Legge 23 ottobre 1992, n. 421

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

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G.U. 31 ottobre 1992, n. 257, s. o. n. 118.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente delle Repubblica
Promulga la seguente legge:

Art. 1 (Sanità).

Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all?articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l?osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
……….OMISSIS……….

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell?Istituto superiore di sanità, dell?Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di cura e ricovero a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato.
……….OMISSIS………..