Legge 18 marzo 1989 , n. 118

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 , n. 382 , relativo ai professori universitari ordinari , straordinari ed associati

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G.U. 3.4.1989, n. 77 – Art. da 1 a 6

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 , n. 382 , relativo ai professori universitari ordinari , straordinari ed associati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La disposizione di cui al primo comma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall’ultimo comma dell’articoIo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall’articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n.705.
2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.
3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l’aspettativa è senza assegni.

Art. 2.

1. Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale si estendono, se a tempo definito, le incompatibilità di cui alla lettera a) del quinto comma dell’articolo 11 del decreto deI Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, owero, se a tempo pieno, le incompatiblità di cui alla lettera a) del quarto comma dello stesso articolo 11.
2. Ai professori con regime d’impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta a cura dell’ente, istituto o laboratorio, una speciale indennità, per l’intera durata dell’incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Alla fine della lettera a), quinto comma, dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte le parole: ", nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali;".

Art. 4.

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:
"Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a) operano al momento dell’assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessano che l’interessato, all’atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina".

Art. 5.

1. Nel primo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubbica 10 marzo 1982, n. 163, le parole: "dell’osservatorio stesso" sono sostituite dalle altre: "degli osservatori".
2. Al rnedesimo articolo é aggiunto, infine, il seguente comma: "Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato è lasciato indisponibile per l’intera durata dell’incarico".

Art. 6.

1. Le indennità di carico per i rettori e i direttori delle università e degli istituti di istruzione universitaria previste dalla tabella C annessa al testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e l’indennita supplementare di cui all’articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno accademico 1988-1989 sono sostituite da una indennità unica di importo pari all’assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario di ruolo a tempo pieno all’ultima classe di stipendio.

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