Decreto Ministero della Sanità 21 gennaio 1994

Preliminari Fiscali: IVA. Prestazioni sanitarie rese da professionisti esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

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MINISTERO DELLA SANITÀ

IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l’art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dalI’art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione esenti dall’imposta sul valore aggiunto;
Considerato, che detta disposizione prevede che sono esenti dall’IVA le prestazioni rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
Visto l’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
Ritenuto di individuare le professioni e arti sanitarie, non previste dal testo unico delle leggi sanitarie, in conformità all’art. 2 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

Decreta :

Ai sensi dell’art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall’art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè dagli esercenti le seguenti professioni sanitarie;
a) biologo;
b) psicologo;
c) terapista della riabilitazione;
d) ortottista;
e) logopedista;
f) massaggiatore e massofisioterapista diplomato;
g) podologo;
Le prestazioni dei professionisti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del precedente comma sono esenti dall’lVA solo se erogate su prescrizione medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministero delle finanze
GALLO