Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

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Gazzetta Ufficiale N. 302 del 31 Dicembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu’ concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita’ delle pubbliche
amministrazioni, nonche’ di prevedere interventi di riassetto di
disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Omissis
Sezione IV
Salute
Art. 8.
Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le
strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale, all’art. 8-quinquies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:
"e-bis) la modalita’ con cui viene comunque garantito il rispetto
del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di
prestazioni concordato ai sensi della lettera d) prevedendo che in
caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche’ delle
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti
indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi
integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario
programmato.".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente
gia’ sottoscritti per l’anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla
previsione normativa di cui al comma 1.
3. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: "Con cadenza triennale a
far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche
attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali,
sentite le societa’ scientifiche e le associazioni di categoria
interessate.".
Omissis
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Chiti, Ministro per i rapporti con
il Parlamento e le riforme
istituzionali
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella