Decr. Min. 6 novembre 1996

Individuazione delle prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

 

G.U. 27 gennaio 1997, n. 21.

Il Ministro della sanità:

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali ed, in particolare, l’art. 5, comma 1, che prevede l’individuazione delle prestazioni erogate dagli istituti stessi per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e dei criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101 e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome acquisita nella riunione del 26 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome con provvedimento da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determinano, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 2, le tariffe minime da applicare nell’ambito territoriale dell’istituto zooprofilattico sperimentale di competenza per le prestazioni erogate a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private riguardanti: analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche, diagnostica anatomo-patologica, diagnostica di laboratorio, analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche, analisi istologiche, analisi del latte, analisi sierologiche, sopralluoghi, analisi virologiche dirette, consulenze, convenzioni per la fornitura di servizi continuativi.

2. Per gli istituti aventi giurisdizione sul territorio di due o più regioni o province autonome il provvedimento dovrà essere emanato di concerto.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali devono, in ogni caso, assicurare in modo prioritario i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e l’erogazione delle prestazioni previste dalle normative vigenti.

Art. 2.

1. Le prestazioni fornite dagli istituti zooprofilattici sperimentali in assolvimento di compiti istituzionali del Servizio Sanitario nazionale, sono gratuite salvo quanto previsto dal decreto 10 maggio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993).

2. Le tariffe devono essere determinate sulla base del costo standard della prestazione calcolato con riferimento alla composizione ed alla qualità dei fattori produttivi utilizzati ed, in particolare, avuto riguardo dei seguenti componenti:

a) costo del personale impiegato e direttamente imputabile alla singola prestazione prodotta;

b) costo dei materiali utilizzati e direttamente imputabili alla singola prestazione prodotta;

c) costo delle attrezzature e di tutti gli altri costi fissi comuni e generali da imputarsi alla singola prestazione prodotta in proporzione diretta alla somma dei costi indicati ai punti a) e b).

La determinazione delle tariffe dovrà inoltre essere correlata, oltre che al nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili in regime ambulatoriale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, anche ai tariffari professionali.

Art. 3.

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono tenuti a trasmettere alle regioni e province autonome di competenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e successivamente secondo la periodicità e le modalità definite dalle stesse regioni e province autonome, le necessarie informazioni sui costi di produzione concernenti le singole prestazioni elencate all’art. 1, nonché ad attestarne la veridicità e la corrispondenza alle proprie scritture contabili.

2. Le regioni e le province autonome provvedono, con periodicità almeno triennale, all’aggiornamento delle tariffe minime, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.

Art. 4.

1. Per le prestazioni di cui all’art. 1 dovrà essere tenuta separata la gestione contabile.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali delle tariffe definite ai sensi del presente decreto.

2. Al fine di consentire l’acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanità, Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria e Dipartimento della programmazione, entro sessanta giorni dalla loro approvazione, i relativi provvedimenti di determinazione delle tariffe minime delle prestazioni, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996