Il credito d’imposta previsto dalla Legge di bilancio 2021

L’articolo 1, commi 1051-1063, della Legge 178/2020 ha esteso il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 185 e seguenti, della legge 160/2019) agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), con decorrenza della nuova disciplina dal 16 novembre 2020.

A differenza della precedente versione, nell’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta sono inclusi gli investimenti in beni immateriali nuovi diversi da quelli elencati nell’allegato B alla L. 232/2016.

Continuano invece ad essere esclusi:

– i veicoli e gli altri mezzi di trasporto previsti dall’articolo  164 del Tuir; 

– i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;

– i fabbricati e le costruzioni.

Beni materiali “industria 4.0” – Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022 se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo) in beni materiali “industria 4.0” (ovvero quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 232/2016), il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

– 50% del costo di acquisizione per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Viceversa, per gli investimenti effettuati sui medesimi beni tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione) il credito di imposta è pari al:

– 40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Beni immateriali “industria 4.0” – Per gli investimenti in beni immateriali “industria 4.0” (ovvero quelli che sono ricompresi nell’allegato B alla legge 232/2016) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore con pagamento di almeno il 20% del prezzo), il credito d’imposta è pari al 20% del costo, calcolato su importo massimo di 1 milione di euro.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Beni materiali ed immateriali “non industria 4.0” – Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione) in beni strumentali (materiali ed immateriali) “ordinari” non industria 4.0 (ovvero diversi da quelli indicati, rispettivamente, negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016 n. 232), la misura del credito d’imposta è pari al 10% del costo (determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b, del Tuir), elevata al 15% per gli investimenti in beni strumentali che sono destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di costi ammissibili pari a:

– 2 milioni di euro, per i beni strumentali materiali;

– 1 milione di euro, per i beni strumentali immateriali.

Viceversa, per i medesimi investimenti effettuati tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 in presenza di prenotazioni entro il 31 dicembre 2022), il credito di imposta è pari al 6% (sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali).

Tratti distintivi del credito d’imposta – Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese, a prescindere dalla relativa forma giuridica, dimensione, nonché del regime di determinazione del reddito d’impresa. In particolare, la fruizione del beneficio è subordinata alle seguenti condizioni:

– rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

– corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Viceversa, dall’agevolazione sono escluse le imprese che:

– si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni;

– sono destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24:

– in 3 quote annuali di pari importo:

— per i beni materiali ed immateriali “non industria 4.0”: a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni;

— per i beni materiali ed immateriali “industria 4.0”: a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (se l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni “non industria 4.0”);

– per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “non industria 4.0” effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021: in un’unica quota annuale indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi realizzati dal soggetto beneficiario;

– senza l’applicazione dei limiti di compensazione previsti dall’articolo 34, legge n. 388/2000 (limite annuale di 700.000 euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020), dall’articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall’articolo 31, Dl n. 78/2010 (autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo);

– mediante l’indicazione dei seguenti codici tributo (ris. Ag. Entrate n. 3, 13.01.2021):

— “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;

— “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;

— “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

A livello contabile, secondo la tesi prevalente, il contributo in esame è classificabile trai “contributi in conto impianti, con conseguente necessità di rilevazione a conto economico in base alla vita utile dei cespiti a cui si riferiscono (OIC 16, par. 88).

Inoltre, il credito d’imposta:

– non concorre né alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;

– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (ex articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir);

– è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti gli stessi costi (a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto);

– deve essere comunicato al Ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise;

– deve essere ridotto se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati dovessero essere ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero. In questo caso:

– dall’originaria base di calcolo occorrerà escludere il relativo costo;

– il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione dovrà essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’annualità in cui si verifica la circostanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si ricorda che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione necessaria per dimostrare l’effettivo sostenimento del costo agevolabile. In particolare:

  1. a) per i “beni industria 4.0”: è necessario produrre una perizia asseverata rilasciata da un tecnico (ingegnere o da un perito industriale) iscritto all’albo o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e possiedono caratteristiche tecniche riconducibili agli elenchi previsti dagli allegati A e B allegati alla legge n. 232/2016;
  2. b) per i beni il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300.000 euro: la perizia può essere sostituita con una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

 

A cura di

Francesco Blasi

Consulente fiscale dell’Onb