Decreto 18 settembre 2002

Modalità di informazione sullo stato di qualita’ delle acque, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 52.

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Gazzetta Ufficiale N. 245 del 18 Ottobre 2002

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con Il Ministro della salute

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 3, comma 7;
Vista la direttiva 91/692/CEE sulla standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente;
Vista la decisione della Commissione europea 95/337/CEE del 25 luglio 1995 che modifica la decisione 92/446/CEE concernente questionari relativi alle direttive del settore "acque":
Considerata la necessita’ di redigere rapporti sull’attuazione delle direttive comunitarie in materia di acque sulla base di questionari predisposti dalla Commissione europea;
Considerato altresi’ che i questionari devono comprendere tutte le informazioni dovute alla Commissione europea, al fine di consentire alla Commissione stessa la verifica della piena e corretta attuazione delle direttive in materia di acque;
Ritenuto che le informazioni devono garantire la completezza, la coerenza, l’omogeneita’ e la comparabilita’ dei dati in essa presenti;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano resa nella riunione dell’11 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.
1. Al fine di assolvere agli obblighi comunitari e assicurare la piu’ ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualita’ delle acque di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sue modifiche e integrazioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono, su supporto informatico, all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) i dati conoscitivi, le informazioni e le relazioni secondo le modalita’ e gli standard informativi di cui all’allegato al presente decreto entro e non oltre le scadenze temporali previste per i singoli settori.

2. L’ANPA elabora a livello nazionale, nell’ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e predispone, sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, relazioni di sintesi per ciascun settore.

3. L’ANPA trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, su richiesta, agli altri Ministeri, i dati elaborati, le relazioni di sintesi e le cartografie per i singoli settori, tenuto conto dei programmi informatici predisposti dalla Commissione europea e delle scadenze temporali di cui all’allegato. L’ANPA fornisce altresi’ le informazioni agli organismi europei internazionali mediante i questionari predisposti dagli stessi.

4. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono, su supporto informatico, al Ministero della salute i dati di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 7, secondo le modalita’ e gli standard informativi di cui all’allegato al presente decreto, entro e non oltre le scadenze temporali ivi previste.

Art. 2.

1. Il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio invia alla Commissione europea la documentazione relativa a ciascun settore sulla base degli elaborati di cui all’art. 1, comma 2, secondo le scadenze temporali derivanti dagli obblighi comunitari.

2. Entro 30 giorni successivi alle scadenze temporali di cui all’art. 1, l’ANPA trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno adempiuto agli obblighi previsti nel presente decreto.

3. In caso di accertata inattivita’ da parte delle regioni e delle province autonome dei compiti di cui all’art. 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio o del Ministro della salute, esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Roma, 18 settembre 2002

Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia
Per il restante testo fare riferimento
al supporto cartaceo da pag. 7 a pag. 125 della G.U.
 
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato