Obbligatorietà della comunicazione dell’indirizzo Pec agli uffici dell’Onb

Si rammenta che, pur essendo da anni vigente per i professionisti l’obbligo, normativamente previsto, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (Pec) e di comunicarne gli estremi all’Ordine di appartenenza, tale debito informativo non risulta, allo stato, correttamente assolto da un cospicuo numero di iscritti.

Giova ricordare che tale obbligo riguarda tutti i biologi iscritti (liberi professionisti e non, compresi coloro che non esercitano) e le aziende. Da qui dunque l’invito a mettersi in regola. Come infatti previsto dal decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) convertito in via definitiva dalla Camera dei Deputati, dal prossimo 1° ottobre 2020 non si potrà fare impresa senza avere una “sede virtuale” sul web.

Chi non è in regola rischia una sanzione da 206 a 2.064 euro (per le società) e da 30 a 1.548 euro (per le imprese individuali)

Ora, a tale riguardo, proprio alla luce delle modifiche introdotte dal cosiddetto Decreto Semplificazioni, si comunica che l’Ordine Nazionale dei Biologi è tenuto a porre in essere le procedure di cui all’art. 16, comma 7-bis, del d.l. 185/2008, che, in caso di reiterato rifiuto di adeguarsi ai predetti obblighi, comportano la sospensione dall’Albo.

Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti a regolarizzare con celerità la propria posizione al fine di evitare l’avvio di tali procedure.

L’Indirizzo Pec può essere comunicato agli uffici dell’Onb attraverso l’area riservata MyONB (http://areariservata.onb.it/). Nella propria pagina, ciascun biologo potrà verificare la regolare registrazione della propria casella di posta certificata o segnalarla sul momento.

Coloro che non dovessero riuscire ad accedere all’area riservata potranno mandare una comunicazione dalla Pec stessa (a protocollo@peconb.it), indicando i propri dati anagrafici.