Allergeni e reg. 1169/11

Contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori: così recita l’art. 169 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). E così si apre il Regolamento CE 1169/2011 al punto (1) entrato in vigore il 13 dicembre 2014 e relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

Tanto atteso in quanto porta con sé tutta una serie di nuove applicazioni ed informazioni utili al consumatore, tutelando anche i produttori agricoli che operano secondo criteri di qualità e sicurezza. Tutto ciò ha comportato un riassetto della precedente normativa e vedrà nei prossimi giorni l’emanazione di Circolari con lo scopo di fornire agli operatori del settore ed agli organi di controllo indicazioni circa la corretta applicazione, oltre che uno schema di decreto che recherà disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento.

Lo spirito guida di tale Regolamento è fornire adeguate conoscenze che riguardano gli alimenti ed in generale tutti i prodotti che sono destinati a venire in contatto con la collettività: “Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta” (art. 44). Lo scopo è quello di garantire una scelta consapevole e sicura, attraverso una serie di indicazioni chiare e ben visibili, come ad esempio:

1) etichetta posizionata nel campo visivo principale del consumatore (art.34);

2) specifiche dimensioni dei caratteri (All. IV);

3) contenuto energetico espresso su 100mg – 100ml;

4) presenza chiara di eventuali sostanze e/o prodotti che possono causare allergie;

5) dichiarazione nutrizionale (art.9).

In particolare e relativamente alla presenza degli Allergeni, il Regolamento CE 1169/2011 stabilisce all’art.9 che “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata” debba obbligatoriamente essere indicato in etichetta. Inoltre l’art. 44 stabilisce che la fornitura delle indicazioni di cui all’art. 9 p.1 l.c è obbligatoria.

Sarà cura del gestore/operatore far si che tutte queste informazioni siano messe a disposizione del consumatore, individuando le modalità a lui più consone ed in relazione alla tipologia di attività. Indicando ad esempio nel menù, per ciascuna pietanza, l’elenco degli allergeni presenti ovvero individuando un cartellone illustrativo a disposizione dei clienti.

Di seguito si riporta l’Allegato II del Regolamento CE 1169/2011 in cui sono riportate tutte quelle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

 

ALLEGATO II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );

b) maltodestrine a base di grano ( 1 );

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

 

3. Uova e prodotti a base di uova.

 

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

 

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-­alfa naturale, tocoferolo acetato D-­alfa naturale, tocoferolo succinato D-­alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;

b) lattiolo.

 

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

 

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

 

10. Senape e prodotti a base di senape.

 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

 

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

 

 

 

Dr.ssa Elga Baviera

Componente della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

 

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