Chiarimento sulla trasmissione alle regioni e province autonome degli elenchi degli iscritti all’Onb ai fini dell’obbligo vaccinale

In funzione delle numerose richieste pervenute in tal senso, è necessario precisare che la trasmissione, da parte dell’Ordine nazionale dei biologi, degli elenchi degli iscritti ai sensi dell’art 4, comma 3, del d.l. 44/2021 (“Disposizioni urgenti in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da  SARS-CoV-2  mediante  previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli  esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse sanitario”), che l’ente ha, peraltro, già effettuato nel rispetto del termine ultimo previsto dalla legge (6 aprile 2021),  non ha la funzione di inserire gli interessati nelle piattaforme vaccinali bensì quella di consentire agli enti competenti ogni opportuna verifica circa il rispetto dell’obbligo vaccinale.