Ecm: se non si è in regola con almeno il 70% del credito formativo triennale niente assicurazione per rischio professionale (II AVVISO)

Il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Il testo prevede che i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La disposizione è contenuta nell’articolo 38-bis del testo, che riporta testualmente

Art. 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Leggi il decreto completo

N.B. Il decreto Milleproroghe ha esteso per gli aventi diritto l’esenzione di 1/3 dei crediti formativi acquisiti all’anno 2023 e ha spostato, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per completare il quadriennio ECM 2020-2023. Leggi la notizia qui