Provvedimento di legge inerente la pubblicità sanitaria

Parere sull’emendamento che introdurrebbe l’art. 41-bis alla legge di bilancio, già approvato alla Camera.

Preg.mo Presidente,

qui di seguito le illustro, come richiesto, alcune brevi considerazioni sull’emendamento, che mi ha trasmesso, che introdurrebbe l’art. 41-bis alla legge di bilancio, già approvato alla Camera.

L’emendamento ha il seguente tenore letterale: “Art. 41-bis 
(Pubblicità sanitaria)

  1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.
  2. In presenza di comunicazioni con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, gli ordini professionali sanitari territoriali o le rispettive Federazioni, verificano preventivamente la correttezza delle informative sanitarie proposte dagli interessati con apposita istanza autorizzandone l’impiego nel termine di trenta giorni, decorso il quale le predette informative possono essere diffuse, rimanendo in tal caso comunque salvo il controllo successivo, con connessa facoltà di emissione di motivato provvedimento ordinistico, locale o centrale, che ne inibisca la diffusione.
  3. In caso di violazione delle disposizioni sull’informativa sanitaria, gli ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di Direttore sanitario iscritto all’albo territoriale in cui hanno sede operativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge”.

Il primo comma, anzitutto, stabilisce che le “comunicazioni informative” -per tali dovendosi intendere, in assenza di indicazioni più puntuali, qualunque tipologia di messaggio, scritto (volantini, brochure, ecc.) ma anche video e audio diffusi tramite qualunque mezzo di comunicazione, ivi inclusi siti internet o social media- diffuse dai professionisti (o dalle società tra professionisti) devono essere limitate a rendere le informazioni di cui all’articolo 2, co. 1, del d.l. 233/2006, ai sensi del quale:

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

  1. a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
  2. b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine;
  3. c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”.

Dunque, pur non essendo particolarmente felice la formulazione della norma, sembra che il riferimento sia diretto a quanto stabilito dalla lettera b) del citato comma 2, e che, quindi, le comunicazioni informative debbano limitarsi a rendere noti:

– i titoli e le specializzazioni professionali;
- le caratteristiche del servizio offerto:
- il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.

Il tutto “secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine”.

La norma oggetto dell’emendamento precisa che le comunicazioni informative, che devono essere limitate a rendere le predette informazioni, devono altresì essere “funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria”.

Il secondo comma si riferisce, invece, solo alle comunicazioni a diffusione nazionale e stabilisce che, in questo caso, la verifica sul rispetto dei requisiti richiesti dal primo comma deve essere svolta preventivamente dagli “ordini professionali sanitari territoriali” o dalle “rispettive Federazioni”, che devono vagliare la relativa domanda ed eventualmente concedere l’autorizzazione nei trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Si applica, però, il meccanismo del silenzio-assenso, per cui, qualora l’ordine territoriale o la Federazione non si pronuncino nel predetto termine la comunicazione può essere diffusa, fermo restando il potere di intervenire successivamente.

Il secondo comma reca, a mio avviso, molti problemi applicativi poiché la diffusione “a livello nazionale” può dirsi tranquillamente integrata da un qualunque messaggio pubblicato su piattaforme internet, quali i social media. E quindi, in sostanza, poiché è frequentissimo, da parte di professionisti o società di professionisti, l’utilizzo dei social media per dare informazioni sulla propria attività, in teoria ogni post pubblicato dovrebbe essere preceduto da una richiesta di autorizzazione ai sensi del comma 2.

Va da sé che la mancata presentazione della richiesta di pubblicazione, oltre a consentire all’Ordine di inibirne la pubblicazione, assumerebbe un autonomo profilo disciplinare poiché il successivo terzo comma stabilisce, espressamente, che “In caso di violazione delle disposizioni sull’informativa sanitaria, gli ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza”.

L’ultimo periodo del terzo comma introduce una disposizione che ha una portata molto ampia. Stabilisce, infatti, che “Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di Direttore sanitario iscritto all’albo territoriale in cui hanno sede operativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge”.

La norma, dunque, pone un onere in capo alle “strutture private di cura”, che è una definizione di nuova introduzione ma che sembrerebbe escludere quelle che si limitano ad accertamenti diagnostici, fra cui, ad es., e per quanto più interessa i biologi, i laboratori di analisi.

Nel restare a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento, invio molti cordiali saluti.

Avv. Luca Rubinacci

firmato digitalmente