Decreto 26 ottobre 1972, n. 63

Preliminari Fiscali: IVA.Successive modificazioni ed integrazioni: Istituzionali e disciplinare dell’imposta sul valore aggiunto (Art. 50, 10, 35, 35-bis, 36).

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D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 , N. 633 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’ IMPOSTA SUL VALORE RAGGIUNTO
(Art. 1, 10, 35, 35-bis, 36)
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Operazioni imponibili

[1] L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

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Art. 10. Operazioni esenti dall’ imposta

Sono esenti dall’imposta:
………..
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura resa da stabilimenti termali;

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Art. 35. Inizio , variazione e cessazione di attività

[1] I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all’ufficio in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all’ufficio, nonché nelle deleghe di cui all’art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.
[2] Dalla dichiarazione di inizio dell’attività devono risultare:
1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
3) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;
4) il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
[3] In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all’ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione.
[4] In caso di cessazione dell’attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell’art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell’ultimo comma dell’art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato.
[5] I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l’applicazione degli articoli 32,33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita.

Art. 35-bis. Eredi del contribuente

[1] Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.
[2] Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore.

Art. 36. Esercizio di più attività

[1] Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
[2] Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l’imposta si applica separatamente per l’esercizio di imprese e per I ‘esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari.
[3] I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività. In tal caso la detrazione di cui all’art. 19 spetta a condizione che l’attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell’ultimo comma, per l’imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso (1).
[4] L’imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell’attività propria dell’impresa, nonché per le attività di cui all’art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo (ora quinto e sesto comma, ndr) dello stesso articolo e per quelle di cui all’art. 74, ultimo (ora quinto, ndr) comma, per le quali la detrazione prevista dall’art. 19 sia applicata forfettariamente.
[5) In tutti i casi nei quali l’imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all’art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all’esercizio dell’attività stessa; i passaggi di servizi all’attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell’art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all’attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l’imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all’aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell’art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l’ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.

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