Scuola, mobilità docenti 2022/23, le date per presentare la domanda

Il Ministero ha presentato ai sindacati l’ordinanza che disciplina le operazioni contenute nell’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritta il 27 gennaio 2022 per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Personale docente

Presentazione domandedal 28 febbraio al 15 marzo 2022

Presentazione domanda graduatoria interna di istituto: dal 16 al 23 marzo 2022

Termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 19 aprile 2022

Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:23 aprile 2022

Pubblicazione dei movimenti17 maggio 2022

Riepilogo vincoli mobilità [SCHEDA UIL]

Docenti assunti fino all’anno scolastico 2019/20

Possono, per l’a.s. 2022/23, presentare domanda di trasferimento/passaggio:

  • Se ottengono il movimento in provincia nel comune di attuale titolarità o fuori comune ma con codice puntuale di scuola: si bloccano, salvo le deroghe previste 1,

per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

  • Se ottengono il movimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” e ì “distretto”): si bloccano, salvo le deroghe previste2 , per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non c’è nessun vincolo per richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL/2007 per l’a.s. 22/23.

Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21

Se, per l’a.s. 2022/23, non possono presentare domanda di trasferimento docenti assunti dall’a.s. 2020/21:

  • Potranno richiedere mobilità per il 23/24.
    • Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste, per il 22/23.

Potranno presentare domanda per il 23/24.

Se, per l’a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

  • Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o “distretto”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
  • Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 2), per il 22/23-23/24- 24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non potranno richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26

Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22:

Se, per l’a.s. 2022/23, non presentano domanda o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall’a.s. 2021/22:

  • Non potranno richiedere mobilità, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 23/24.

Potranno presentare domanda di mobilità per il 24/25.

  • Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23 e 23/24. Potranno presentare domanda per il 24/25.

Se, per l’a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

  • Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o “distretto”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25.

Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

  • Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24- 24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
  • Non potranno richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

NOTE

1 Il vincolo non si applica: a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la
precedenza; b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

2 Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

3 Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di 6 gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

 

Dott. Prof. Andrea Iuliano

Presidente ANBIR (Associazione Nazionale Biologi Insegnanti e Ricercatori)

Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Biologi

e-mail: presidente.anbir@virgilio.it – Tel.: 330944589