Bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati: nuove misure di semplificazione degli interventi

Dal 13 settembre 2014, sono state introdotte nuove misure di semplificazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati Al fine di far fronte ad esigenze riscontrate, in fase di progettazione, aggiudicazione ed esecuzione dalle pubbliche amministrazioni interessate da situazioni di criticità ambientale, l’art. 34 del D.L. n.133/2014, attraverso specifiche modifiche al D.Lgs. n.163/2006, ha introdotto alcune misure volte a semplificare ed accelerare le procedure per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati.

In particolare, si prevede che, nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, del Titolo quinto del D.Lgs. n. 152/2006, sia possibile:

a) accelerare la fase di verifica dei requisiti, richiedendo ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti speciali, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in originale o copia conforme ex D.P.R. 445/2000;

b) ricorrere, nella misura strettamente necessaria, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui la realizzazione delle attività di bonifica non sia compatibile con i tempi ordinari della gara;

c) ricorrere a varianti in corso d’opera ex art. 132, con la precisazione che non costituiscono varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, ove contenuti entro l’importo del 20% dei lavori di bonifica;

d) appaltare gli interventi bonifica sulla base di un progetto preliminare o definitivo ex art. 203 del D.Lgs. n.163/2006.

Si prevede infine il divieto di avvalimento del requisito di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali ex art. 212 D.lgs. n. 152/2006

 

 

A cura dell’avv. Luca Barone