DPR 12 aprile 1996

Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art.40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

 

G.U. 7.9.1996, n. 210

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l’art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l’art. 40, comma 1, il quale prevede che il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento, definisca le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l’applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell’allegato II alla direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione d’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Visto l’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva 85/337/CEE, anche in considerazione del parere della Commissione delle Comunità europee, in data 7 luglio 1993, con il quale la Repubblica italiana è stata invitata a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti di cui all’allegato Il alla citata direttiva quando questi abbiano un impatto ambientale importante;
Sentite le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle sedute dell’ 8 febbraio 1996 e del 14 marzo 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell’Unione europea e dei lavori pubblici e dell’ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, degli affari esteri, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

E’ approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura d’impatto ambientale ai progetti inclusi nell’allegato Il alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, concernente la valutazione d’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l’attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d’attuazione.
2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente atto di indirizzo e coordinamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto.
3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato A.
4. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato B che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
6. Per i progetti elencati nell’allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l’autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all’art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, un incremento o decremento delle soglie di cui all’allegato B nella misura massima del 30%.
8. Sono esclusi dalla procedura gli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l’incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
9. L’autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l’elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la verifica di cui al comma 6.
10. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati A e B sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale nell’ambito della competenza del Ministero dell’ambiente.
11. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati A e B che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di valutazione d’impatto ambientale nell’ambito della competenza del Ministero dell’ambiente.
Art. 2. Finalità

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che:
a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli allegati al presente atto siano considerati gli obiettivi, di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di garantire l’uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile;
b) per ciascun progetto, siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;
c) in ogni fase della procedura, siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità competente;
d) siano garantite l’informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
e) siano conseguite, la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.
Art. 3. Soggetti del procedimento

1. Sono denominati committente e autorità proponente, a seconda della loro natura, rispettivamente privata, o pubblica, i soggetti, che predispongono le iniziative da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto, ambientale.
2. Per autorità competente si intende l’amministrazione o l’organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.
Art. 4. Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione d’impatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che siano individuati:
a) l’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
b) l’organo tecnico competente allo svolgimento dell’istruttoria;
c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali;
d) le eventuali modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente atto, per l’informazione e la consultazione del pubblico;
e) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
f) i criteri con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati dal progetto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell’ambiente circa i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.
Art. 5. Procedura di valutazione di impatto ambientale

1. La domanda contenente il progetto dell’opera e lo studio di impatto ambientale è trasmessa al committente o dall’autorità proponente all’autorità competente.
2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente o l’autorità proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui all’art. 1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l’autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, anche in assenza dei predetti pareri. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale deve essere reso nei termini previsti dall’art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o dall’autorità proponente, per una sola volta. L’autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. E’ facoltà del committente, o dell’autorità proponente, presentare una nuova domanda.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la proroga dei termini per la conclusione della procedura, sino ad un massimo di sessanta giorni.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono per le materie attinenti alla valutazione d’impatto ambientale, nonché per gli aspetti urbanistici, le modalità per l’armonizzazione delle procedure nei casi in cui la realizzazione del progetto prevede specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi, comunque denominati da differenti amministrazioni non statali.
6. L’autorità competente può indire, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell’amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
7. Nelle materie di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché il giudizio di compatibilità ambientale esoneri il committente o l’autorità proponente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie stesse connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Art. 6. Studio di impatto ambientale

1. Lo studio d’impatto ambientale è predisposto a cura e spese del committente o dell’autorità proponente, secondo le indicazioni di cui all’allegato C.
2. Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, è facoltà del committente o dell’autorità proponente richiedere all’autorità competente l’avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni, comprese nell’allegato C, che devono essere fornite. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano tempi e modalità di svolgimento della fase preliminare, assicurando che avvenga in contraddittorio con il committente o l’autorità proponente.
3. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell’ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
4. Lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
b) la descrizione dei potenziali effetti sull’ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
c) la rassegna delle relazioni esistenti fra l’opera proposta e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
d) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull’ambiente.
5. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione delle opere e/o degli, impianti ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
Art. 7. Giudizio di compatibilità ambientale

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell’inizio dei lavori.
2. L’amministrazione competente alla autorizzazione definitiva dell’opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione d’impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione.
3. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
Art. 8. Misure di pubblicità

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’individuazione degli uffici presso i quali in via permanente o per casi specifici sono depositati i documenti e tutti gli atti, inerenti i procedimenti conclusi, ai fini della consultazione del pubblico.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all’art. 5, il committente o l’autorità proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicità minime che dovranno essere definite dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) deposito presso gli uffici individuati ai sensi del comma 1, del progetto, dell’opera, dello studio d’impatto ambientale e della sintesi non tecnica e, nel caso della richiesta di verifica di cui all’art. 10, di copia di quanto comunicato all’autorità competente;
b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare, del Ministero dell’ambiente 11, agosto 1989 pubblicata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 28 agosto 1987, n. 201, e successive integrazioni.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità.
4. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese, nonché per le richieste di verifica di cui all’art. 10, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.
Art. 9. Partecipazione al procedimento

1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo può presentare, in forma scritta, all’autorità competente osservazioni sull’opera soggetta alla procedura di valutazione d’impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 8, comma 2. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.
2. L’autorità competente alla valutazione dell’impatto ambientale può disporre Io svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio presentato dal committente o dall’autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.
3. L’inchiesta di cui al comma 2 si conclude con, una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all’art. 7.
4. Il committente, o l’autorità proponente, qualora non abbia luogo l’inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all’art. 7.
5. Quando il committente o l’autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell’inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta alla autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.
Art. 10. Procedura di verifica

1. Per i progetti di cui all’art. 1, comma 6, il committente, o l’autorità proponente, richiede la verifica di cui al medesimo comma. Le informazioni che il committente o l’autorità proponente, deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente.
2. L’autorità competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all’allegato D, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell’autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono affinché l’elenco per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici.
3. Per i progetti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali e/o in particolare situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato D, criteri e/o condizioni di esclusione della procedura.
4. Nel caso in cui l’autorità competente ritiene che il progetto deve essere sottoposto a valutazione d’impatto ambientale si applicano gli articoli 5 e seguenti del presente atto.
Art. 11. Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano assicurano la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione d’impatto ambientale delle regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più regioni.
Art. 12. Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri

1. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministro dell’ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell’ambiente