Dec. L.vo 13 aprile 1993, n.109

Modifiche al D.P.R. 8 giugno 1982 , n. 470 , concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160 , relativa alla qualità delle acque di balneazione.

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84. – D.L. 13 aprile 1993 , n. 109 – Modifiche al D.P.R. 8 giugno 1982 , n. 470 , concernente attuazione della direttiva CEE n. 76 / 160 , relativa alla qualità delle acque di balneazione ( 1 )
G.U. 15.4.1993, n. 87

(1) Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 12 giugno 1993, n. 185 (G.U. n. 132 del 14 giugno 1993).

1. – 1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva (CEE) n. 76/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell’allegato 1 al decreto del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.
2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all’accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell’allegato 1 al D.P.R. n. 470 del 1982, dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana (1).
3. La regione, nell’ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1988.
3-bis. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all’art. 13 della direttiva n. 76/160/CEE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 1975, che il Ministro della sanità presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno (2).

(1) Il comma è stato modificato dalla legge di conversione 12 giugno 1993, n. 185.
(2) Il comma è stato aggiunto dalla legge di conversione 12 giugno 1993, n. 137.

2. – La regione, che si avvale della facoltà di cui all’art. 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell’ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.
2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.
4. L’applicazione dei valori limite di cui all’art. 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell’ambiente.
5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 30 aprile 1993 e l’applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.
6. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell’ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell’anno al fine di contrastare il fenomeno dell’eutrofizzazione.
3. – 1. Le regioni che durante la decorsa stagione balneare hanno messo in atto il programma di sorveglianza di cui al comma 3 dell’art. 1 del D.L. 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1988, n. 271, per l’elaborazione dei risultati conseguiti nel 1992 possono avvalersi della facoltà di cui al citato art. 1.
4. – 1. L’allegato 1 al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balnea-zione, è integrato come segue:

Parametri Valore limite Frequenza Metodo di analisi o di ispezione
campioni

6) Colorazione Assenza di variazione Bimensile Ispezione visiva o fotometria secondo
anormale del colore gli standards della scala Pt-Co

5. – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

IL TESTO AGGIORNATO DELL’ ALLEGATO AL DPR 470 / 1982

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

ALLEGATO 1

Parametri Valore limite Frequenza Metodo di analisi o di ispezione
campioni
1) Coliformi 2.000 Bimensile (1) Vedi allegato 2 (*)
totali/100 ml

2) Coliformi 100 Bimensile (1) Vedi allegato 2 (*)
fecali/100 ml

3) Streptococchi 100 Bimensile (1) Vedi allegato 2 (*)
fecali/100 ml

4) Salmonelle/1 l 0 (2) (2)

5) pH 6 a 9 (0) Bimensile Metodo elettrometrico

6) Colorazione Assenza di Bimensile (1) Ispezione visiva o fotometria secondo
variazione gli standards della scala Pt-Co
anormale del
colore (0)

7) Trasparenza m 1 (0) Bimensile (1) Disco di Secchi

8) Oli minerali Assenza di Bimensile (1) Ispezione visiva e olfattiva
mg/l (3) pellicola visibile Estrazione da un volume sufficiente e pesata
alla superficie del residuo secco
dell’acqua e
assenza di
odore £ 0,5

9) Sostanze Assenza di Bimensile (1) Ispezione visiva
tensioattive che schiuma Spettrofotometria di assorbimento al blu
reagiscono al persistente di metilene
blu di metilene £ 0,5
mg/l
(laurilsolfato) (3)

10) Fenoli mg/l Nessun odore Bimensile (1) Verifica dell’assenza di odore specifico del
(C6 H5 OH) (3) specifico £ 0,05 fenolo
Spettrofotometria di assorbimento: metodo della
4 amminoantipirina

11) Ossigeno 70 a 120 Bimensile (1) Metodo di Winkler o metodo elettrometrico
disciolto
% saturazione
O2

11-bis) (omissis…)

(0) Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o geologiche.
(1) Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore due.
(2) La ricerca di salmonelle sarà effettuata quando, a giudizio della autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza.
In tal caso la ricerca delle salmonelle sarà effettuata mediante filtrazione su membrana, arricchimento su terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione.
(3) Qualora l’esame ispettivo dia un referto dubbio occorre applicare il valore limite numerico.
(*) L’allegato 2 fissa le norme tecniche per l’effettuazione delle analisi.