Legge 10 maggio 1976, n. 319

Norme per la tutela delle acque dall’ inquinamento

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G.U. 29.5.1976, n. 141

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I – FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLO STATO

Art. 1.

La presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l’utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
c) l’organizzazione dei pubblici servizi acquedotto, fognature e depurazione;
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.
Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Allo Stato competono:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attività pubbliche e private connesse con l’applicazione della presente legge;
b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l’aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;
c) la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all’articolo 1, punto d), sulla base dei piani regionali, nonché il controllo della compatibilità dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal Ministro per i lavori pubblici;
d) la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di standards di consumi, per favorire il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l’altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
e) la determinazione di norme tecniche generali:
1) per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio di impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo anche adibito ad usi agricoli, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;
3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;
4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc.
Sono fatte salve le eventuali più restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge

Art. 3.

Le funzioni di cui all’articolo 2 vengono esercitate da un Comitato di Ministri, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanità. Il Comitato è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.
Dopo otto anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto può provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni.
Lo stesso Comitato dei Ministri può in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità degli scarichi di cui alle tabelle A e C della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunità economica europea, qualora questi ultimi valori risultino più restrittivi.
Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanità e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato dei Ministri è il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato dei Ministri si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dello Istituto superiore di sanità per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell’acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell’istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge.

TITOLO II – COMPITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONSORZI

Art. 4.

Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze:
a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti;
c) il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;
d) l’esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il servizio idrografico italiano, con gli uffici del genio civile ed avvalendosi degli uffici delle province per quanto attiene agli aspetti qualitativi;
e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell’articolo 2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.
Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno in ogni caso essere previsti e regolamentati soltanto quando le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola.
Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno essere consentiti quando possano essere danneggiate le falde acquifere.
I compiti che dalla presente legge sono attribuiti alla regione, si intendono conferiti per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

Le province provvedono ad effettuare:
a) il catasto di tutti gli scarichi pubblici e privati nei corpi d’acqua superficiali;
b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilità, ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla voce e), punto 3), dell’articolo 2;
c) il controllo dell’applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, di cui allo articolo 2, punto d);
d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo;
e) l’installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell’ambito dell’attività regionale di censimento delle risorse idriche.

Art. 6.

I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali.
Le comunità montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali.
I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, di cui allo articolo 2, punto d), della presente legge, nonché del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.

TITOLO III – CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI E PIANO DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

Art. 7.

Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:
a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;
b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.
I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle norme di cui all’articolo 2, lettera b), e inviati al Comitato dei Ministri di cui all’articolo 3, per la redazione del piano nazionale di risanamento.
I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni due anni.
Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico, dovranno provvedere all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura delle portate delle acque prelevate o farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi o dei comuni con periodicità non superiore all’anno.

Art. 8.

Entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, d’intesa con i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato dei Ministri, di cui al precedente articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:
a) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche preposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
b) programmazione delle opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi;
c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi.
Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV – REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 9.

In tutto il territorio nazionale viene stabilita un’unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.
Essi si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo.
La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all’articolo 1, lettera a), della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.
I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
L’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all’interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C, allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L’autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo.

Art. 10.

Per gli insediamenti esistenti, produttivi o civili, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o che siano trasferiti in altro luogo successivamente all’entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile.
Gli insediamenti che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità e abitabilità all’entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

L’immissione diretta nelle acque del mare di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualsiasi specie resta subordinata alla autorizzazione del capo del compartimento marittimo.
Il provvedimento di autorizzazione, fermi restando i poteri dell’autorità marittima per la tutela e la disponibilità del demanio marittimo e della sicurezza della navigazione, è subordinato all’osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.
Quando lo scarico avviene nel mare libero, in attesa dell’esecutività della convenzione di Londra del 29 dicembre 1972, e di una organica disciplina internazionale per la salvaguardia del Mediterraneo, l’autorizzazione allo scarico è concessa dal Comitato dei Ministri di cui all’articolo 3 della presente legge sentiti il Ministro per gli affari esteri e le regioni interessate. La domanda di autorizzazione è presentata tramite il Ministro per la marina mercantile, che svolge la relativa istruttoria. L’autorizzazione stabilisce tempi, prescrizioni e vincoli cui deve essere sottoposto lo scarico.

Art. 12.

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d’acqua superficiali, debbono essere conformi sin dall’attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella A;
2) nel caso di recapito in pubbliche fognature deb-bono, prima dell’entrata in funzione dell’impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella C, e successivamente all’avvio del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;
3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali, si-no all’emanazione della normativa specifica da parte delle autorità statali e regionali ai sensi del punto 2), voce e), dell’articolo 2 e della voce e) dell’articolo 4, cui si dovranno adeguare.

