Decreto 12 maggio 1999

Designazione dell’organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

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Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21-05-1999

IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante
attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale
dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, con
particolare riferimento all’art. 5, comma 1, il quale espressamente
prevede che le amministrazioni dello Stato designano, nell’ambito
delle rispettive competenze, gli organismi responsabili della
valutazione e riconoscimento dei laboratori preposti al controllo
ufficiale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, recante il
riordinamento dell’Istituto superiore di sanita’;
Viste le note dell’Istituto superiore di sanita’ prot. 41926/CVR 1
del 2 dicembre 1998, e prot. 7180/CVR.1 del 19 marzo 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. L’Istituto superiore di sanita’ e’ l’organismo responsabile
della valutazione e del riconoscimento dei laboratori di cui all’art.
2, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, che
effettuano analisi ai fini del controllo ufficiale dei prodotti
alimentari per il Servizio sanitario nazionale.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il responsabile
del laboratorio presenta all’Istituto superiore di sanita’ apposita
domanda corredata della dichiarazione di conformita’ alla norma
europea EN 45001 e alle procedure standard previste nei punti 3 e 8
dell’allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
3. L’Istituto superiore di sanita’ riconosce i laboratori di cui al
comma 1, conformemente alla procedura di cui alla norma europea EN
45002, per l’effettuazione di singole prove o gruppi di prove.
4. La procedura di cui al comma 2 non si applica ai laboratori di
cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stati accreditati per singole prove o gruppi di prove
da organismi conformi alla norma europea EN 45003; tali laboratori
trasmettono all’Istituto superiore di sanita’, ai fini del
riconoscimento di cui al comma 3, copia della certificazione relativa
all’avvenuto accreditamento.
5. I laboratori di cui ai comma 1 che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno in corso la procedura di
accreditamento da parte degli organismi di cui al comma 4, possono
completare dette procedure.
6. L’Istituto superiore di sanita’ puo’ procedere a verifiche dei
laboratori accreditati dagli organismi di cui al comma 4.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera’ in vigore il giorno successivo alla
data della pubblicazione.
Roma, 12 maggio 1999
Il Ministro: Bindi