Negozi di mangimi per animali domestici e applicazione del Sistema HACCP

Recentemente una collega ha chiesto se gli esercizi che vendono mangimi per animali domestici hanno l’obbligo di redigere il Piano di Autocontrollo secondo il Sistema HACCP.

Di seguito la Dr.ssa E. Tarsitano darà risposta al quesito cercando di essere concisa, ma allo stesso tempo esaustiva.

 

RISPOSTA

 

Dal 1 gennaio 2006 con l’applicazione del Reg. (CE) 183/05, l’obbligo di adottare procedure basate sui principi HACCP è stato esteso per la prima volta anche al settore mangimistico, produzione primaria esclusa. Infatti l’obbligo dell’applicazione del Sistema HACCP, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Reg. 183/2005, non si applica alla produzione primaria, ai cui obblighi invece sono sottoposti gli operatori diversi dai primari o alla produzione post-­primaria (art. 6), che pongono in atto, gestiscono e mantengono una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi HACCP (si allega estratto).

Inoltre, per la distribuzione al dettaglio è necessario attenersi al Regolamento CE n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi per l’etichettatura del Pet Food: “… 2. Le materie prime per mangimi o i mangimi composti commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura prescritte dal presente regolamento…”

La vendita al dettaglio di pet food per animali da compagnia è esclusa dal Reg.(CE) 183/05.

Nel caso di vendita di Pet Food il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico, risoluzione n.155938 del 18 agosto 2011), ritiene che “nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all’alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria.” Alla risoluzione è seguito anche un chiarimento da parte del Ministero della Salute con la Circolare n. 0003813-­P del 16.02.2015, che ha ritenuto indispensabili le seguenti precisazioni, specificando che la nota del Ministero dello Sviluppo Economico si riferisce unicamente al proprio ambito di competenza, fatte salve le normative di carattere sanitario e non vi è contrasto tra quanto esposto “nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e mangimi per animali” (senza specificare se da compagnia o meno) e l’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 183/2015 che esclude dal suo campo di applicazione la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

La precisazione del Ministero della Salute conclude specificando che “indicazioni specifiche in merito alla disciplina del commercio possono essere fornite dall’amministrazione di competenza”. Perciò, fermo restando quanto precisato, in teoria non servirebbe né la formazione specifica, né l’obbligo di redigere un piano di autocontrollo, ma bisogna verificare quanto previsto in materia dall’amministrazione di competenza dove è localizzato l’esercizio commerciale.

 

Estratto in base al Reg. CE 183/2005

“Mangime” (o «alimento per animali»), qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;

 

PRODUZIONE PRIMARIA di MANGIMI e FORAGGI

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale con essa compatibile nonché ai dettami della corretta prassi. Essi assicurano in particolare che soddisfino i requisiti di igiene previsti dal Regolamento.

Il Reg. CE 183/2005 all’art. 5 identifica la «produzione primaria di mangimi», la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l’allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico.

Gli operatori produttori primari o che effettuano le seguenti operazioni correlate:

a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;

b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;

c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati. Devono ottemperare alle disposizioni di buona prassi igienica, elencate nell’allegato I del regolamento citato, e sono esentati dall’applicazione della metodologia HACCP.

Per le operazioni diverse da quelle di produzione primaria di mangimi e operazioni correlate, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all’allegato II.

Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazioni diverse da quelle di cui all’art. 5, par. 1 del suddetto regolamento (produzione primaria e operazioni correlate) pongono in atto, gestiscono e mantengono una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi HACCP.

 

Gli operatori del settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di mangimi (pertanto anche gli agricoltori che coltivano mais, orzo, ecc.) devono:

1. assicurare che le operazioni siano gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi.

2. assicurare, nei limiti del possibile, che i prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, immagazzinati e trasportati sotto la loro responsabilità siano protetti da contaminazioni e deterioramenti.

3. attenersi ad appropriate disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo degli elementi di pericolo, tra cui: -­misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall’aria, dal terreno, dall’acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti.

 

Misure correlate alla salute delle piante, alla salute degli animali e all’ambiente che hanno implicazioni per la sicurezza dei mangimi, compresi programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici. Gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare per:

a) mantenere puliti e, ove necessario dopo la pulitura, disinfettare in modo appropriato i locali, le attrezzature, i contenitori, le casse e i veicoli usati per la produzione, la preparazione, il vaglio, il confezionamento, lo stoccaggio e il trasporto di mangimi;

b) assicurare, ove necessario, condizioni igieniche di produzione, trasporto e stoccaggio dei mangimi e la loro igienicità;

c) l’uso di acqua pulita, ove necessario, al fine di prevenire contaminazioni pericolose;

d) prevenire, nei limiti del possibile, che animali e parassiti causino contaminazioni pericolose;

e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;

f) assicurare che i materiali di imballaggio non siano fonte di contaminazione pericolosa dei mangimi;

g) tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

 

 

 

Dr.ssa Elvira Tarsitano

Componente della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Esperta in Sicurezza degli Alimenti

 

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