Art. 13.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:
1) se hanno recapito in corpi d’acqua superficiali, dovranno essere adeguati:
a) entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella C;
b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;
2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:
a) entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità della allegata tabella C;
b) dalla data di attivazione dell’impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;
3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere a) e b), del presente articolo.
L’ammissione definitiva è subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorità statali e regionali competenti ai sensi dell’articolo 2, voce e), punto 2) e dell’articolo 4, voce e).
Le stesse norme di cui al precedente punto 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui al successivo articolo 15, purché ciò avvenga entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall’autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.
La disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sarà definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all’articolo 4 della presente legge.
I comuni o i consorzi intercomunali di cui all’articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alle regioni.

Art. 15.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione alla autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.
I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:
a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge;
b) se già in possesso dell’autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi.
La domanda di autorizzazione o di rinnovo, deve essere presentata all’autorità competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonché dall’indicazione della quantità di acqua da prelevare nell’anno solare.
Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento.
Fino alla costituzione di consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio.
Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui alla presente legge.
Prima dell’autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale, deve essere previsto:
1) per gli scarichi in corpi d’acqua pubblici, l’allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella
A, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;
2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l’allineamento ai limiti della allegata tabella C;
3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi intercomunali o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l’allineamento progressivo ai limiti di accettabilità ed alle norme regolamentari di cui all’articolo 12, punto 2), e l’osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l’utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.
L’autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell’autorità competente di revocare l’autorizzazione ope legis o di rilasciare l’autorizzazione espressa con le eventuali: prescrizioni del caso.
In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e da piani regionali di risanamento, l’autorità competente deve revocare l’autorizzazione allo scarico.

TITOLO V – NORME FINANZIARIE

Art. 16.

Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto ai comuni o ai consorzi intercomunali il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.
La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed
a quello di depurazione.
La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricate, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all’area ed alla natura delle superfici scolanti.
La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità ed alla qualità delle acque scaricate.

Art. 17.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei Ministri di cui all’articolo 3 integrato dal Ministro per le finanze, predispone formule tipo per la determinazione del canone e l’applicazione della tariffa di cui all’articolo precedente e stabilisce le penalità per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l’omesso e ritardato pagamento, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Sulla base delle formule stesse le regioni provvedono, entro centottanta giorni dal termine di cui al comma precedente, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti erogatori dei servizi e riscuotitori del canone o diritto.
Compete alle regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, di cui all’articolo 16, per la concreta determinazione della tariffa da applicare.
Alla riscossione di quanto dovuto si provvede mediante ruoli nominativi.
Qualora il ritardo nel pagamento delle tariffe si protragga per oltre un anno, l’utente decade dall’autorizzazione di cui agli articoli precedenti. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 18.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella dl attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento- degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o a consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all’articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantità e qualità dell’acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dal Comitato dei Ministri di cui all’articolo 3, integrato dal Ministro per finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo.
La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti necessari allo espletamento dei servizi pubblici di cui all’articolo 6, primo comma, nonché le province, per le spese relative agli impianti di cui al punto e) dell’articolo 5, possono usufruire di contributi in conto interessi e in conto capitale da parte delle regioni.
Nella determinazione della misura percentuale delle erogazioni, le regioni tengono conto dei programmi di risanamento e delle esigenze della depurazione degli scarichi.
La formale concessione dei contributi ha luogo dopo che le descrizioni tecniche di massima delle opere siano state vistate dagli organi regionali, ed è subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti minori, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico.
La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell’ente concessionario, ed ha luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi dell’ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli organi regionali. Al pagamento del conguaglio si provvede dopo l’approvazione del collaudo o l’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento dei suddetti benefici.

Art. 20.

Le imprese con impianti già in servizio alla data del 1° gennaio 1975, le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del 1° gennaio 1975, possono usufruire da parte delle regioni di contributi in conto interessi e/o in conto capitale da fissarsi con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa della Comunità economica europea.

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 21.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell’articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.
Alla stessa pena soggiace chi – effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma – non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovò di cui all’articolo 15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta, o dopo che l’autorizzazione è stata revocata.
Nei casi previsti dai due commi precedenti, si applica sempre la pena dell’arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione.
Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva
specifica, l’emissione del mandato di cattura.

Art. 22.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda fino a lire 10 milioni.

Art. 23.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l’autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l’ammenda fino a lire 5 milioni.
Se l’autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell’articolo 21.

Art. 24.

Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all’esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra le opportune indicazioni all’autorità amministrativa.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C allegata alla presente legge. Per gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell’articolo 11, terzo comma, della presente legge.
Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale quanto disposto all’articolo 26, ultimo comma, della presente legge.
Quando si verifichi l’osservanza delle norme e prescrizioni di cui all’articolo 15, secondo comma, lettere a) e b), ed al presente articolo non sono punibili i fatti connessi con l’inquinamento delle acque di cui all’articolo 1, lettera a), previsti come reato da precedenti disposizioni di legge.

Art. 26.

Gli scarichi di cui all’articolo 1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento.
Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l’incolumità personale pubblica.
Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell’acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO – GULLOTTI – GIOIA – DAL FALCO – STAMMATI – BONIFACIO – DONAT CATTIN