Circolare 13 gennaio 2000, n. 1

Modalita’ per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario.

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Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07-03-2000

Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 15, recante attuazione
della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari individua all’art. 3 i
requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a
detto controllo: tra essi e’ prevista la conformita’ ai criteri
generali stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle procedure
standard previste nei punti 3 e 8 dell’allegato II al decreto
lesislativo 27 gennaio 1992, n. 128.
L’art. 5 del predetto decreto legislativo n. 156/1997 prevede che
le amministrazioni dello Stato, nell’ambito della rispettiva
competenza, designano gli organismi responsabili della valutazione e
del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale:
gli organismi predetti e le procedure di valutazione devono essere
conformi ai criteri generali stabiliti rispettivamente dalle norme
europee EN 45003 e EN 45002.
Conseguentemente, nelle more della designazione dell’organismo
responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori
preposti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di
origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito
comunitario, di spettanza dei Ministero delle politiche agricole e
forestali, e al fine di dare corretta applicazione al dettato
dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1993, secondo il
quale "il controllo ha la finalita’ di assicurare la conformita’ dei
prodotti alle disposizioni dirette a preservare i rischi per la
pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori,tra cui
quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealta’
delle transazioni commerciali" e ai sensi della disciplina fissata
dal decreto legislativo n. 156/1997 sopra richiamata, si ricodificano
le disposizioni e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
all’effettuazione delle analisi chimico-fisiche al cui esito positivo
e’ condizionata la rivendicazione di una denominazione di origine o
di una indicazione geografica, registrata in ambito comunitario:
a) i laboratori che intendano effettuare analisi ai fini del
controllo ufficiale dei prodotti agroalimentari per i quali e’
possibile rivendicare una denominazione di origine o una indicazione
geografica, registrata in ambito comunitario, devono presentare, a
cura dei rispettivi responsabili, apposita domanda corredata da un
certificato di accreditamento, per le singole prove analitiche o per
gruppo di prove oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciato
da un organismo riconosciuto per la valutazione dei laboratori (norma
europea EN 45003).
I laboratori privati dovranno altresi’ documentare la loro
struttura societaria e indicarne il responsabile legale.
b) il Ministero delle politiche agricole e forestali, acquisita
la documentazione di cui al punto a), provvede all’emanazione del
decreto di autorizzazione;
c) i laboratori gia’ riconosciuti con provvedimento
amministrativo del Ministero delle politiche agricole e forestali
devono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente circolare, dimostrare, ai fini del mantenimento del
riconoscimento, di avere ottenuto l’accreditamento per
l’effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismi
conformi alla norma europea EN 45003 o di averlo richiesto nei trenta
giorni successivi alla predetta data di pubblicazione.
In assenza, si provvedera’ alla revoca delle autorizzazioni gia’
rilasciate;
d) il Ministero delle politiche agricole e forestali puo’
procedere a verifiche dei laboratori gia’ autorizzati e di quelli
richiedenti l’autorizzazione;
e) la domanda di nuovo riconoscimento ministeriale o di
mantenimento di quello gia’ ottenuto, con la relativa documentazione
probatoria, va presentata, a cura del responsabile del laboratorio,
al Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione
generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali – Div.
ex IV Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche ed attestazioni di specificita’ dei prodotti
agroalimentari e della politica della qualita’ – Via XX Settembre n.
20 – 00187 Roma. La domanda deve essere presentata nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto deI Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) e
successive modifiche.
Il Ministro: De Castro
Registrata alla Corte dei conti il 20 febbraio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 49