La Banca Dati Nazionale del DNA Italiana è finalmente operativa!

In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il Dpr 87/2016 (Gazzetta ufficiale n.122) con il regolamento che dà attuazione alla legge 30 giugno 2009, n. 85, articolo 16 sull’istituzione della banca dati nazionale del Dna e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del Dna. Il provvedimento entrerà in vigore il 10 giugno 2016.

La Banca dati del DNA si occuperà di facilitare le attività di identificazione delle persone scomparse, mediante acquisizione di elementi informativi della persona scomparsa allo scopo di ottenere il profilo del DNA e di effettuare i conseguenti confronti. Sarà collocata presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, mentre il Laboratorio centrale sarà presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento, del Ministero della giustizia.

Il Regolamento stabilisce le tecniche e modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, nonché di alimentazione della Banca dati, di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale.

Vengono previste disposizioni per la consultazione della Banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera, che regolamentano lo scambio di informazioni e la protezione dei dati personali trasmessi o ricevuti, attraverso l’individuazione della finalità del trattamento dei dati e la previsione di verifiche in ordine alla qualità degli stessi e alla liceità del relativo trattamento.

Il provvedimento disciplina poi le tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici e dei profili di DNA estratti, e stabilisce i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA estratti. Individua inoltre le attribuzioni dei responsabili della Banca dati e del Laboratorio centrale e le attività del Comitato Nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, al fine di garantire che siano osservati i criteri e le norme tecniche per il funzionamento del Laboratorio centrale e dei laboratori che lo alimentano.

La cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici è prevista nei seguenti casi: a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato; a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, e del ritrovamento di persona scomparsa; quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall’art. 9 L. 85/2009 in tema di prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA; decorsi i termini stabiliti dall’art. 25 del Regolamento sui tempi di conservazione dei profili del DNA.

 

In particolare ricordiamo i dati salienti di questa importante novità:

 

CHI VIENE INSERITO NELLA BANCA DATI

– La norma (non proprio nuova perchè la legge in questione risale al 2009) individua cinque categorie di persone il cui Dna verrà custodito nella nuova banca Dati presso il Ministero dell’Interno:

1) chi si trova in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari; 2) chi viene arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo di indiziato di delitto;

3) i detenuti e gli internati per sentenza irrevocabile per un delitto non colposo;

4) coloro ai quali è applicata una misura alternativa al carcere sempre per sentenza irrevocabile per un delitto non colposo;

5) quelli che scontano una misura di sicurezza detentiva in via provvisoria o definitiva.

I dati saranno a disposizione degli investigatori in Italia ma potranno all’occorrenza anche essere scambiati con polizie di altre nazioni. Una volta a regime il sistema, i profili genetici accompagneranno le foto segnaletiche e le impronte digitali dei condannati.

 

CHI CUSTODIRA’ I DATI

Il database farà capo al Ministero degli Interni (Dipartimento di Pubblica sicurezza), mentre il Laboratorio centrale sarà presso il Dipartimento dell`amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Ministero della Giustizia, dove sarà impiegato personale tecnico-scientifico e addetti della polizia penitenziaria appositamente formati. Inoltre altri laboratori, nelle carceri, raccoglieranno il materiale da inviare al Laboratorio centrale. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA sarà esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali e tutti gli operatori coinvolti sono tenuti a rispettare il segreto su dati, evidentemente, sensibilissimi: “Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni – chiarisce la legge – o al di fuori dei fini previsti, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni”.

 

PER QUANTO TEMPO

Il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale “non oltre quaranta anni dall’ultima circostanza che ne ha determinato l’inserimento”, mentre il campione biologico è conservato “non oltre venti anni dall’ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo”. Ma può essere cancellato anche in seguito ad assoluzione con sentenza definitiva “perchè il fatto non sussiste, perchè l’imputato non lo ha commesso, perchè il fatto non costituisce reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato”. In questi casi è disposta d’ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti e la distruzione dei relativi campioni biologici.

 

I CONTROLLI

Sarà compito del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantire l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed eseguire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonchè ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

 

LE IDENTIFICAZIONI

La Banca dati del Dna si occuperà poi di facilitare le attività di identificazione delle persone scomparse, mediante acquisizione di elementi informativi della persona scomparsa allo scopo di ottenere il profilo del Dna e di effettuare i conseguenti confronti. I ministri dell’Interno e della Giustizia dovranno informare il Parlamento, con cadenza annuale, sulle attività svolte dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale.

 

L’OBBLIGO DI ADERIRE ALLA NORMA ISO/IEC 17025 E

Il regolamento stabilisce che il personale autorizzato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge inserisce i profili del DNA nella banca dati solo se ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025.

Questo elemento è di straordinaria importanza per il nostro paese, poiché impone criteri di qualità molto stringenti per i laboratori di genetica forense. Tutti i profili che verranno generati da laboratori non accreditati secondo la norma 17025 non possono entrare in banca dati, con un evidente danno per la comunità. Già alcuni laboratori italiani, pubblici e provati si sono accreditati, ma è auspicabile che molti altri in futuro possano accreditarsi per rendere il sistema di alimentazione della banca dati perfettamente efficiente.

 

ORGANIZZAZIONE SU DUE LIVELLI

Per la gestione dei profili del DNA il software della banca dati è organizzato su due livelli.

Il primo livello è impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale e prevede l’inserimento di profili che abbiano un numero di loci uguale o superiore a sette. Il secondo livello è impiegato anche per le finalità di collaborazione internazionale di polizia in conformità alle decisioni del Consiglio dell’Unione europea e prevede l’inserimento di profili che abbiano un numero di loci uguale o superiore a dieci.

 

IL RAFFRONTO E LA CONCORDANZA TRA I PROFILI

 

Il raffronto tra profili di DNA è effettuato nella banca dati in base ai loci in comune tra i profili da comparare. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra profili del DNA, deve esserci una concordanza di almeno dieci loci. E’ possibile ottenere una concordanza totale o una quasi concordanza.

Per concordanza totale si intende il caso in cui tutti i valori identificativi degli alleli dei loci raffrontati sono identici. Per quasi concordanza si intende il caso in cui tra due profili del DNA un solo allele fra tutti quelli raffrontati è di valore diverso. Una quasi concordanza è ammessa solo in caso di concordanza totale di almeno sette loci dei due profili del DNA raffrontati.

Di seguito riportiamo il testo integrale del regolamento.

 

 

Dott. Emiliano Giardina

Laboratorio di Genetica Forense

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”