Il Tar Lazio respinge il ricorso presentato da una biologa sospesa dall’Onb per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale

Il T.A.R. per il Lazio – Roma, Sezione Quinta Bis, con ordinanza n. 1987 del 23 marzo 2022, ha respinto la richiesta di misure cautelari invocate da una biologa a censura del provvedimento con cui l’Ordine Nazionale dei Biologi, accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, sospendeva dall’albo l’iscritta, in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 172/2021, convertito dalla legge n. 3/2022, che ha sostituito l’art. 4 recante disposizioni sugli “Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” del decreto-legge n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021 .

Il Tribunale adito ha precisato che “…la richiesta tutela interinale a vantaggio dell’interesse individuale della ricorrente all’esercizio dell’attività professionale confligge con il contrapposto interesse collettivo alla salute pubblica da ritenersi prioritario, tenuto conto del bilanciamento rischi/benefici compiuto a monte dal legislatore ai fini del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, la cui diffusione lede il fondamentale diritto alla salute, individuale e collettiva, e consente pertanto di imporre l’adozione di misure restrittive di diritti altrettanto fondamentali ma da considerarsi recessivi rispetto al primo”.
Il Tribunale adito ha disatteso, parimenti, l’ulteriore prospettazione della biologa circa l’incostituzionalità dell’art. 4 del decreto-legge n. 44/2021 ss.mm.ii., nella parte in cui non esclude dall’obbligo vaccinale i soggetti che svolgono le prestazioni professionali esclusivamente in modalità “online”.
L’ordinanza chiarisce, difatti, che “l’attività professionale di biologa nutrizionista non si presta ad un esercizio che possa prescindere del tutto dal contatto con i pazienti, (…) anzi, come chiarito dalla resistente, l’esercizio con tale modalità sarebbe persino sanzionabile in quanto potenzialmente pericoloso per i pazienti”. “..Non esiste la specializzazione di “nutrizionista”, la professione di biologo può essere esercitata mediante lo svolgimento di diverse attività, la maggior parte delle quali si svolge a diretto contatto con il pubblico o con altro personale della struttura in cui il biologo sia chiamato ad operare, per cui non vi è alcun modo di verificare che l’iscritto – nei casi in cui astrattamente possa ipotizzarsi un’attività in solitario- non svolga anche quelle “in presenza”.