Decr. del Pres. del Cons. dei Ministri 27 dicembre 1988

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’ art. 6 della legge 8 luglio 1986 , n. 349 , adottate ai sensi dell’ art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 , n. 377

 

G.U. 5.1.1989, n. 4

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/377 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Sentito il comitato scientifico di cui all’art. 11 della legge 8 luglio, 1986, n. 349;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente, il quale ha acquisito il concerto dei Ministri competenti;

Decreta:

Art. 1. Finalità

1. Per tutte le categorie di opere di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, sono adottate le seguenti norme tecniche integrative che definiscono:
a)
i contenuti degli studi di impatto ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l’attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità;
b)
le componenti ed i fattori ambientali (allegato I);

c)
le caratterizzazioni delle componenti e dei fattori ambientali e le relazioni tra questi esistenti per l’analisi e la valutazione del sistema ambientale (allegato Il);

d)
i criteri peculiari da applicare nella redazione degli studi in relazione alla specifica tipologia di ciascuna categoria di opere (allegato III);

e)
le procedure da applicare per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas (allegato IV).

2.
Il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell’opera sul sistema ambientale, con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell’area interessata.

3.
Lo studio di impatto ambientale dell’opera è redatto conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione della conseguente attività istruttoria della pubblica amministrazione.

4.
Le presenti norme tecniche integrano le prescrizioni di cui all’art. 2, comma 3 ed all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

Art. 2. Documentazione degli studi di impatto

1.
Il committente è tenuto ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale, in tre copie al Ministero dell’ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla regione interessata, i seguenti atti:

a)
lo studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento di cui ai successivi articoli, ivi comprese le caratterizzazioni e le analisi;

b)
gli elaborati di progetto;

c)
una sintesi non tecnica destinata all’informazione, al pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione;

d)
la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1998.

2.
Lo studio di impatto è inoltre corredato da:

a)
documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali stralci di documenti; fonti di riferimento;

b)
altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente o richiesti dalla commissione di valutazione di cui all’art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per particolari progetti;

c)
indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente la realizzazione e l’esercizio dell’opera, degli atti provvedimentali e consultivi necessari alla realizzazione dell’intervento, precisando quelli, già acquisiti e quelli da acquisire;

d)
esposizione sintetica delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

3.
L’esattezza delle allegazioni è attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano Io studio di impatto ambientale.

4.
I dati e le informazioni ai quali si applica la vigente disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità di cui all’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed essi possono essere trasmessi con plico separato.
Art. 3. Quadro di riferimento programmatico

 

1.
Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 6. E’ comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell’opera ai medesimi.

2.
Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:

a)
la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;

b)
la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all’area interessata:

1.
le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;

2.
l’indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;

c)
l’indicazione dei tempi di attuazione dell’intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.

3.
Il quadro di riferimento descrive inoltre:

a)
l’attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;

b)
le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.
Art. 4. Quadro di riferimento progettuale

 

1.
Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l’inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell’opera nell’ambiente; fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell’opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che, ne regola, la realizzazione.

2.
Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell’opera progettata, con particolare riferimento a:

a)
la natura dei beni e/o servizi offerti;

b)
il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all’ipotesi di assenza dell’intervento;

c)
la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell’intervento;

d)
l’articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l’esercizio;

e)
i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell’intervento, delle infrastrutture di servizio e dell’eventuale indotto.

3.
Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell’analisi economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall’analisi, il tasso di redditività interna dell’investimento.

4.
Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:

a)
le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;

b)
l’insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:

1)
le norme tecniche che regolano la realizzazione dell’opera;

2)
le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;

3)
i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;

4)
i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;

c)
le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:

1.
le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;

2.
le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente, utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell’opera;

3.
le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell’atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell’opera;

4.
le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell’analisi ambientale;

d)
le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che, di esercizio;

e)
gli interventi di ottimizzazione dell’inserimento nel territorio e nell’ambiente;

f)
gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull’ambiente.

5.
Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti, ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all’art. 5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.
Art. 5. Quadro di riferimento ambientale

 

1.
Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.

2.
Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all’allegato III integrato, ove necessario e d’intesa con l’amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e Il, il quadro di riferimento ambientale:

a)
definisce l’ambito territoriale – inteso come sito ed area vasta – e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;

b)
descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l’eventuale criticità degli equilibri esistenti;

c)
individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;

d)
documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;

e)
documenta i livelli di qualità preesistenti all’intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

3.
In relazione alle peculiarità dell’ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto come precisato nell’allegato III, il quadro di riferimento ambientale:

a)
stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall’opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;

b)
descrive le modificazioni delle condizioni d’uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;

c)
descrive, la prevedibile evoluzione, a seguito dell’intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;

d)
descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;

e)
definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;

f)
illustra i sistemi di intervento nell’ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.

Art. 6. Istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale

1. La commissione di cui all’art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, verifica il progetto, anche mediante accertamento d’ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto dall’art. 6 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L’istruttoria si conclude con parere motivato tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell’opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La commissione identifica inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto.

3. La commissione ha facoltà di richiedere i pareri di enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga opportuno acquisire nell’ambito dell’istruttoria

4. Ove sia verificata l’incompletezza della documentazione presentata, il Ministero dell’ambiente provvede a richiedere, possibilmente in un unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

5. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti all’esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Il committente delle opere ha facoltà di comunicare al Ministero dell’ambiente – Commissione per le valutazione dell’impatto ambientale di cui all’art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l’inizio degli studi di impatto ambientale e delle conseguenti operazioni tecniche. Il presidente della commissione ha facoltà di designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente ripetibili, che siano funzionali allo studio.

7. La commissione provvede altresì a verificare la sussistenza delle condizioni di esclusione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
Art. 7. Requisiti di trasparenza del procedimento ed atti successivi

1. Il Ministero dell’ambiente assicura la consultazione della sintesi non tecnica di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), anche attraverso accordi con istituzioni scientifiche o culturali pubbliche.

2. Il giudizio di compatibilità è reso ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6. esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.
Art. 8. Disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 , n. 377

1. Per impianti chimici integrati di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, si intende l’insieme di due o più unità produttive che realizzano processi di trasformazione o di sintesi, che concorrono a determinare prodotti chimici merceologicamente definiti, se possono incidere segnatamente per l’ubicazione, le dimensioni, le quantità degli effluenti, secondo i seguenti parametri singolarmente intesi e ridotti del trenta per cento qualora l’impianto sia localizzato all’interno di un’area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell’art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349:

a) materie in ingresso pari o superiori a 200.000 t/anno;

b) consumi idrici pari o superiori a 2 mc/secondo;

c) potenza termica impegnata pari o superiore a 300 MW termici;

d) superfici impegnate, compresi depositi, movimentazioni e altri spazi operativi, pari o superiori a 50.000 mq;

e) numero degli addetti pari o superiore a 300.

2. Per progetti degli impianti di cui al comma 1 si intendono, conformemente all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, i progetti di massima corredati dalle indicazioni esecutive relative ai processi industriali e che devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.

3. Per i progetti delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio si intendono i progetti di massima corredati dalle indicazioni esecutive relative al processo industriale e che devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.

4. Con riferimento agli aeroporti, la procedura di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applica al sistema aeroporto nel suo complesso, nonché ai progetti di massima delle opere qualora comportino la modifica sostanziale del sistema stesso e delle sue pertinenze in relazione ai profili ambientali:

a) nel caso di nuovi aeroporti o di aeroporti già esistenti per i quali si prevede la realizzazione di piste di lunghezza superiore ai 2.100 metri od il prolungamento di quelle esistenti oltre i 2.100 metri;

b) nel caso di aeroporti già esistenti con piste di lunghezza superiore a 2.100 metri, qualora si prevedano sostanziali modifiche al piano regolatore aeroportuale connesse all’incremento del traffico aereo e che comportino essenziali variazioni spaziali ed implicazioni territoriali dell’infrastruttura stessa.

5. La comunicazione dello studio di impatto ambientale per le opere di cui all’art. 1, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, sarà resa dall’amministrazione competente, sentito il Ministero della marina mercantile.
Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA
Il Ministro dell’ambiente RUFFOLO