Numero di Lotto sui documenti di trasporto

Sempre più spesso, nell’ambito dell’applicazione dei sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità degli alimenti, mi viene domandato se il numero di Lotto delle materie prime e dei prodotti alimentari finiti deve essere riprodotto nei Documenti di Trasporto (es. D.d.T. e “fattura accompagnatoria”).

 

RISPOSTA

 

Tenuto conto che la specifica normativa sui documenti di trasporto (D.P.R. 472/1996) non impone l’obbligatorietà di riportare il Numero di Lotto appare evidente che tale pratica rimane discrezionale anche alla luce di quanto indicato dall’art. 17 (che rimanda all’art. 3) del D.Lgs. 109/1992 sull’etichettatura degli alimenti in quanto questa indicazione (“una dicitura che consenta di identificare il Lotto di appartenenza del prodotto”) può essere riportata anche “sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi …”.

Qualora ci dovessero essere dei dubbi in merito alla problematica sopra esposta si consiglia il confronto con gli organi di controllo locali (ASL ecc.).

Per una migliore comprensione della problematica si consiglia la lettura del D.P.R. 472/1996 e del D.Lgs. 109/1992 di seguito parzialmente riportati.

 

 

 

D.P.R. 14 AGOSTO 1996, N. 472

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione

dell’obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti

Omissis…

Art. 1

Omissis…

3. Il documento previsto dall’art. 21, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all’art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall’art. 53 del citato decreto.

Omissis…

 

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109

Attuazione delle Direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l’etichettatura,

la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. (GU n. 39 del 17-­2-­1992 -­ Suppl. Ordinario n. 31 )

 

Omissis…

 

Art. 3

Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati

1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l’elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

l) le istruzioni per l’uso, ove necessario;

m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto.

 

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e’ consentito riportare le menzioni originarie.

3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.

4. Il presente decreto non pregiudica l’applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.

5. Per sede si intende la località ove e’ ubicata l’azienda o lo stabilimento.

Omissis…

 

Art. 17

Prodotti non destinati al consumatore

1. I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

Omissis…

 

 

Alcuni tipi di Fattura

D.d.T.

(Documento di Trasporto)

La fattura è il documento che attesta l’avvenuta esecuzione del contratto di vendita. Quando, però, essa è emessa in data successiva a quella di consegna della merce, la normativa fiscale impone che sia preceduta dall’emissione del documento di trasporto (D.d.T.).

Il DdT, introdotto con il D.P.R. 14/08/1996 n. 472, è il documento che accompagna i beni durante il trasporto. Esso ha sostituito la bolla di accompagnamento nella maggior parte dei casi di traslazioni di merci. Il DdT deve contenere i seguenti elementi:

• la data di emissione e il numero progressivo attribuito;

• i dati identificativi del venditore (cioè nominativo o ragione sociale, indirizzo e numeri di partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese);

• i dati identificativi del compratore (cioè nominativo o ragione sociale e indirizzo);

• la natura, qualità e quantità dei beni trasportati;

• l’indicazione della ditta incaricata del trasporto, nel caso venga fatto da un vettore;

• la data di effettiva consegna della merce, se questa avviene successivamente alla data di emissione del DdT.

L’indicazione della causale del trasporto è obbligatoria solo nel caso in cui sia diversa da “Vendita”, ad es. Conto Lavorazione, Conto Riparazione ecc.

I documenti di trasporto devono essere emessi in duplice esemplare, anche se, per ragioni organizzative della ditta venditrice, sono ammesse anche copie supplementari. La firma di chi ritira la merce, fatta sull’esemplare trattenuto dal venditore, non è obbligatoria, ma può rivelarsi molto utile nel caso di contestazioni tra le parti o in una causa legale.

 

Fattura differita

Quando i beni oggetto della vendita sono accompagnati dal documento di trasporto (DdT), si ha la fatturazione differita, che deve essere fatta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettiva consegna della merce. Ad esempio, se il DdT viene emesso il 30 aprile ma la merce parte il 2 maggio, la fattura deve essere emessa entro il 15 giugno. Tuttavia nell’uso comune si preferisce emettere la fattura differita entro il mese di emissione dei documenti di trasporto. A discrezione dell’azienda emittente, poi, la fatturazione differita può essere riepilogativa, cioè raggruppare in un unico documento tutti i beni venduti ad uno stesso cliente nel corso dello stesso mese, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto.

 

Fattura accompagnatoria

La fattura accompagnatoria riunisce in uno stesso documento gli elementi della fattura e le informazioni sul trasporto dei beni venduti; pertanto, come il DdT, accompagna la merce durante il viaggio.

Fonte: http://www.fatture.net/TipiFatture.asp

 

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità

Coordinatore del Comitato EXPO2015

Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute

 

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