Legge 11 marzo 1974, n. 101

Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull’ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

 

G.U. 17 aprile 1974, n. 100.

Legge 11 marzo 1974, n. 101.
Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull’ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
All’articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:
“Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968 n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l’Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanità per autorizzare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali a prestare l’assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalità previste negli accordi stessi”.

Art. 2.
Il sesto comma dell’articolo 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è sostituito dal seguente comma:
“I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle regioni a statuto speciale sono designati dall’organo competente a norma dei rispettivi statuti”.

Art. 3.
All’articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:
“In attesa dell’approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione può concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili pro capite”.

Art. 4.
Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall’articolo 7 della legge 23 giugno 1970 n. 503, quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, è elevato a lire 4.250 milioni per l’anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall’anno 1973.
A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sarà annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanità mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l’assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.

Art. 5.
L’autorizzazione di spesa di cui alla lettera c) dell’articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è ridotta, a partire dall’anno 1973, da lire 1.000 milioni a lire 250 milioni.

Art. 6.
La tabella A (articolo 2) annessa alla legge 23 giugno 1970, n. 503 viene sostituita dalla seguente:
Tabella A
(Art. 2)

DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI