Istituti scolastici. Le responsabilità nella gestione della sicurezza sul lavoro

A volte è capitato che mi venisse chiesto come la normativa del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro si potesse applicare agli istituti scolastici e chi dovesse essere il responsabile della sicurezza degli studenti.

È opportuno precisare che gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, sono ambienti di lavoro e quindi si devono applicare tutte le misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori. Nella scuola sono classificabili come lavoratori il personale docente e non docente, a prescindere da eventuali inquadramenti nell’organizzazione scolastica, infatti, l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce “lavoratore” qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

Lo stesso art. 2, inoltre, ricorda che sono equiparati ai lavoratori, gli allievi di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici o biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di Videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazione o ai laboratori in questione.

Da precisare che negli istituti scolastici ci sono situazioni molto diversificate e spesso complesse, specialmente per quelle attività didattiche in cui si chiede l’equiparazione a lavoratore.
A tal proposito bisogna considerare che il D.P.R. n. 547/55 riduce al minimo la possibilità di equiparare gli allievi ai lavoratori, se non quando l’attività di laboratorio è finalizzata all’apprendimento professionale e non tanto all’acquisizione di competenze generali, con obiettivi didattici.

È da rilevare però che l’equiparazione a lavoratori non si concretizza se il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative.
Il compito dei docenti e dei non docenti è di trasmettere agli studenti le informazioni riguardanti la sicurezza sia discutendo direttamente con loro delle norme tecniche e comportamentali più importanti, sia dando l’esempio; partecipare attivamente alle prove di evacuazione; comunicare ai responsabili (Dirigente scolastico, responsabile della sicurezza, etc.) eventuali inadeguatezze di cui si viene a conoscenza. Pertanto è importante conoscere il luogo di lavoro, i possibili rischi e le misure di prevenzione/protezione:

  • il “luogo di lavoro” è riferito all’edificio scolastico, nonché a tutte gli ambienti pertinenti ad esso e agli ambienti esterni;
  • i possibili “rischi” possono essere dovuti a carenze di tipo organizzative, dall’idoneità di impianti o attrezzi, dall’insufficienza di segnaletica;
  • prevenzione: complesso delle disposizioni o misure adottate o previste con cui gli allievi, gli insegnanti, il personale ausiliario, i Dirigenti e ogni altro preposto, vivono le varie attività disciplinari, interdisciplinari e gestionali per evitare o ridurre i rischi professionali nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti e dell’integrità dell’ambiente esterno.Al vertice della gerarchia aziendale (istituto scolastico) troviamo il Dirigente scolastico individuato come “datore di lavoro” dal D.Lgs. n. 81/2008, come anche stabilito dal D.M. della Pubblica Istruzione n. 292/1996 nonché dalla Circolare ministeriale del 29.04.1999.L’art. 2, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, precisa che il datore di lavoro, nella Pubblica Amministrazione, è il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario impiegato in un ufficio avente autonomia gestionale.Negli Istituti scolastici il datore di lavoro (dirigente scolastico) ha delle criticità, in quanto anche se il D.Lgs. n. 81/2008 esige che lo stesso datore di lavoro abbia il requisito dell’autonomia gestionale, nonché liberi poteri di spesa, il Ministero dell’istruzione non gli garantisce sempre né il potere decisionale né tantomeno autonomi poteri di spesa.In definitiva il Ministero fornisce giuste indicazioni per l’attuazione della norma di sicurezza, guidando e vincolando la condotta del dirigente scolastico. Si parla quindi di un sistema ibrido.

    Il Dirigente scolastico rappresenta un datore di lavoro atipico, dovendo consultare gli organi collegiali per ciò che attiene alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa della scuola.

Per quanto riguarda invece gli interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) finalizzata alla “messa a norma” degli edifici (art. 3, commi 1 e 2 della Legge 23/1996) è l’Ente proprietario dell’edificio (provincia o comune) ad essere chiamato in causa. In tal modo si individua come componente fondamentale dell’azione preventiva anche il titolare dell’attività che ha il dovere e la responsabilità diretta di gestire la struttura anche sotto l’aspetto della sicurezza.

La norma di collegamento in tal senso è contenuta nel D.Lgs. 81/2008 che, nell’art. n. 18, comma 3, dispone espressamente che “gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.

Tuttavia, anche effettuata questa comunicazione, al dirigente spettano comunque tutti gli altri compiti definiti dalla normativa. Appare chiaro che il Dirigente scolastico, dopo aver segnalato le problematiche di competenza dell’Ente locale, in presenza di rischi importanti, deve in ogni caso intervenire definendo nuove regole, introducendo specifici divieti, impedendo l’utilizzo di particolari zone a rischio, ecc.

Generalmente la maggior parte degli infortuni hanno un’origine strutturale, imputabili al cattivo stato o al degrado delle strutture.

Le competenze dell’Ente locale e del Dirigente Scolastico sono:

ENTE LOCALE

DIRIGENTE SCOLASTICO

  • Realizzazione e Adeguamento degli edifici conformemente alla norma
  • Realizzazione e Adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme
  • Manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti
  • Richiesta di CPI
  • Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma
  • Segnalazione all’Ente locale di situazioni di rischio dovute a strutture e impianti

Molto importante è l’azione doverosa del Dirigente scolastico nel rappresentare un imminente rischio all’Ente locale, in quanto condizione necessaria per evitare il verificarsi dell’evento indesiderato.
Nell’ambito della sicurezza per analizzare la responsabilità di un’eventuale infortunio è la sentenza n. 30328 del 2002 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali che introduce una grande novità in merito alla ricostruzione del nesso causale tra la condotta omissiva ed evento.

 

 

 

Dr. Domenico Di Martino

Componente della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”
Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Sicurezza nei luoghi di Lavoro

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