Obbligo di iscrizione all’Albo e cancellazione. Nota di chiarimento

ISCRIZIONI

Si evidenzia che, a conferma di quanto già esplicitamente previsto dall’art. 2 della L. 396/67,ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. lgs. CpS 233/1946, come modificato dall’art. 4 della legge 3/2018,“Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie (e, dunque, anche quella di biologo), in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”. L’iscrizione all’Albo, pertanto, è condizione necessaria per esercitare qualunque attività libero professionale o da lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, che rientri tra quelle che formano oggetto della professione di biologo (secondo l’elencazione contenuta nell’art. 3 della legge 396/1967 e nell’art. 31 del d.P.R. 328/2001). L’elusione di tale obbligo, oltre a comportare il reato di esercizio abusivo della professione, potrebbe essere fonte di un ingente danno erariale per la parte inerente alle imposte non assolte, il cui accertamento è, come noto, demandato alla Corte dei Conti. Per tale motivo, si rende noto che, nei prossimi mesi, in sinergia con la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e ogni altro ente competente a effettuare le necessarie verifiche, si procederà all’esame delle singole posizioni di ciascun laureato in scienze biologiche e/o biotecnologiche che, avendone l’obbligo, non risulti ancora iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi.

 

CANCELLAZIONI

A partire dal mese di ottobre 2019, i colleghi che si saranno cancellati dall’Albo riceveranno una comunicazione finalizzata ad accertare se la cessazione dell’iscrizione abbia alla base motivazioni non in contrasto con l’obbligatorietà prevista dalla legge per l’esercizio dell’attività professionale. Qualora si rilevasse, anche all’esito di accertamenti unilaterali da parte dell’Ordine, che alla cancellazione non sia seguita la sospensione dell’attività professionale, si procederà, nostro malgrado, alla inevitabile denuncia per esercizio abusivo della professione.