e quanto ad euro
2.326.000 annui per l’attuazione dell’articolo 3». ))
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
– Si riporta l’art. 12 del regolamento (CE) n.
2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che
definisce modalita’ e condizioni delle azioni strutturali
nel settore della pesca:
«Art. 12 (Misure di carattere socioeconomico). – 1. Ai
fini del presente articolo, per «pescatore» s’intende
qualsiasi persona che eserciti la propria attivita’
professionale principale a bordo di una nave da pesca
marittima in attivita’.
2. Gli stati membri possono adottare, a favore dei
pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse alle
misure di ristrutturazione del settore comunitario della
pesca ai sensi dell’art. 11 del regolamento (CEE) n.
3760/1992.
3. Il contributo finanziario dello SFOP puo’
intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:
a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al
prepensionamento dei pescatori, purche’ siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
i) al momento del prepensionamento, l’eta’ dei
beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre
dieci anni all’eta’ pensionabile a norma della legislazione
vigente nello Stato membro oppure i beneficiari devono
avere almeno 55 anni di eta’;
ii) beneficiari possono dimostrare di esercitare da
almeno 10 anni la professione di pescatore.
I contributi al regime normale di pensionamento dei
pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono
tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello
SFOP.
In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di
programmazione, il numero dei beneficiari non puo’ essere
superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo
di navi da pesca a motivo dell’arresto definitivo delle
attivita’ di pesca a norma dell’art. 7;
b) concessione di pagamenti compensativi individuali
ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno dodici
mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo
ammissibile limitato a 10000 EUR per singolo beneficiario e
a condizione che la nave da pesca sulla quale erano
imbarcati i beneficiari sia oggetto di una misura di
arresto definitivo delle attivita’ di pesca a norma
dell’art. 7;
c) concessione di pagamenti compensativi individuali
non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare
da almeno cinque anni la professione di pescatore, in
previsione della loro riconversione o della
diversificazione delle loro attivita’ fuori dal settore
della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale
individuale o collettivo, sulla base di un costo
ammissibile limitato a 50000 EUR per singolo beneficiario;
l’autorita’ di gestione stabilisce l’ammontare individuale
in funzione della portata del progetto di riconversione e
di diversificazione e dell’impegno finanziario assunto dal
beneficiario;
d) concessione di premi individuali ai pescatori di
eta’ inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da
almeno cinque anni la professione di pescatore o possono
dimostrare una formazione professionale equivalente e che
acquisiscono per la prima volta la proprieta’ e parte della
proprieta’ di una nave da pesca, purche’ siano soddisfatti
le seguenti condizioni:
i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori
tutto compresa tra 7 m e 24 m; al momento dell’acquisizione
della proprieta’ essa deve avere un’eta’ compresa tra 10 e
20 anni, essere operativa ed essere iscritta nello
schedario comunitario delle navi da pesca;
ii) il trasferimento della proprieta’ non deve aver
luogo nell’ambito dello stesso nucleo familiare fino al
secondo grado di parentela.
L’autorita’ di gestione determina l’importo di ciascun
premio individuale, in particolare sulla base delle
dimensioni e dell’eta’ della nave e delle condizioni
finanziarie dell’acquisto (costo dell’acquisizione della
proprieta’, livello e condizioni del prestito bancario,
garanzia di terzi, se del caso, e/o altre agevolazioni di
ingegneria finanziaria).
L’autorita’ di gestione stabilisce inoltre le altre
condizioni e criteri secondo cui ha luogo l’acquisto.
L’importo del premio non puo’ comunque superare il 10%
del costo dell’acquisizione della proprieta’, ne’ la somma
di 50000 EUR.
4. L’autorita’ di gestione adotta, in particolare
mediante appropriati meccanismi di controllo, le
disposizioni necessarie:
a) affinche’ i beneficiari della misura di cui al
paragrafo 3, lettera a), abbandonino definitivamente la
professione di pescatore;
b) affinche’ uno stesso pescatore non possa
beneficiare di piu’ di una delle misure di cui al
paragrafo 3;
c) affinche’ la compensazione di cui al paragrafo 3,
lettera b), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in
cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore
prima che sia trascorso un anno dal versamento della
compensazione a suo favore;
d) affinche’ la compensazione di cui al paragrafo 3,
lettera c), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in
cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore
prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della
compensazione a suo favore;
e) per accertare che i beneficiari della misura di
cui al paragrafo 3, lettera c), esercitino effettivamente
una nuova attivita’;
f) affinche’ il premio di cui al paragrafo 3,
lettera d), sia rimborsato pro rata temporis in caso di
trasferimento della proprieta’ acquisita dal beneficiano o
qualora la nave sia soggetta ad arresto definitivo a norma
dell’art. 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a
partire dal versamento del premio.
5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i
criteri e le altre norme stabilite dall’autorita’ di
gestione ai fini dell’attuazione del presente articolo sono
indicati nei complementi di programmazione di cui all’art.
18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
6. Gli stati membri possono varare misure di
accompagnamento a carattere sociale per i pescatori,
finanziate a livello nazionale, per promuovere
l’interruzione temporanea delle attivita’ di pesca nel
quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche.».
– Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 reca disposizioni generali sui fondi
strutturali;
– Si riporta l’art. 10 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento e
modernizzazione del settore della pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57», come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Disposizioni finanziarie). – 1. All’onere
derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e
601 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, di cui 6,896
miliardi relativi all’art. 2 e 705 milioni relativi
all’art. 3, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, comma 1,
della legge n. 267 del 1991, come da ultimo rifinanziata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
1-bis. A decorrere dall’anno 2004, per gli oneri
derivanti dall’art. 2 e’ autorizzata la spesa massima di
euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall’art. 3 e’
autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A
decorrere dal medesimo anno, l’autorizzazione di spesa di
cui al comma 1 e’ rideterminata quanto a euro 100.000 annui
per l’attuazione dell’art. 2 e quanto ad euro 2.326.000
annui per l’attuazione dell’art. 3.
– Si riportano gli articoli 2 e 3 del citato decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226:
«Art. 2 (Imprenditore ittico). – 1. E’ imprenditore
ittico chi esercita, in forma singola o associata o
societaria, l’attivita’ di pesca professionale diretta alla
cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti
marini, salmastri o dolci e le attivita’ connesse di cui
all’art. 3.
2. Si considerano, altresi’, imprenditori di cui al
comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro
consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei
soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e
servizi diretti allo svolgimento delle attivita’ di cui al
medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi’, imprenditori ittici gli
esercenti attivita’ commerciali di prodotti ittici
derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle
attivita’ di cui al comma 1.
4. Ai fini dell’effettivo esercizio delle attivita’ di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente
normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu’ favorevoli disposizioni di
legge, l’imprenditore ittico e’ equiparato all’imprenditore
agricolo.
6. L’autocertificazione di cui all’art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a
tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi
previsto.
7. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali
e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
e regionali, l’imprenditore ittico e’ tenuto ad applicare i
pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le
leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate
all’esercizio delle attivita’ di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell’iniziativa cui
pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri
per il contenimento dell’impatto ambientale ai sensi
dell’art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.».
«Art. 3 (Attivita’ connesse a quelle di pesca). – 1. Si
considerano connesse alle attivita’ di pesca, purche’ non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate
dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti
provenienti in prevalenza dalla propria attivita’ di pesca,
ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’impresa ittica, le seguenti attivita’:
a) imbarco di persone non facenti parte
dell’equipaggio su navi da pesca a scopo
turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;
b) attivita’ di ospitalita’, ricreative, didattiche,
culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione
degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della
pesca e dell’acquacoltura, e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di
acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o
associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o
di struttura nella disponibilita’ dell’imprenditore stesso,
denominata: «ittiturismo»;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e
dell’acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la
distribuzione e la commercializzazione, nonche’ le azioni
di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate
all’ittiturismo si applicano le disposizioni di cui
all’art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’ all’art. 24,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente
all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilita’ ed
il superamento delle barriere architettoniche.
3. L’imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a),
e’ autorizzato dall’autorita’ marittima dell’ufficio di
iscrizione della nave da pesca secondo le modalita’ fissate
dalle disposizioni vigenti.».

Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non
è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
DECRETO 23 luglio 2003