Obbligo formativo: I biologi esonerati dall’acquisizione Ecm per gli anni precedenti al 2019 dovranno inviare la comunicazione all’ONB

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, iscritto all’Albo o all’Elenco Speciale.

A seguito dell’entrata in vigore della legge del 11 gennaio 2018, n. 3 (“Legge Lorenzin”), L’Ordine Nazionale dei Biologi è sottoposto all’alta vigilanza del Ministro della Salute. In conseguenza di ciò tutti i Biologi iscritti all’Ordine Nazionale sono considerati appartenenti ad una professione sanitaria e pertanto soggetti alla formazione continua secondo la normativa vigente in materia di ECM.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua  ha stabilito  nella delibera del 25 ottobre 2018,  che “gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell’ 11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo mediante crediti ECM, potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2018-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019”.
I crediti formativi che tutti i biologi iscritti all’Ordine devono acquisire sono quelli ECM; tale obbligo per i soggetti che in precedenza non avevano l’obbligo in quanto professionisti non sanitari (come nel caso ad esempio dei biologi ambientalisti) decorre dal primo gennaio 2019 e da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo (50 crediti).

L’obbligo formativo comunque decorre dal primo gennaio successivo  quello di iscrizione all’Ordine.

Per i biologi non soggetti all’obbligo ECM fino al 2018 (che precedentemente all’entrata in vigore della L.3/2018 non svolgevano alcuna attività professionale in ambito sanitario), che non avessero ancora inoltrato il modulo,  potranno usufruire dello stresso pubblicato nella sezione Servizi – Modulistica inviando un modulo con allegato il documento di identità per ogni anno, dall’anno 2011 (triennio 2011-2012-2013) all’anno 2018 (triennio 2017-2018-2019).

Tutti coloro che hanno già inoltrato agli Uffici la richiesta di esonero mediante il sopracitato modulo, dovranno attendere la sua lavorazione senza rinviare alcun modulo.

E’ possibile monitorare la propria situazione dei crediti ECM nel portale del COGEAPS: www.cogeaps.it.

 

Si invitano tutti gli iscritti a prendere visione del Manuale della formazione continua del professionista sanitario nel sito Agenas:
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf